Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante nella sottrazione di un paio di scarpe in un negozio privo di servizio di sorveglianza e di un "percorso obbligatorio di uscita" e nel quale gli esercenti erano addetti prevalentemente al ricevimento dei clienti).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI RIno - Presidente - del 07/11/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1615
Dott. BRUSCO Carlo IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 39790/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo;
avverso la sentenza pronunciata in data 5 giugno 2006 dalla Corte di appello di Palermo;
nel procedimento
contro
:
DE IT RI, nata a [...] il [...];
RI SA, nata a [...] l'[...];
e EN SAnna, nata a [...] il [...];
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo dichiarava non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela nei confronti di IT RI DE, SA RI e SAnna EN,
condannate in primo grado dal Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Mazara del Vallo - per concorso nel delitto di furto aggravato (art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 7) commesso in data 12 luglio 2000.
1.1. Spiegava la Corte che, intorno alle ore 18, RA VA, che collaborava con il padre IU nella gestione di un negozio di abbigliamento, calzature ed articoli vari, aveva notato che nei locali dell'esercizio erano entrate quattro donne che "si erano messe a girare tra i vari scaffali".
Ad un certo punto si era accorto di averne perse di vista due. Le aveva, subito, notate nel reparto calzature.
Si era pertanto diretto nel reparto ed aveva constatato la mancanza di un paio di scarpe.
Si era al tempo stesso avveduto che le altre due donne si stavano allontanando dal negozio.
Insieme allo zio Salvatore le aveva seguite con l'intenzione di verificare se avessero davvero sottratto le scarpe mancanti. Le donne, dopo aver percorso a piedi circa cento metri, avevano raggiunto le altre due, che le stavano aspettando a bordo di un'autovettura con il motore acceso.
A quel punto VA RA le aveva bloccate, fermando la propria autovettura davanti alla loro.
I carabinieri, immediatamente avvertiti ed intervenuti, avevano constatato il furto di numerosi capi di abbigliamento e condotto le attuali imputate in caserma per l'identificazione.
1.2. Così ricostruiti i fatti, i giudici di appello affermavano l'insussistenza della contestata circostanza aggravante (esposizione della merce per consuetudine alla pubblica fede), osservando trattarsi di cose sottoposte al diretto controllo del personale preposto alla sorveglianza del reparto.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante contestata. I giudici di appello avevano - secondo il ricorrente - trascurato di considerare:
che, per escludere la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che la cosa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta, non essendo sufficiente una sorveglianza saltuaria ed eventuale;
- che nell'esercizio commerciale non vi era un servizio di vigilanza, nè era previsto un percorso obbligatorio in uscita;
- che i due titolari, inoltre, non esercitavano una vigilanza continua anche perché "addetti a tutte le funzioni". In ogni caso - concludeva il ricorrente - la motivazione sul punto era "monca sotto il profilo della valutazione degli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la conclusione" alla quale, invece, la Corte era "pervenuta in modo apodittico".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La ragione dell'aggravamento previsto dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente rubate.
Il legislatore ha voluto supplire, con la minaccia di una pena più grave per il furto di tali cose, alla detta mancanza diretta e continua di custodia.
La circostanza aggravante in esame è configurabile, infatti, anche in caso di sorveglianza saltuaria (v. Cass. 2, 29 settembre 1995, Cici, RV. 203138; Cass. 2, 28 maggio 1990, Milici, RV. 184911; Cass. 2, 28 ottobre 1986, Ferrari;
Cass. 2, 15 dicembre 1981, Bensi) e quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico (cfr. ex plurimis Cass. 2, 16 gennaio 1991, Crisafulli, RV. 188119; Cass. 2, 4 luglio 1989, Panbianchi, RV 182026).
3.2. La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e dovrà, pertanto, rivalutare la vicenda alla luce dei medesimi.
Non può dubitarsi che la merce sottratta fosse esposta per consuetudine alla pubblica fede.
Pubblica fede, agli effetti della circostanza aggravante in esame, è, invero, la particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo. È pubblica fede, in altre parole, il senso di rispetto verso la proprietà altrui sul quale conta chi deve lasciare una cosa (anche solo temporaneamente) incustodita.
E che la merce fosse incustodita (recte, non sottoposta a continua sorveglianza) è circostanza di fatto che si desume dalla ricostruzione della vicenda operata dalla Corte (i due uomini erano addetti principalmente al ricevimento dei clienti ed alle eventuali vendite: v. supra 1.1) e dai rilievi del ricorrente in punto di mancanza, all'interno dell'esercizio commerciale, di un servizio di vigilanza e di un "percorso obbligatorio in uscita". E, in ogni caso - come il ricorrente non ha mancato di osservare - la valutazione degli elementi di fatto che avrebbero dovuto fungere da supporto alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008