Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2016, n. 32498
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Sentenza 5 luglio 2016

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In tema di arresto in flagranza per il reato di evasione, non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto in stato di detenzione domiciliare "ex" art. 47 ter ord.pen., in quanto l'art.391, quinto comma, cod.proc.pen. consente di derogare esclusivamente ai limiti previsti dagli artt. 274, lett. c), e 280, cod. proc. pen., ma non anche alla nuova preclusione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod.proc.pen., (introdotto dall'art.8, comma primo, D.L. n.92 del 2014) in base al quale la custodia in carcere non può essere applicata qualora si preveda che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, pena maggiore di quella massima prevista per il reato di evasione dall'art.385 cod.pen. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'art.391 comma quinto cod.proc.pen. non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, in quanto prevede un trattamento derogatorio "in malam partem" in tema di libertà personale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2016, n. 32498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32498
    Data del deposito : 5 luglio 2016

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