Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Integra la fattispecie criminosa, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza), la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 27, d.P.R. n. 547 del 1955) nonché la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 68, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956) e dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (art. 69, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956), in quanto sussiste continuità normativa tra le abrogate previsioni e le corrispondenti disposizioni, oggi rispettivamente contemplate agli artt. 126, 111 e 80 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26754 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 881
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 45508/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO SI, n. Reggio Calabria, il 6.5.1979;
avverso la sentenza del 27.3.2009 del tribunale di Milano;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
la Corte, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MO SI era imputato: a) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 perché le solette degli ultimi piani risultavano, sui lati prospicenti il vuoto, prive di idonei parapetti normali e di tavole fermapiede, atti ad impedire la caduta di persone. Infatti i parapetti presenti non risultavano conformi a quanto previsto dal suddette decreto (art. 26, comma 1); b) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, comma 1 perché le aperture lasciate sulle solette erano prive del normale parapetto e tavola fermapiede e non erano coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella di calpestio dei ponti di servizio atti ad impedire la caduta di persone (caduta dall'alto di 2 metri); c) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69, comma 1 perché le aperture nei muri prospicenti il vuoto dei pianerottoli e delle rampe delle scale fisse in cemento armato che servono da collegamento ai piani della palazzina in alcuni punti non erano munite di parapetti normali con tavole fermapiede fissate rigidamente ovvero sbarrate convenientemente in modo da impedire la caduta di persone verso il vuoto;
d) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 28, comma 4 perché in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento (zona cortile interno dell'edificio adiacente alla palazzina in costruzione e lato strada in prossimità delle testate del ponteggio e zona di ingresso alla palazzina in costruzione) non erano stati sistemati, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto; e) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 267 perché si riscontrava la presenza di quadri elettrici e conduttori elettrici flessibili, utilizzati per l'alimentazione di apparecchio macchine portatili, non erano installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione (accertato in Milano il 16.1.2007).
2. Con decreto di citazione diretta il MO è stato chiamato a giudizio per rispondere delle suddette violazioni della normativa antinfortunistica.
Acquisito ex art. 555 c.p.p., comma 4 il verbale di ispezione e prescrizione ASL Milano 9.2.07 inerente l'ispezione 16.1.07 presso il cantiere milanese di via Buschi 23, ed i relativi allegati, le parti concludevano come da verbale.
Il Tribunale di Milano, Sezione 5^ Penale, in composizione monocratica, con sentenza del 27.3.2009, dichiarava MO SI colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta tra essi la continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro duemilaquattrocento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali;
concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare rilevava il tribunale che l'esito dell'accertamento ispettivo del "Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro" dell'ASL aveva rilevato il difettoso, anzi omesso, adeguamento alle disposizioni prevenzionali in imputazione da parte del MO, legale rappresentante dell'impresa edile "Edilcom di MO SI" impegnata nella ristrutturazione e ricostruzione di un nuovo edificio ad uso residenziale presso il cantiere predetto. Al MO, titolare di impresa subappaltatrice delle opere in questione, era stato contestato l'uso di attrezzature (ponteggi perimetrali ed impalcature) carenti quanto ai descritti profili di sicurezza dei lavoratori addetti all'uso delle medesime e tipicamente connessi alle lavorazioni "dall'alto", nonché quelle ulteriori irregolarità inerenti i quadri ed i conduttori elettrici in rubrica. Non risultava che in esito al successivo sopralluogo 16.1.2007 le situazioni di rischio fossero state rimosse ne' che il MO avesse attivato la procedura di estinzione delle infrazioni mediante il pagamento in sede amministrativa delle somme utili allo scopo, così come previsto dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2. Il tribunale poi, in riferimento all'osservazione difensiva circa la ritenuta abrogatio legis delle disposizioni in addebito in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, osservava che tale deduzione non aveva pregio essendosi nella specie in presenza di mera successione di leggi nel tempo con piena applicazione del disposto dell'art. 2 c.p., comma 4. 3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui il ricorrente deduce l'intervenuta abolitio criminis e si duole dell'eccessività della pena, è inammissibile.
2. Quanto alla dedotta abolitio criminis, esattamente l'impugnata sentenza rileva che vi è mera successione di leggi nel tempo tra il D.Lgs. n. 81 del 2008 e la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
vi è quindi continuità normativa ripetutamente affermata da questa Corte in relazione a numerose fattispecie previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro: a) tra l'art. 8 dell'abrogato D.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 63 e 64 e art. 68, lett. b), in relazione all'All. 4, punto 1.4.1, D.Lgs. n. 81 del 2008 (Cass., sez. 3, 7 maggio 2009 - 11 giugno 2009 n. 23976); b)
tra l'art. 7 dell'abrogato D.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63 (Cass., sez. 3, 7 maggio 2009 - 17 luglio 2009, n. 29543); c) tra il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 34 e al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63 e 64 (Cass., sez. 3, 3 marzo 2009 - 23 aprile 2009, n. 17218); d) tra l'abrogato il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ed il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quanto al reato di omessa richiesta ai Vigili del fuoco della visita preventiva di collaudo per un'attività sottoposta a prevenzione incendi (Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009 - 17 aprile 2009, n. 16313); e) tra il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 12, comma 2 e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dall'art. 118, comma secondo, D.Lgs. n. 81 del 2008 in riguardo all'obbligo di provvedere all'armatura ed al consolidamento del terreno (Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 - 27 marzo 2009, n. 13533); f) tra il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 39, comma 1, e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 63, comma 1, e art. 64 (Cass., sez. 3, 28 gennaio 2009 - 27 marzo 2009, n. 13533); g) tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 32, comma 1, lett. b), dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 13, comma 10, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 20 e 21) e quelle, più gravemente punite,
oggi contemplate per il datore di lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art. 68, comma 1, lett. b) (Cass., sez. 3, 10 ottobre 2008 - 6
novembre 2008, n. 41367). Analogamente sussiste continuità normativa tra le fattispecie di cui all'imputazione e quelle previste rispettivamente - per i capi sub a), b) e c) - dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 126 che prevede come reato la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione;
per il capo sub d), dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 111 che prevede come reato la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota;
e per il capo sub c), dall'art. 80 che prevede come reato la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione. Il primo motivo del ricorso è quindi inammissibile per manifesta infondatezza.
3. Inammissibile è poi la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, che attiene all'entità della pena.
Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, quando già esista una motivazione (Ndr: testo originale non comprensibile) come nella specie.
4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010