Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 2
In tema di prevenzione infortuni nell'esecuzione dei lavori di scavo e di sbancamento, in riguardo all'obbligo di provvedere all'armatura ed al consolidamento del terreno, sussiste continuità normativa tra la fattispecie, già prevista dall'art. 12, comma secondo, d.P.R. n. 164 del 1956, e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dall'art. 118, comma secondo, D.Lgs. n. 81 del 2008.
In tema di igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra la fattispecie penale in materia di luoghi di lavoro dapprima prevista dall'art. 39, comma primo, d.P.R. n. 303 del 1956 e quella, più gravemente punita, oggi contemplata dagli artt. 63, comma primo, e 64 D.Lgs. n. 81 del 2008.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2009, n. 13533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13533 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 33
13533 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ERNESTO Presidente Udienza pubblica Dott. LUPO
del 28/01/09 Consigliere 1. Dott. PETTI CIRO
SENTENZA Consigliere 2. " TERESI ALFREDO
N. 00220/09 MARGHETA Cons. Relatore 3. " MARMO R.G.N..028887/20081887/2008 SILVIO Consigliere 4. "1 AMORESANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG TA AN N. il 05/07/1951
Avverso SENTENZA del 03/04/2008
TRIB. SEZ. DIST. di RODI GARGANICO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHETA
Procuratore Generale dott.
concluso chiedendo il rigetto
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in persona del Sostituto
BUA FRANCESCO che ha del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 3 aprile 2008 il Tribunale di Lucera,
sezione distaccata di Rodi Garganico, dichiarava TA AN AN
responsabile: A) del reato di cui all'art. 12 secondo comma e 77 lettera a)
del d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164 perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Moinert s.r.l. con sede in Foggia, esercente attività
edilizia con cantiere in Peschici, consentiva che non si provvedesse al consolidamento delle pareti del terreno ove erano in corso le lavorazioni,
pure esistente il pericolo di frane;
B) del reato di cui all'art. 39 primo
مر comma e 58 lettera b del d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 perché, nella predetta qualità, consentiva che i lavoratori non disponessero, in prossimità del luogo di attività, di locali di riposo, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente, ( per fatto accertato in località Tuppo delle Pile in agro di
Peschici, il 9 dicembre 2005, con verifica di mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro in data 30 gennaio 2006),
reati unificati dal vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche, condannava l'imputata alla pena di € 1.500,00 di ammenda.
La AN ha proposto appello, riconvertito in ricorso per cassazione, trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che non era presente in cantiere al momento dell'accertamento, sicchè la violazione le era stata contestata successivamente e le era stato concesso un termine del tutto inadeguato per l'eliminazione delle violazioni riscontrate. Stante l'inadeguatezza di tale termine era irrilevante che il verbalizzante si fosse recato nel cantiere dopo venti giorni dall'accertamento della violazione per la verifica degli adempimenti alle prescrizioni impartite dagli ispettori, atteso che la proroga del termine per porre fine alle violazioni poteva essere chiesta solo prima della sua scadenza.
Secondo la ricorrente il procedimento penale non avrebbe dovuto essere intrapreso o proseguito e, comunque essa imputata avrebbe dovuto essere rimessa in termini.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancanza,
l'insufficienza e la contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto omissivo contestatole.
Deduce la AN che il giudice di merito aveva errato nel respingere la richiesta di sentire a testi anche le persone indicate dall'unico teste dell'accusa, i quali avrebbero dovuto riferire in ordine alla mancata conoscenza da parte di essa ricorrente del verbale di ispezione notificato
4 soltanto il lunedì 12 dicembre 2005.
Entrambi i motivi sono infondati.
Per quel che attiene alla doglianza della AN in ordine alla tardiva conoscenza del sopralluogo e delle richieste degli ispettori di conformarsi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Tribunale ha correttamente rilevato che non è stata contestata la tardività della messa in regola ma l'omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa.
Secondo il giudice di merito la circostanza dedotta dall'imputata,
secondo cui la stessa era venuta a conoscenza del controllo tardivamente,
avrebbe potuto giustificare soltanto la presentazione di un'istanza di rimessione in termini per provvedere all'adempimento delle prescrizioni e al pagamento delle sanzioni amministrative. L'imputata non aveva invece provveduto ad inoltrare tale richiesta, neppure nel corso del giudizio.
Il Tribunale ha inoltre correttamente rilevato che la conoscenza da parte della AN delle contestazioni che le venivano mosse risultava, tra l'altro, dalla circostanza che la stessa si era tempestivamente attivata per porre fine alle altre violazioni che erano state riscontrate nel medesimo contesto e che erano riportate nello stesso verbale di contestazione.
In proposito il Tribunale, con adeguata motivazione, ha ritenuto che non era verosimile che fosse stato il capo cantiere a dare autonomamente l'incarico allo studio di consulenza di esibire la documentazione richiesta
5 dagli ispettori del lavoro, né che egli stesso avesse potuto decidere autonomamente, senza consultare il legale rappresentante della società,
quali violazioni eliminare tra quelle rilevate dagli ispettori.
Alla luce della congrua motivazione del Tribunale il motivo si traduce quindi in una ingiustificata richiesta a questa Corte di rivalutare circostanze di fatto sottratte al sindacato di legittimità.
Come ha precisato questa Corte ( v. per tutte Cass. pen. sez. V sent. 22
marzo 2006, n. 19855) " anche a seguito della modifica dell'art. 606 lettera
E del codice di procedura penale per effetto della legge n. 46 del 2006, al
о giudice di legittimità restano precluse la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti".
Vanno quindi respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la pena inflitta dell'ammenda di euro 1.500,00 era eccessiva rispetto a quella originariamente inflitta nel decreto penale di condanna ed era sintomatica di un ingiustificato maggior giudizio critico nei confronti di essa imputata che, quale incensurata, avrebbe dovuto essere sanzionata con una pena più
mite.
In ordine al motivo preliminarmente il Collegio rileva che, per quel che attiene al capo A) dell'imputazione, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di
6 lavoro disciplinate dall'art. 12 e 77 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 e il
D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 che, abrogando il DPR del 1956, disciplina,
all'art. 118 comma 2, le medesime violazioni di cui all'art. 12 del DPR M. 164156, sanzionandole all'art. 159 comma 1 lettera a) con pene maggiori ( arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro tremila e dodicimila) rispetto a quelle previste dall'art.77 del DPR n 164 del 1956, ( arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre milioni a otto milioni ).
Per quel che attiene al capo B), sussiste continuità normativa tra la fattispecie disciplinata all'art. 39 primo comma del DPR. 19 marzo 1956,
n. 303, sanzionata all'art. 58 lettera b del DPR 19 marzo 1956, n. 303 con p l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro cinquecentosedici euro di ammenda e quella prevista dagli artt. 63 comma 1 e 64 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ( che rinvia all'allegato IV ), sanzionata dall'art. 68, comma B, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da duemila a diecimila euro, in quanto quest'ultima normativa prevede una ciascuna di quellepiù vasta gamma di violazioni e punisce precedentemente sanzionate dal DPR n. 303 del 1956 con pene più severe di quelle di cui alla precedente normativa.
Deve inoltre rilevarsi che la pena correttamente inflitta con riferimento alla precedente normativa più favorevole all'imputata, anche con
l'aumento conseguente alla continuazione, si colloca in prossimità dei minimi edittali del reato più grave di cui al capo A.
7 Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso.
Trova infatti applicazione il principio affermato da questa Corte (v.per tutte Cass. pen. sez. IV sent. 20 settembre 2004, n. 41702) secondo cui "la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nel'art. 133 c.p. Anzi non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale".
Consegue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2009
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEлиделино Ещий гороMaglielllan
E DEPOSITATA IN CANCELLERIA N IO Z A S 27 MAR. 2009
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Rohati Ո dott.
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