CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2024, n. 33449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33449 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
Il Proc. Gen, conclude per l'inammissibilità del ricorso. uc_l_iy9de-r—Isore SENTENZA sul ricorso proposto da: IO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 33449 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. MU TO, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n.2 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. cod. pen. (capo 2), entrambi aggravati anche dalla recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo, quanto al primo reato, le sole circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti, entrambi, commessi il 23 settembre 2013). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce, sotto l'egida della violazione dell'art. 336 cod. proc. pen., il difetto di valida querela in relazione al delitto di furto di cui al capo 1), essendosi la persona offesa, nel presentare denuncia alla Polizia Giudiziaria, limitata ad esprimere la volontà di costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'artt. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 2), in quanto basata su una mera deduzione accusatoria, ossia che l'autore del furto perpetrato nell'abitazione della persona offesa non potesse essere altri che colui che nella stessa giornata aveva perpetrato il furto delle chiavi dell'appartamento, sottraendole dall'autovettura della persona offesa. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., in riferimento all'utilizzazione delle chiavi sottratte dall'autovettura della parte offesa per commettere il furto nell'appartamento di costei. 3. In data 27 marzo 2024 l'Avvocato Alfonso Marra, difensore di fiducia del ricorrente, ha avanzato istanza di differimento dell'udienza del 19 aprile 2024, da celebrarsi in sua presenza, avendo egli chiesto che il ricorso fosse discusso oralmente;
differimento che gli è stato accordato. 4. In data 10 giugno 2024 lo stesso difensore ha nuovamente avanzato richiesta di differimento della discussione del ricorso fissata oralmente per l'odierna udienza, allegando il suo legittimo impedimento, giustificato dalla necessità di dovere rappresentare ed assistere dinnanzi al Tribunale delle Libertà di Bologna persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, non difesa da altri, per discutere l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura, e rappresentando l'impossibilità di farsi sostituire nel giudizio di legittimità per la trattazione orale del presente ricorso, vuoi per la mancata conoscenza di colleghi di fiducia in Roma, vuoi per l'assenza di collaboratori di studio. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, giova spiegare che l'istanza di differimento dell'odierna udienza - avanzata dal difensore del ricorrente sul presupposto del concomitante impegno professionale dinnanzi al Tribunale di Bologna in relazione ad un procedimento ex ad 310 cod. proc. pen. - è stata ritenuta non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni: I.) perché intempestiva, atteso che l'avviso di udienza dinnanzi al Tribunale per il Riesame di Bologna era stato comunicato all'Avvocato Marra il 24 maggio 2024; II.) perché non sufficientemente documentata la necessità della presenza del difensore istante in quel procedimento, non risultando allegata alla richiesta di differimento della trattazione del presente ricorso l'istanza di discussione orale dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen.; III.) perché, nella comparazione dei due impegni professionali, è stato stimato prioritario quello dinnanzi a questa Corte, in quanto destinato a sfociare in un provvedimento esecutivo suscettibile di incidere sulla libertà personale. Nel decidere per il rigetto dell'istanza di differimento dell'odierna udienza, il Collegio si è, dunque, attenuto all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), e secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109). 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto ritualmente espressa dalla persona offesa la volontà di ottenere la punizione del colpevole del furto di cui al capo 1), valorizzando la qualificazione dell'atto redatto dalla Polizia Giudiziaria come "verbale di ricezione di querela orale", in cui, oltretutto, era stata esplicitata dalla persona denunciante la riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando processo penale. Così opinando, il giudice della sentenza impugnata si è attenuto al consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034; Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201; Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258682). Si tratta di enunciazione direttiva che merita di essere ribadita, perché frutto di un'interpretazione assai aderente al dettato degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti attraverso la lente della norma di cui all'art. 120 cod. pen.. Infatti, se l'art. 120 cod. pen. espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, all'attivazione, cioè, della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen. chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa;
e lo fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., ossia ad un atto - scritto o orale - dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Dunque, la disciplina della querela, che è, infatti, istituto di natura mista, sostanziale e processuale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, in motivazione;
Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278656), riconduce la richiesta di impulso all'utilizzazione del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte, proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, quale informazione resa all'Autorità di un fatto che può costituire reato (art. 333, comma 1, cod. proc. pen.) dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito (art. 336 cod. proc. pen.): tanto comporta che l'esercizio del diritto di querela può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela' di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 3733/2020, cit.). 1.2. Ciò posto, deve, comunque, essere sottolineato che la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare l'intestazione dell'atto predisposto dalla Polizia Giudiziaria, ma ha tratto 3 elementi di conferma della voluntas puniedi della persona offesa dalla parte contenutistica dell'atto stesso, ossia dalla riserva di costituzione di parte civile nell'istaurando processo. Tale riserva costituisce, infatti, un chiaro elemento sintomatico della volontà di perseguire il responsabile del reato, non potendosi dubitare del fatto che chi abbia subito un reato e, in sede di denuncia-querela, manifesti il suo intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, esprima chiaramente la sua volontà che quel procedimento venga instaurato, questo essendo il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. In tale guisa, il Collegio di merito ha pure dato seguito all'orientamento interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, di modo che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Rv. 266258). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Consta, infatti, di doglianze generiche, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie pur in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Il rilievo di non manifesta illogicità vale, in particolare, per i passaggi argomentativi sviluppati alla pagina 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha plausibilmente spiegato come il furto, commesso a bordo di un'autovettura, delle chiavi di un'abitazione e della patente di guida del proprietario, suscettibile di fornire indicazioni circa l'ubicazione dell'abitazione, non potesse avere altro significato che quello di consentire al ladro o a soggetti terzi di introdursi in essa senza compiere effrazioni e danneggiamenti;
situazione effettivamente verificatasi nel caso di specie ed a breve distanza di tempo dalla commissione del furto delle chiavi. 3. Il terzo motivo è generico è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che «Integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento l'utilizzazione, al fine di commettere il delitto di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente» (Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219), come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata). 4 4. Per tutto quanto argomentato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 33449 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. MU TO, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 30 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n.2 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. cod. pen. (capo 2), entrambi aggravati anche dalla recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo, quanto al primo reato, le sole circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti, entrambi, commessi il 23 settembre 2013). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce, sotto l'egida della violazione dell'art. 336 cod. proc. pen., il difetto di valida querela in relazione al delitto di furto di cui al capo 1), essendosi la persona offesa, nel presentare denuncia alla Polizia Giudiziaria, limitata ad esprimere la volontà di costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'artt. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 2), in quanto basata su una mera deduzione accusatoria, ossia che l'autore del furto perpetrato nell'abitazione della persona offesa non potesse essere altri che colui che nella stessa giornata aveva perpetrato il furto delle chiavi dell'appartamento, sottraendole dall'autovettura della persona offesa. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., in riferimento all'utilizzazione delle chiavi sottratte dall'autovettura della parte offesa per commettere il furto nell'appartamento di costei. 3. In data 27 marzo 2024 l'Avvocato Alfonso Marra, difensore di fiducia del ricorrente, ha avanzato istanza di differimento dell'udienza del 19 aprile 2024, da celebrarsi in sua presenza, avendo egli chiesto che il ricorso fosse discusso oralmente;
differimento che gli è stato accordato. 4. In data 10 giugno 2024 lo stesso difensore ha nuovamente avanzato richiesta di differimento della discussione del ricorso fissata oralmente per l'odierna udienza, allegando il suo legittimo impedimento, giustificato dalla necessità di dovere rappresentare ed assistere dinnanzi al Tribunale delle Libertà di Bologna persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, non difesa da altri, per discutere l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura, e rappresentando l'impossibilità di farsi sostituire nel giudizio di legittimità per la trattazione orale del presente ricorso, vuoi per la mancata conoscenza di colleghi di fiducia in Roma, vuoi per l'assenza di collaboratori di studio. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, giova spiegare che l'istanza di differimento dell'odierna udienza - avanzata dal difensore del ricorrente sul presupposto del concomitante impegno professionale dinnanzi al Tribunale di Bologna in relazione ad un procedimento ex ad 310 cod. proc. pen. - è stata ritenuta non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni: I.) perché intempestiva, atteso che l'avviso di udienza dinnanzi al Tribunale per il Riesame di Bologna era stato comunicato all'Avvocato Marra il 24 maggio 2024; II.) perché non sufficientemente documentata la necessità della presenza del difensore istante in quel procedimento, non risultando allegata alla richiesta di differimento della trattazione del presente ricorso l'istanza di discussione orale dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen.; III.) perché, nella comparazione dei due impegni professionali, è stato stimato prioritario quello dinnanzi a questa Corte, in quanto destinato a sfociare in un provvedimento esecutivo suscettibile di incidere sulla libertà personale. Nel decidere per il rigetto dell'istanza di differimento dell'odierna udienza, il Collegio si è, dunque, attenuto all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), e secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109). 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto ritualmente espressa dalla persona offesa la volontà di ottenere la punizione del colpevole del furto di cui al capo 1), valorizzando la qualificazione dell'atto redatto dalla Polizia Giudiziaria come "verbale di ricezione di querela orale", in cui, oltretutto, era stata esplicitata dalla persona denunciante la riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando processo penale. Così opinando, il giudice della sentenza impugnata si è attenuto al consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034; Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, Rv. 268201; Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258682). Si tratta di enunciazione direttiva che merita di essere ribadita, perché frutto di un'interpretazione assai aderente al dettato degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti attraverso la lente della norma di cui all'art. 120 cod. pen.. Infatti, se l'art. 120 cod. pen. espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, all'attivazione, cioè, della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen. chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa;
e lo fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., ossia ad un atto - scritto o orale - dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Dunque, la disciplina della querela, che è, infatti, istituto di natura mista, sostanziale e processuale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, in motivazione;
Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278656), riconduce la richiesta di impulso all'utilizzazione del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte, proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, quale informazione resa all'Autorità di un fatto che può costituire reato (art. 333, comma 1, cod. proc. pen.) dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito (art. 336 cod. proc. pen.): tanto comporta che l'esercizio del diritto di querela può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela' di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 3733/2020, cit.). 1.2. Ciò posto, deve, comunque, essere sottolineato che la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare l'intestazione dell'atto predisposto dalla Polizia Giudiziaria, ma ha tratto 3 elementi di conferma della voluntas puniedi della persona offesa dalla parte contenutistica dell'atto stesso, ossia dalla riserva di costituzione di parte civile nell'istaurando processo. Tale riserva costituisce, infatti, un chiaro elemento sintomatico della volontà di perseguire il responsabile del reato, non potendosi dubitare del fatto che chi abbia subito un reato e, in sede di denuncia-querela, manifesti il suo intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, esprima chiaramente la sua volontà che quel procedimento venga instaurato, questo essendo il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. In tale guisa, il Collegio di merito ha pure dato seguito all'orientamento interpretativo, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, di modo che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Rv. 266258). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Consta, infatti, di doglianze generiche, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie pur in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Il rilievo di non manifesta illogicità vale, in particolare, per i passaggi argomentativi sviluppati alla pagina 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha plausibilmente spiegato come il furto, commesso a bordo di un'autovettura, delle chiavi di un'abitazione e della patente di guida del proprietario, suscettibile di fornire indicazioni circa l'ubicazione dell'abitazione, non potesse avere altro significato che quello di consentire al ladro o a soggetti terzi di introdursi in essa senza compiere effrazioni e danneggiamenti;
situazione effettivamente verificatasi nel caso di specie ed a breve distanza di tempo dalla commissione del furto delle chiavi. 3. Il terzo motivo è generico è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che «Integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento l'utilizzazione, al fine di commettere il delitto di furto, di una chiave vera ottenuta indebitamente» (Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219), come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata). 4 4. Per tutto quanto argomentato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/06/2024.