Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0.0.6 1 0/02 ⠀ Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15712/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 1622 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO --- Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: : - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, pressa l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AT TI RO;
2001 - intimato 3583 avverso la sentenza n. 458/98 del Tribunale di PATTI, -1- depositata il 11/08/98 R.G.N. 214/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 4 giugno 1996, il Pretore -giudice del lavoro di Patti accoglieva la domanda proposta dalla sig. AL TI ON per la condanna dell'INPS, rimasto contumace, a corrisponderle l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1991, non accordatale dall'Istituto, malgrado la sussistenza dei requisiti di legge. L'appello dell'INPS, in contumacia della controparte, è stato respinto dal Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede con sentenza in data 15 giugno /11 agosto 1998. Il giudice di appello ha disatteso il motivo di gravame col quale era stata eccepita la nullità della procura ad litem rilasciata dalla TI in primo grado al proprio difensore e, poiché non vi erano contestazioni di merito alla sentenza del Pretore, ha affermato che la stessa doveva essere confermata. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INPS con unico motivo. L'assicurata è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale deduce omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n.5 c.p.c.; ل 1571299.doc 3 si duole, in particolare che il giudice di appello non abbia motivato in ordine alle seguenti, ulteriori censure mosse alla sentenza di primo grado: a) il Pretore aveva ritenuto sussistenti i requisiti di assicurazione e di contribuzione sulla scorta dei dati forniti dall'Ufficio di collocamento i quali, ricalcando dichiarazioni di parte, erano privi di efficacia probatoria;
b) non aveva preteso la prova della presentazione della domanda amministrativa la cui omissione preclude il diritto alla prestazione;
c) non aveva comunque accertato la tempestività della eventuale presentazione della stessa domanda nel termine annuale, posto a pena di decadenza sostanziale. Il motivo è fondato. L'avvenuta formulazione da parte dell'Istituto nei motivi di appello delle censure in ordine alle quali con l'attuale ricorso è denunciata l'omessa pronuncia da parte del giudice di merito, risulta dalla lettura dell'atto di appello col quale era stata effettivamente dedotta l'inammissibilità della domanda proposta oltre il termine annuale di legge ex art.4 della legge 14 novembre 1992, n.438; l'omesso esame da parte del Pretore di ogni indagine sui fatti costitutivi della domanda (requisiti di assicurazione e contribuzione, indebitamente tratti dai dati dell'Ufficio di collocamento non aventi efficacia probatoria siccome riflettenti dichiarazioni di parte;
prova di presentazione della domanda nel termine). Appare, dunque evidente dalla sintesi che precede della sentenza pronunciata dal Tribunale che il giudice di appello si è limitato ad esaminare la questione pregiudiziale della validità della procura ad litem, mentre ha del tutto le omesso di pronunciare, sia pure per implicito, sugli altri motivi di impugnazione. mp U 1571299.doc 4 Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinvalta ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTEN Vincenzo Miles ciome ел ее IL CANCELLIERE Depositato in Cancel oggi, IL CANCELLIERE Shelle 1571299.doc 5