Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 13130
CASS
Sentenza 19 novembre 2019

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Massime2

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma.

La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. (Fattispecie di delega rispetto alla quale, nel giudizio, non venivano indicati limiti di operatività di sorta).

Commentario1

  • 1Si può confiscare il conto corrente di un familiare dell’indagato?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 maggio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 13130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13130
Data del deposito : 19 novembre 2019

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