Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26754
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Sentenza 5 maggio 2010

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Integra la fattispecie criminosa, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza), la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 27, d.P.R. n. 547 del 1955) nonché la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 68, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956) e dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (art. 69, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956), in quanto sussiste continuità normativa tra le abrogate previsioni e le corrispondenti disposizioni, oggi rispettivamente contemplate agli artt. 126, 111 e 80 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26754
    Data del deposito : 5 maggio 2010

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