Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell'importo dell'assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma.
La titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. (Fattispecie di delega rispetto alla quale, nel giudizio, non venivano indicati limiti di operatività di sorta).
Commentario • 1
- 1. Si può confiscare il conto corrente di un familiare dell’indagato?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 13130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13130 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
D 13130-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da H+65 Sent. n. sez. Aldo Aceto Presidente - Donatella Galterio CC 19/11/2019- Giovanni Liberati R.G.N. 29298/2019 Relatore - Alessio Scarcella Giuseppe Noviello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TT TO MA, nato a [...] il [...] UN ER LA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/4/2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso e il rigetto del ricorso nel resto;
udita per entrambi i ricorrenti l'avv. Alessandra Capalbo, anche in sostituzione dell'avv. Gianluca Quadri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 aprile 2019 il Tribunale di Bergamo, provvedendo sull'appello cautelare proposto da TO MA TT, quale persona sottoposta alle indagini, e da LA UN ER, quale terza interessata, nei confronti del decreto del 26 febbraio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la quale erano state respinte le richieste di dissequestro delle somme corrisposte a TT a titolo di retribuzioni, pensione e trattamento di fine di fine rapporto eccedenti i limiti di cui all'art. 545 cod. proc. civ. e accreditate sul conto corrente bancario a lui intestato, e anche della somma di euro 37.000,00 di cui la UN ER aveva affermato la sua esclusiva titolarità, giacente su altro conto corrente, intestato alla stessa UN ER e al TT, sottoposte a sequestro preventivo a fine di confisca in relazione a reati tributari contestati al solo TT, ha revocato parzialmente il sequestro eseguito nei confronti del TT, limitatamente alla somma di euro 1.359,00, ai sensi dell'art. 545, comma 8, cod. proc. civ., disponendone la restituzione, e ha respinto nel resto l'appello del TT e integralmente quello della UN ER.
2. Avverso tale ordinanza gli appellanti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 545, commi 7 et 8, cod. proc. civ. e 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., per l'errata applicazione dei limiti di sequestrabilità delle retribuzioni, trattamenti di fine rapporto e pensionistici. Hanno censurato, in particolare, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui il limite di pignorabilità (e dunque anche di sequestrabilità) delle retribuzioni e delle pensioni percepite dal soggetto destinatario del provvedimento cautelare dovrebbe applicarsi una sola volta, nella misura del triplo della pensione sociale, e non considerando tale limite per ciascuna mensilità delle retribuzioni e dei ratei di pensione, limite che sarebbe da applicare solo alle somme non ancora percepite, benché l'art. 545, comma 7, erroneamente interpretato dal Tribunale, non stabilisca alcuna distinzione tra le somme già corrisposte e già confluite nel patrimonio dell'avente diritto e quelle ancora da percepire, con la conseguenza che il limite di sequestrabilità avrebbe dovuto essere determinato per ogni mensilità nella misura di euro 679,50, corrispondente all'assegno sociale di euro 453,00 aumentato della metà. Hanno aggiunto che anche il successivo ottavo comma della medesima disposizione avrebbe, in ogni caso, dovuto essere interpretato, nel medesimo senso, e cioè applicando il limite del triplo della pensione sociale a ogni mensilità di retribuzione o di pensione e non una sola 4 8 7 2 volta, come ritenuto, con interpretazione errata e contrastante con la ratio dell'istituto, dal Tribunale.
2.2. In secondo luogo, hanno lamentato la mancanza della motivazione, in ordine al mantenimento del vincolo cautelare sulla somma di euro 37.000,00, in quanto spettante alla sola UN ER, estranea al reato contestato al TT, di cui era stata desunta in modo illogico la disponibilità da parte di quest'ultimo dalla circostanza che era delegato a operare su tale conto, delega che, però, non aveva mai esercitato. Hanno, inoltre, lamentato la mancata considerazione da parte del Tribunale dei documenti relativi al conto corrente bancario intestato alla sola UN ER, dai quali si ricavava che tale conto era stato costituito ed era alimentato solamente da somme provenienti dalla UN ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli appellanti non è fondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 545, commi 7 et 8, cod. proc. civ., non è fondato. L'interpretazione congiunta della disciplina contenuta nei commi 7 e 8 dell'art. 545 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 13, comma 1, lett. I, d.l. 83/2015, convertito con modificazioni nella I. 132/2015) esclude che alle somme già percepite alla data di apposizione del vincolo si applichi il limite stabilito dal comma 7, da calcolare per ciascuna mensilità, bensì quello di cui al successivo comma 8 della medesima disposizione, da considerare una sola volta, come, correttamente, ha fatto il Tribunale. Ciò si ricava con chiarezza da quanto precisato in tale comma, secondo cui Le somme dovute a titolo di stipendio, " salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge". Si tratta di disposizione introdotta proprio allo scopo di eliminare difficoltà interpretative e operative nella esecuzione dei pignoramenti (e, quindi, anche dei sequestri) presso terzi, mediante la quale è stato chiarito che a seguito della confusione di tali somme nel patrimonio del debitore, qualora ne sia certo, nonostante tale confusione, il carattere retributivo 3 o pensionistico o assimilato indicato dalla norma, le stesse possono essere pignorate solamente per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale. Proprio perché si tratta di somme già percepite e confuse nel patrimonio del debitore deve escludersi che tale limite debba essere rapportato a ogni mensilità già percepita alla data di esecuzione del pignoramento (o sequestro), in quanto, proprio perché già percepite, esse hanno perduto la loro funzione e il legislatore, per salvaguardare le esigenze minime del lavoratore o pensionato, ha inteso salvaguardarne, sottraendole al pignoramento (o sequestro), solo una quota, determinata nella misura del triplo della pensione sociale. L'operatività del limite solamente entro tale ammontare, oltre che rispondente a regole razionali, proprio perché si tratta di somme già percepite e ormai confuse nel patrimonio del debitore, si ricava, oltre che dall'inequivoco tenore della prima parte della disposizione, che, appunto, fa riferimento all'accredito anteriormente al pignoramento, dalla seconda parte della stessa e dal comma 7 dell'art. 545 cod. proc. civ., che per le somme accreditate alla data del pignoramento o successivamente fa riferimento ai limiti di cui ai commi terzo, quarto, quinto e settimo della disposizione. Tale ultimo comma fa chiaramente riferimento alle somme che devono ancora essere corrisposte, essendo univoco il riferimento alle "somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza", in relazione alle quali viene stabilito il limite di pignorabilità nella misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, oltre che l'operatività dei limiti di cui ai commi terzo, quarto e quinto della medesima disposizione. La netta e chiara distinzione tra le somme ancora da corrispondere al debitore, in relazione alle quali può, evidentemente, operare un limite da considerare per ogni mensilità, proprio perché si tratta di somme (retribuzioni o pensioni) che vengono corrisposte mensilmente, di cui al settimo comma, e quelle già percepite, di cui all'ottavo comma, determina il diverso ambito di operatività del limite alla loro pignorabilità, posto che le somme ancora da corrispondere possono essere pignorate, nelle forme della espropriazione prezzo terzi, al momento della loro corresponsione, con l'anzidetto limite di cui al settimo comma, previsto allo scopo di salvaguardare le esigenze vitali minime del lavoratore o pensionato;
quelle già percepite, di cui all'ottavo comma, possono, invece, essere pignorate (e, dunque, anche sequestrate), con il diverso limite previsto da tale disposizione, a condizione che ne sia certa la natura, limite che non può però che operare una sola volta, proprio perché si tratta di somme già percepite, tanto che è stato stabilito dal legislatore in misura diversa. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di ricorso, essendo correttamente stato applicato dal Tribunale il limite di pignorabilità di cui all'art. 545, comma 8, cod. proc. civ.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la carenza della motivazione in ordine al mantenimento del vincolo sulla somma di 37.000,00 euro giacente sul conto intestato alla sola UN ER, estranea alle indagini, è anch'esso infondato. Pur prescindendo dal rilievo, invero assorbente, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non versandosi, nel caso in esame, in ipotesi di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), avendo il Tribunale respinto l'appello cautelare e confermato l'apposizione del vincolo anche su detta somma in considerazione della delega a operare sul conto sul quale la stessa era depositata attribuita al TT, dunque con motivazione non apparente, la censura risulta, comunque, infondata. E' stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «la titolarità di una delega ad operare su di un conto corrente bancario intestato ad altri configura indubbiamente l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322 ter c.p. (esteso ai reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143), ai fini della ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, in particolare, la delega non preveda limitazioni, nel senso che il delegato sia autorizzato ad operare incondizionatamente» (Sez. 3, n. 7553 del 04/02/2013, Betakon Srl, non massimata). Si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, in quanto l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in questa sede, nella o quale il dato della delega a operare (senza limiti) è stato correttamente hk 5 S considerato dal Tribunale, che ne ha tratto logicamente la possibilità per il delegato, cioè l'indagato TT, di disporre delle somme depositate sul conto corrente bancario sul quale è stato delegato a compiere qualsiasi operazione (non essendo stati indicati limiti al suo potere), con la conseguente correttezza del mantenimento del vincolo cautelare anche su tali somme, di cui l'indagato aveva, in virtù di detta delega, la disponibilità fino al momento della esecuzione del sequestro (essendo tale delega stata revocata il giorno successivo a quello della esecuzione del sequestro, v. pag. 7 dell'ordinanza impugnata), posto che la disponibilità consiste nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, come nel caso della delega in esame.
4. Il ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti deve, dunque, essere respinto, stante l'infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Aldo Aceto Жоло Scel Slibenou DEPOSITATA IN CASELL A 2 8 APR 2020 ESPERTO Luana Mariani 6