Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
In tema di furto, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. il concetto di "necessità" va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza; d'altra parte la consuetudine va intesa quale pratica di fatto generale e costante ancorchè non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. nel furto di beni destinati alla Caritas Diocesana, e collocati in cassonetti predisposti dall'ente medesimo e situati sulla pubblica via incustoditi, in attesa del trasporto presso il destinatario, secondo una prassi ormai usuale).
Commentario • 1
- 1. Che succede se rubano bici non legata e senza catena?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14978 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 449
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 10400/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
avverso la sentenza emessa il 24-1-04 dal Gip presso il Tribunale di Udine a carico di OU AR nato il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 244-1-04 il Tribunale di Udine, richiesto di emettere decreto di condanna a carico di OU AR (imputato di furto aggravato ex artt. 624, 625 n. 7 c.p. per essersi impossessato di 2 magliette sottraendole da un cassonetto degli indumenti usati della associazione Caritas Diocesana di Udine;
con l'aggravante di avere agito su beni esposti alla pubblica fede) dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per difetto di querela, previa esclusione dell'aggravante contestata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendone illegittimità in quanto l'esclusione della circostanza de qua era ingiustificata. Il ricorso è fondato.
Invero in tema di aggravante dell'esposizione alla pubblica fede il concetto di "necessità" di cui all'art. 625 n. 7 c.p. va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza;
d'altro canto la consuetudine va intesa quale pratica di fatto generale e costante ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Cass. 7-11-67 n. 00 417 RV. 105880; Cass. 15-11-93 n. 10298 RV. 195554): ne deriva che detta aggravante è configurabile nel furto di beni destinati ad un determinato Ente, collocati in cassonetti situati sulla pubblica via e lasciati incustoditi in attesa del trasporto presso il destinatario, ciò tanto più se la sistemazione di siffatti contenitori sia ormai usuale. Alla luce dell'enunciato principio deve riconoscersi che il Tribunale ha erroneamente escluso la ricorrenza dell'aggravante e di conseguenza la procedibilità di ufficio del furto addebitato all'imputato.
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine il quale dovrà addivenire a nuovo esame della richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame sulla richiesta di P.M. di decreto penale di condanna. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005