Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., dopo l'emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l'utilizzabilità per la presentazione dell'opposizione di qualsiasi modalità - e quindi anche del servizio postale - che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo è in ogni caso tenuto al rispetto del termine suddetto, assumendosi, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2016, n. 32170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32170 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
F: 32 1 7 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Maurizio Fumo Presidente Udienza c.c. 12.4.2016 Consigliere Sentenza n. 548 Dott. Grazia Lapalorcia Consigliere Registro generale n. 51389/2015 Dott. Rosa Pezzullo Consigliere Dott. Andrea Fidanzia Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : BA ES, nata a [...], il [...] ;
contro
IG;
avverso la ordinanza n. 6416 del Gip presso il Tribunale di Cagliari del 12.11.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
lette le conclusioni della Procura Generale presso la Cassazione in persona del sostituto procuratore dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza impugnata G.i.p. presso il Tribunale di Sassari ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla istanza di fissazione della udienza camerale, istanza avanzata dalla parte oggi ricorrente avendo già proceduto con precedente provvedimento all'archiviazione "de plano" della notitia criminis in assenza di opposizione, che era pervenuta al suo ufficio solo successivamente.
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre la persona offesa, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa alla doglianza relativa alla errata rilevazione della tardività nella proposizione della opposizione all'archiviazione. Rileva la parte ricorrente che aveva proposto tempestiva opposizione all'archiviazione depositando il 12 ottobre 2015 il relativo atto presso la Cancelleria del Tribunale di Sassari, mentre il G.i.p. aveva provveduto de plano sulla 1 predetta richiesta in data 16 ottobre ed il menzionato atto di opposizione era sopraggiunto nell'Ufficio del G.i.p. competente il 23 ottobre. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato. - dep.
2.1 Come è stato affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 161 del 27/11/2012 04/01/2013, P.O. in proc. Bracaglia, Rv. 254049 ), deve ribadirsi che, se è vero che è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all'art 408 c.p.p., comma 3 termine da considerarsi ordinatorio e non perentorio (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2^ n. 33882 del 16.6.10, dep. 17.9.10), nondimeno nel caso di specie deve constatarsi che la richiesta è pervenuta al GIP dopo l'emanazione del decreto di archiviazione, senza che il GIP medesimo ne fosse stato reso edotto e senza che egli potesse, ovviamente, revocare il decreto ormai emesso. Ed invero, in tanto il GIP è obbligato a tenere conto dell'opposizione in quanto non abbia già, senza sua colpa, provveduto all'archiviazione. Nel caso di specie la tardiva presentazione dell'opposizione è ascrivibile alla condotta dell'odierno ricorrente, che l'ha depositata non presso il GIP competente, bensì presso la Cancelleria del Tribunale Sassari, nonostante l'inapplicabilità al deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - del cpv. dell'art. 582 c.p.p., che consente alle parti private e ai loro difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ebbene, ciò deriva dal rilievo che l'opposizione ex art. 410 c.p.p. non ha natura di impugnazione, essendo diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta presentata da organo non giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. 4^ n. 661 del 4.11.03, dep. 14.1.04; Cass. Sez. 6^ n. 38944 del 18.9.03, dep. 14.10.03; Cass. Sez. 5^ n. 1623 del 12.4.99, dep. 18.6.99), il che impedisce a monte l'applicazione dell'art. 582 cpv. c.p.p.. L'opposizione ex art. 410 c.p.p. costituisce, invece, peculiare forma di esercizio del contraddittorio, rientrante nella generale facoltà delle parti di presentare (v. art. 121 c.p.p., comma 1) memorie o richieste scritte "mediante deposito in cancelleria", vale a dire innanzi al giudice che procede. È, dunque, onere dell'interessato presentare tempestivamente i propri scritti al giudice competente e non ad una qualunque autorità giudiziaria. Deve essere pertanto riaffermato il principio secondo cui è inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 408 cod. proc. pen. e dopo l'emissione del decreto di archiviazione.
2.2 Deve tuttavia darsi conto di un diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta anche a mezzo del servizio 2 A postale, giacché, in difetto della previsione di alcuna formalità da parte dell'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., è utilizzabile qualsiasi modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, è idonea allo scopo di garantire che esso pervenga al P.M. destinatario (Cass., Sez. 6, n. 49609 del 18/11/2015 - dep. 16/12/2015, P.O. in proc. F, Rv. 265699 ). -Ritiene tuttavia questo Collegio che, sebbene sia utilizzabile per la proposizione all'opposizione all'archiviazione - qualsiasi strumento che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo deve comunque rispettare il termine previsto per la presentazione dell'opposizioni e si assume pertanto il rischio della non tempestività della proposizione nei termini già sopra esaminati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12.4.2016 Il Presidente Maurizio Fumo A Il Consigliere estensore Roberto Amatore DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 25 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuise 3