Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 15814
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).

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  • 1Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 15814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15814
Data del deposito : 5 marzo 2015

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