Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza per il reato di evasione, non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto in stato di detenzione domiciliare "ex" art. 47 ter ord.pen., in quanto l'art.391, quinto comma, cod.proc.pen. consente di derogare esclusivamente ai limiti previsti dagli artt. 274, lett. c), e 280, cod. proc. pen., ma non anche alla nuova preclusione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod.proc.pen., (introdotto dall'art.8, comma primo, D.L. n.92 del 2014) in base al quale la custodia in carcere non può essere applicata qualora si preveda che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, pena maggiore di quella massima prevista per il reato di evasione dall'art.385 cod.pen. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'art.391 comma quinto cod.proc.pen. non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, in quanto prevede un trattamento derogatorio "in malam partem" in tema di libertà personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2016, n. 32498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32498 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
324 9 8/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1004 VINCENZO ROTUNDO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.11004/2016 ANDREA TRONCI AN SC MI AN IO ES BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA OR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG dott. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MAURIZIO DI MARCO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Аб Corte Suprema di Cassazione R.G.Cass. n. 11004/16 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.01.2016, il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il g.i.p. del Tribunale di Marsala aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DO TA, il quale il giusta ordine di 10.01.2016, benché si trovasse in espiazione di pena "agli arrestiesecuzione 21.02.2015 della Procura di Palermo - domiciliari", nondimeno si era allontanato dalla propria abitazione a bordo di un ciclomotore, con cui aveva coinvolto in un sinistro stradale tale VA LO IO, il quale si era rivolto telefonicamente ai Carabinieri, cui aveva riferito l'accaduto, nonché la circostanza che il prevenuto si fosse immediatamente allontanato dal luogo dell'incidente, dichiarando con tono minaccioso di chiamarsi appunto TA. Donde la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di evasione, nonché della specifica esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito, quale desumibile dai fatti descritti, nonché dall'assolutamente negativa connotazione della personalità del TA, gravato da molteplici condanne per svariate fattispecie delittuose (furti, rapine, violazioni della normativa in tema di armi, ricettazione, resistenza a p.u.) ed insofferente al rispetto di qualsivoglia obbligo a suo carico, come concretamente dimostrato dalla vicenda oggetto d'indagine, in ordine alla quale si segnalava altresì come il detto TA, "dopo una fuga rocambolesca per : sottrarsi alla cattura" a seguito della segnalazione del LO IO, i : Carabinieri, sia pur solo in tarda serata, lo avevano infatti rintracciato - fosse rimasto "in condizione di irreperibilità per una intera notte".
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, sulla scorta di due profili di doglianza, con i quali denuncia: a) manifesta illogicità della motivazione e, insieme, violazione di legge, in relazione all'art. 47 ter ord. pen., per aver il Tribunale palermitano, sulla base del riferimento compiuto all'art. 280 co. 3 del codice di rito, "che prevede l'esplicita eccezione al secondo comma nelle ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte con la misura cautelare>>", fondato la propria decisione "su un provvedimento inesistente", stante il regime di detenzione domiciliare cui il TA era all'epoca 2Аб R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione pacificamente sottoposto, come documentato attraverso l'allegazione al ricorso medesimo del relativo provvedimento;
b) violazione della legge sostanziale e processuale, non essendo il delitto di evasione suscettibile di applicazione della misura custodiale carceraria per una duplice ragione: perché l'apparato sanzionatorio che lo connota si pone automaticamente al di fuori della previsione dell'art. 275 co. bis, secondo periodo, cod. proc. pen.; ancora, E perché l'art. 274 lett. c) dello stesso codice stabilisce che, ove il . pericolo di reiterazione afferisca alla commissione di reati della stessa specie, deve trattarsi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, dunque superiore a quella . propria della fattispecie di cui all'art. 385 cod. pen. Non senza ribadire, conclusivamente, l'inconsistenza del richiamo al già citato art. 280 cod. proc. pen., sia per i limiti edittali cui esso fa riferimento, sia con specifico riguardo alla previsione di cui al terzo comma della disposizione in esame perché, pur avendo il TA fatto luogo ad - altra violazione della misura il 05.01.2016, nondimeno nell'occasione non fu applicata nei suoi confronti alcuna misura cautelare, essendo rimasto invariato a suo carico l'identico regime di detenzione domiciliare. Con successiva memoria depositata il 13 giugno u.s., è stato dato atto dell'intervenuta condanna del TA, per il sopra descritto episodio delittuoso, alla pena di anni uno di reclusione - giusta l'allegata sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 04.02.2016 - significandosi come il prevenuto abbia già "scontato per questo titolo mesi 5 in custodia k cautelare in carcere". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è fondato, alla stregua delle ragioni di seguito illustrate, onde se n'impone l'accoglimento.
2. Premesso che le doglianze articolate dalla difesa, in quanto fra loro strettamente connesse, vanno affrontate congiuntamente, rileva la Corte potersi leggere frequentemente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione che l'art. 3 d.l. 152/91 (convertito in legge 203/91) - a mente del quale "E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale", con esplicitata deroga, in caso di 3 Аб R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione applicazione di misura cautelare da parte del giudice della convalida, ai . "limiti previsti dall'art. 280 del codice di procedura penale" - si applica anche nell'ipotesi di cui all'art. 47 ter L. 354/75 (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. . 6097 del 17.12.2004 - dep. 17.02.2005, Rv. 230992, nonché, di recente, Sez. 6, sent. n. 4139 del 14.01.2014, Rv. 258255): donde l'estensione alla fattispecie anche dell'ambito di operatività dell'art. 391 co. 5 cod. proc. pen., che disciplina appunto la possibilità di applicazione di una misura coercitiva nell'ipotesi fra le altre di soggetti di cui sia stato - - effettuato il legittimo arresto al di fuori dei casi di flagranza, in tal caso legittimando il superamento dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 co. 1 lett. c) e 280 del codice di rito (cfr., esattamente in termini, la parte motiva della già richiamata sentenza n. 4139/2014 di questa Corte). Detta giurisprudenza faceva corretta applicazione del "sistema cautelare" allora delineato dal legislatore, improntato al principio di extrema ratio della misura della custodia cautelare in carcere, reso effettivo dall'esistenza di una serie di soglie di sbarramento innanzi - tutto, quella di cui all'art. 280 cod. proc. pen., quindi le ulteriori previste dagli artt. 274 co. 1 lett. c) e 275 co. 2 bis dello stesso codice, quest'ultimo nella formulazione allora vigente, che faceva riferimento alla previsione della irrogazione di una pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa pur connotate dalla previsione di una serie di - ipotesi in deroga, delineate dal già citato art. 391 co. 5 cod. proc. pen., in relazione ai casi di arresto in flagranza, obbligatorio e facoltativo, al quale ultimo, ove si versi nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 381, sono parificati i casi di arresto legittimo al di fuori della flagranza, quale quello che qui rileva.
2.1 Detto sistema, pur rimasto invariato nella sua concezione e nelle linee portanti, ha però subito una rilevante variazione con l'entrata in vigore del d.l n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014: tale provvedimento, infatti, riformulando l'art. 275 co. 2 bis del codice di rito, ha introdotto un'ulteriore soglia di sbarramento, in aggiunta a quella preesistente legata alla prevedibile sospensione condizionale della pena da irrogarsi, stabilendo il divieto di adozione della più gravosa misura consentita dall'ordinamento qualora si ritenga che la pena detentiva da infliggersi non sia superiore ad anni tre di reclusione, in evidente correlazione con quanto stabilito dall'art. 656 dello stesso codice, a proposito della sospensione dell'esecuzione della pena da scontare che non ecceda, appunto, gli anni tre di reclusione, in ragione della possibilità che il condannato fruisca di alternative alla detenzione. Ciò fatte salve R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione (alla stregua delle modifiche apportate in sede di conversione del succitato decreto legge) talune specifiche fattispecie di reato, appositamente elencate, nonché il caso in cui, verificata l'inadeguatezza di ogni altra misura, sia accertata l'inesistenza di uno dei luoghi di assegnazione agli arresti domiciliari, giusta la previsione contenuta nell'art. 284 cod. proc. pen., e ferme restando altresì due ipotesi generali di deroga: l'una disciplinata dall'art. 276 co. 1 ter dello stesso codice, che stabilisce l'automatica adozione della custodia carceraria ove sia constatata l'inottemperanza alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento da parte di chi sia sottoposto ad arresti domiciliari, sempre che si tratti di casi di non lieve entità; l'altra, ex art. 280 co. 3 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. A detta modifica, peraltro, non ha fatto seguito quella del sopra menzionato art. 391, onde è rimasta invariata la relativa disciplina quale sopra tratteggiata, con riferimento all'ipotesi di arresto al di fuori dei casi di flagranza, con conseguente possibilità di adozione di una misura coercitiva in deroga ai soli "limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1 lettera c), e 280". Logico corollario di quanto precede è che la normativa del più volte citato art. 391, co. 5, del codice di rito deve essere letta e coordinata con il disposto dell'art. 275, comma 2 bis dello stesso codice: donde la necessità per quanto qui interessa della ragionevole - - previsione di una pena superiore a tre anni, ove si ritenga di adottare la misura della custodia in carcere, sempre che non ricorrano le eccezioni e le riserve stabilite dallo stesso comma del succitato articolo. Il che comporta che, in presenza di evasione dagli arresti domiciliari, scatterà la deroga (automatica) di cui all'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ove si tratti di un fatto di non minimale rilievo, e, comunque, quella (discrezionale) di cui all'art. 280, co. 3, dello stesso codice, l'una e l'altra tuttavia non operative ove si sia al cospetto di evasione da parte di soggetto in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, come nel caso in esame.
2.2 In senso contrario, non è in alcun modo sostenibile che l'art. 391 co. 5 possa essere interpretato in maniera estensiva, ritenendo che la deroga che esso contempla alle "soglie di sbarramento" di cui agli artt. 274, co. 1 lett. c), e 280 debba abbracciare anche quella di più recente introduzione, ex art. 275, co. 2 bis cod. proc. pen. 5كم R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione Il primo ed assorbente ostacolo che si frappone ad una siffatta lettura della norma è costituito dal carattere derogatorio in malam partem suo proprio, onde, vertendosi qui in tema di limitazioni alla libertà personale e, dunque, ad un bene costituzionalmente garantito, ne discende che tutte le eccezioni peggiorative all'ordinario regime cautelare non solo non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma non possono che essere passibili di stretta interpretazione letterale, con esclusione di quella estensiva. D'altro canto, il limite di pena previsto dall'art. 280 cod. proc. w pen. non è affatto omogeneo quello previsto dall'art. 275 co. 2 bis: il w primo, infatti, si rapporta alla pena edittale prevista per il reato, al chiaro scopo di introdurre una selezione fra le fattispecie, riservando solo a quelle connotate astrattamente da maggiore gravità la possibilità che il soggetto che abbia fatto luogo alla loro violazione sia assoggettato alla più afflittiva misura consentita;
laddove il secondo concerne la gravità in concreto dell'illecito per cui si procede, quale desumibile dall'entità della pena che ragionevolmente si prevede che verrà irrogata al colpevole. E, allo stesso modo, il limite di pena cui ha riguardo l'art. 274 co. 1 lett. c) - che è il medesimo previsto dal succitato art. 280 si riferisce ad un - peculiare profilo in tema di esigenze cautelari, anche in tal caso richiedendo che, ove siano ravvisate dal giudice quelle legate al pericolo di concreta ed attuale reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, debba trattarsi di reati astrattamente di indubbia significatività, desumibile dal tetto massimo della pena edittale per essi prevista. Non basta. Come è stato perspicuamente rilevato con recentissima sentenza di questa Corte in caso analogo, il giudice delle leggi, con sentenza n. 173 del 13.06.1997, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'allora ultimo comma dell'art. 47 ter L. 354/1975, che prevedeva l'automatismo della sospensione del regime della detenzione domiciliare in caso di denuncia del condannato per evasione, significando che, in ragione delle esigenze umanitarie ed assistenziali che sono proprie della detenzione domiciliare e che si ricollegano altresì alle finalità di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato, ai sensi dell'art. 27 co. 3 della Carta Fondamentale, la sospensione del trattamento non può avvenire in modo automatico, pena la lesione del testé menzionato art. 27 co. 3, nonché dell'art. 32 Cost., stante il nesso esistente fra detta misura alternativa e le condizioni di salute del condannato, spettando perciò al magistrato di sorveglianza la verifica della specificità del singolo 6 Аб R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione caso, al fine di stabilire se ricorrano in concreto gli estremi per far luogo alla sospensione del predetto regime alternativo, in assenza altresì di contrarie esigenze che depongano insuperabilmente per il trattamento extramurario (cfr. Cass. Sez. 6, sent. 23.06.2016, P.M. in proc. HALILOVIC). Di qui come leggesi in detta sentenza la "particolare - - pregnanza" delle considerazioni di cui sopra, "che differenziano in modo chiaro i peculiari connotati della detenzione domiciliare rispetto a quelli della misura cautelare degli arresti domiciliari". Per scrupolo di completezza, infine, rileva la Corte che non può 2.3 indurre a difforme conclusione la clausola di riserva che costituisce l'incipit del secondo periodo (qui rilevante) del comma 2 bis dell'art. 275 del codice di rito ("Salvo quanto previsto dal comma 3 ..."), posto che la stessa va logicamente riferita alle fattispecie in deroga da esse previste e non già alla previsione generale con cui si apre il succitato comma 3 ("La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate"): invero, tenuto conto che il succitato art. 275 co. 2 bis introduce una ulteriore "soglia di sbarramento", attraverso la previsione del limite di pena di cui si è detto, non avrebbe senso, pena lo svilimento della stessa innovativa disposizione inserita nel sistema, consentirne l'ordinario superamento sulla scorta di una valutazione discrezionale sempre rimessa al giudice, quale appunto quella del primo periodo dell'art. 275 co. 3 del codice di rito;
laddove la clausola in questione ha una sua ragion d'essere se rapportata alle ipotesi di cui alla seconda parte del medesimo comma 3 dell'art. 275, in quanto connotate da una valutazione, per così dire, in tutto o in parte "bloccata" - perché eseguita a monte dallo stesso legislatore - di pericolosità dell'agente e di adeguatezza della massima misura coercitiva.
3. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, chiare sono le necessitate conclusioni che ne scaturiscono. L'apparato edittale proprio del reato di evasione, che nella sua forma ordinaria prevede una pena massima di anni tre di reclusione, rende evidente l'impossibilità del rispetto della soglia di sbarramento di cui all'art. 275 co. 2 bis cod. proc. pen., come puntualmente confermato dalla condanna ad anni uno di pena detentiva di poi irrogata in concreto dal Tribunale di Termini Imerese per il fatto oggetto della qui censurata misura cautelare. 7 R.G.Cass. n. 11004/16 Corte Suprema di Cassazione S'impone perciò l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e l'immediata rimessione in libertà dell'imputato, ove non detenuto per altro. La cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
revoca la misura cautelare della custodia in carcere disposta il 12.01.2016 dal g.i.p. del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di TA DO e ne ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 05.07.2016 Il Consigliere est. Il PresidenteIl Vincasso Retronds Auduadrone сенью : DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 26 LUG 2016 CANCELLIERE Dot Stefano Golfieri 0 08