Sentenza 20 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
IN N ME8401/0 1 - AULA "A" LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. US IANNIRUBERTO Presidente Consigliere R.G.N.01633/00 Dott. Fernando LUPI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere 19253 Rel. Consigliere Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.11.04.2001 da SC I A SCIA G I US E P P E rapp.to e difeso dall'avv. US Sciarrotta, con il quale elett.te domicilia in Roma, via della Piramide Cestia, n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Filesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA Società Cooperativa per azioni a responsbilità limitata, già BANCA AGRICOLA ETNEA s.p.a. fusa per incorporazione, 1790 in persona del legale rapp.te p.t., dott. Franco Rizzo, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Andronico, del Foro di Catania, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso lo studio dell'avv. notarile speciale a margine del Mario Antonini, giusta procura controricorso, controricorrente- avversO la sentenza del Tribunale di Catania n. 03884/98 del 10.11/22.12.1998, R.G. n. 02063/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. US Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 10 aprile 1996 Pretore di Catania rigettava la domanda proposta da US CI, dipendente dell'allora Banca Agricola Etnea s.p.a., oggi fusa per incorporazione nella Banca Antoniana Popolare Veneta, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (in appresso Banca), diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Banca con lettera 29 dicembre 1993 per assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 15 novembre al 3 dicembre 1993, 2 h con tutte le conseguenze di legge. Aveva dedotto lo CI che il licenziamento era illegittimo perché in violazione dell'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970, in carenza di pubblicità del codice disciplinare. I l Tribunale di Catania rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale in sintesi: risultava documentalmente che lo CI, già dichiarato, a richiesta della Banca, fisicamente idoneo al lavoro, come da nota del 12 novembre 1993 dell'Università degli Studi di Catania, e invitato con tele in pari data a riprendere servizio il novembre, non si era presentatosuccessivo 15 al lavoro e non aveva giustificato l'assenza; con lettera 18 novembre 1993 allo CI veniva contestata la mancata ripresa del servizio e gli venivano chieste eventuali giustificazioni а discolpa;
con lettera 19 novembre 1993, datata 15 novembre precedente, lo CI giustificava con accertamenti clinico-diagnostici l'assenza " richiesti dai sanitari dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Catania che si prolungheranno presumibilmente fino al 20 p.v., in quanto condotti 3 presso la struttura pubblica USL di Agrigento ...", di poter fruire di 15chiedeva contestualmente sopravvenutogiorni di congedo ordinario per aggravarsi delle condizioni di salute della madre;
lo CI, nonostante non vi fosse stato alcun provvedimento in ordine alla richiesta di congedo, aveva continuato l'assenza dal lavoro fino al 3 dicembre;
le assenze, pertanto, erano effettivamente ingiustificate, atteso che, quanto ai primi quattro giorni, la (tardiva) motivazione degli accertamenti non era credibile perché l'accertamento era già stato effettuato e ne era anche stato comunicato il risultato, e, quanto agli ulteriori quattordici giorni, la richiesta di ferie non era stata soddisfatta, né vi era prassi di a semplice richiesta;
era godimento di esse pacifico che già l'assenza ingiustificata per oltre tre giorni continuativi era sufficiente ai fini della giusta causa di licenziamento. Ricorre per cassazione CI US affidando ad unico motivo con più profili di censura il richiesto annullamento della sentenza. La Banca si è costituita con controricorso, ed ha depositato memoria illustrativa. h MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con l'unico motivo di ricorso lo CI denunzia violazione ed errata applicazione di norme di diritto, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia: mancava nei fatti addebitati la volontà di abbandono del posto di lavoro e la omessa giustificazione delle assenze;
in realtà, le note con la intimazione а riprendere il lavoro e dello stesso licenziamento erano state inviate ad indirizzo diverso da quello comunicato dallo CI con telegramma del 09 settembre 1993; " tale malafede processuale, sotta ciuta dalla controparte, costituisce valida giustificazione delle assenze e restringimento del periodo di comporto al rispetto del quale (era) tenuta la Banca"; costituiva valida giustificazione delle successive assenze anche la sopravvenuta malattia della madre, culminata con decesso, tempestivamente comunicata con la richiesta del periodo di congedo ordinario;
punto decisivo, comunque, rimaneva la intimazione del licenziamento "prima della scadenza del periodo di comporto", con conseguente inefficacia del provvedimento;
la norma di diritto sanciva il divieto di licenziamento durante il periodo di comporto, tanto più che i relativi fatti non erano stati oggetto di contestazione. Il ricorso è infondato. 5 Va preliminarmente rilevato che la circostanza relativa all'asserito, e comunicato, cambio di domicilio dalla quale lo CI fa derivare la mancata conoscenza dell'intimazione al rientro, in una alla accertata idoneità del lavoratore a riprendere servizio, e della stessa intimazione del licenziamento costituisce deduzione del tutto nuova, mai introdotta nei giudizi di merito: di essa, pertanto, in una a tutte le argomentazioni e censure ad essa correlate, è decisamente preclusa la introduzione per la prima volta in sede di legittimità. Va, comunque, precisato che la intimazione del licenziamento è regolarmente pervenuta a conoscenza del destinatario, come affermato nello stesso ricorso in questa sede: né sulla detta comunicazione si fa questione di ritardo о intempestività. Le ulteriori circostanze oggi dedotte, nello specifico, con riferimento alla giustificazione delle ulteriori assenze sui presupposti, alquanto confusi, e della mancata conoscenza della intimazione al rientro e della malattia della genitrice, e alla illegittima motivazione del licenziamento, in relazione ad un periodo di assenza di gran lunga superiore a quello effettivo, trovano un limite invalicabile nella mancata censura dell'affermazione del giudice d appello circa l'autonomo e sufficiente motivo di licenziamento per giusta causa per 6 l'assenza ingiustificata di tre giorni continuativi dal lavoro. Tale ultimo addebito, a parte la considerazione che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non vi è traccia in atti della lettera di contestazione ovvero della lettera di licenziamento e dei relativi contenuti, risulta pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente in questa sede allorché precisa che "la asserita ingiustificata assenza dal posto di lavoro, andrebbe dal 15 novembre al 19 novembre 1993", laddove il termine asserita è solo, e unicamente, riferito alla presunta giustificazione dell'assenza per la (inammissibile) deduzione della mancata conoscenza della intimazione al rientro per effetto del cambio di domicilio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza, quest'ultima in conforme ad analogo esito di entrambi i gradi del giudizio di merito.
P. Q. M.
rigetta il ricorso, e condanna la C orte CI US al rimborso in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta delle spese del giudizio di cassazione in lire 65000 , oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. ch 7 Così deciso in Roma 1'11 Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Geeverweltfapparelle Dill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2:0 GIU, 2001 oggi,. IL CANCELLIERE T R O C aprile 2001. Il Presidente US anniruberto лик I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P A L S T E I 3 S D N -7 O I G P 8 S O - M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A G E O T O G R T E T N S T E L I I S R G E I E A D R L L O E D 8