Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 15814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15814 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 547
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 42019/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AT, nato il [...];
avverso la sentenza n. 464/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/2/2014 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 30/4/2010, aveva dichiarato GA TE colpevole del reato p. e p. dall'art. 189 C.d.S., comma 7, condannandolo alla pena (sospesa) di un anno di reclusione e ordinando la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.
Per quel che ancora in questa sede interessa, la Corte territoriale riteneva infondato il primo motivo di gravame, con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto all'assistenza e rappresentanza dell'imputato, in ragione dell'omesso esame dell'istanza di differimento dell'udienza del 12/2/2010 e, poi, del rigetto, con ordinanza postuma resa alla successiva udienza del 30/4/2010, in quanto motivato dalla posteriorità del dedotto impegno professionale.
Rilevava infatti che l'istanza in esame, ancorché successivamente, era stata presa in esame dal primo giudice e che la posteriorità della pronuncia di per sè non comportava alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato "poiché se il tribunale avesse ritenuto, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, avrebbe potuto e dovuto dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti".
Nel merito della decisione sul punto adottata, ne affermava la correttezza osservando che "la semplice deduzione di un concomitante impegno professionale non integra l'assoluta impossibilità del difensore a comparire tenuto anche conto che nell'istanza mancava qualsiasi riferimento alla impossibilità ovvero inopportunità di avvalersi di sostituti".
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, denunciando inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1; violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e conseguente difetto di assistenza dell'imputato;
vizio di motivazione, per travisamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato a comparire all'udienza del 12/2/2010, avanti il tribunale. Rileva il ricorrente che:
- con istanza depositata in cancelleria il 10/2/2010 il difensore aveva rivolto istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per 12/2/2010, in ragione di concomitante impegno professionale;
- all'udienza tale istanza non veniva però esaminata e il difensore di fiducia era dichiarato assente con la conseguente nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4; aveva quindi corso l'istruzione dibattimentale con l'esame del primo teste di accusa;
- alla successiva udienza del 30/4/2010, anch'essa celebrata in assenza del difensore di fiducia, non avvisato, il giudice prendeva in esame l'istanza predetta e la dichiarava infondata sulla base del rilievo che l'addotto concomitante impegno professionale era sorto successivamente a quello relativo al procedimento di che trattasi:
l'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di Reggio Calabria era stato dato, infatti, da quel giudice in data 18/12/2009, posteriormente alla data (20/11/2009) in cui il giudice fiorentino aveva dato l'avviso per l'udienza coeva avanti a sè; si procedeva, quindi, all'ulteriore istruzione dibattimentale con l'esame dei residui tre testimoni d'accusa.
Ciò premesso, deduce anzitutto che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'omesso esame dell'istanza di rinvio comporta di per sè, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'istanza medesima, una nullità assoluta per violazione del diritto all'assistenza e rappresentanza dell'imputato.
Rileva, quindi, l'illegittimità del successivo rigetto dell'istanza, con ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del 30/4/2010, in quanto motivato dal solo rilievo della posteriorità dell'impegno concomitante, trattandosi di circostanza che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione dell'accoglibilità dell'istanza di differimento. Evidenzia infine che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nell'istanza di differimento, "mancava qualsiasi riferimento alla impossibilità ovvero inopportunità di avvalersi di sostituti", è frutto di travisamento di prova, atteso che in essa, al contrario, si rappresentava che il concomitante impegno riguardava "un grave e complesso procedimento penale" e si faceva altresì presente che "in considerazione della delicatezza del procedimento penale pendente" davanti al Tribunale di Firenze, "si rende inopportuna la nomina di sostituto processuale". CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Non è pertinente anzitutto il richiamo al principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza, indipendentemente dalla fondatezza meno dell'istanza medesima, quando poi il processo venga di fatto celebrato senza l'effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da lui nominato, determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, (v. da ultimo Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009,
Gaudio, Rv. 245127).
Tale principio - che, nella parte in cui esclude la conducenza di una valutazione da parte del giudice dell'impugnazione della infondatezza, ancorché palese, dell'istanza, è motivato dal rilievo per cui "l'apprezzamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è compito del giudice del merito, e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità oltre che di mera legittimità" - vale, infatti, in caso di radicale omissione dell'esame dell'istanza di rinvio da parte del giudice al quale è rivolta, non anche quando, come nel caso di specie, l'istanza sia stata comunque esaminata da quest'ultimo, ancorché all'udienza successiva a quella della quale era chiesto il rinvio.
Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata, in tal caso, infatti, la posteriorità dell'esame non comporta di per sè alcuna lesione per i diritti di difesa dell'imputato, atteso che, se il tribunale avesse ritenuto, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, ancorché esclusivamente per ragioni di mera opportunità, avrebbe ancora potuto e dovuto dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti.
4. Quanto poi alle censure svolte con riferimento ai motivi del rigetto dell'istanza, se è vero che la posteriorità (della comunicazione) del concomitante impegno professionale non può di per sè assumere alcun rilievo, non è men vero che tuttavia difettassero nella specie i presupposti richiesti, secondo consolidato indirizzo della suprema Corte, per l'accoglibilità dell'istanza; risultando invece certamente insindacabile, in questa sede, la valutazione ancorché implicita dell'insussistenza a tal fine di ragioni di mera opportunità.
Ed invero, secondo principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 (seguito da numerosissime pronunce conformi delle sezioni semplici), sia pure con riferimento all'art. 486 c.p.p., comma 5, allora vigente, "perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio". Trattasi di principio ben applicabile, all'evidenza, anche alle disposizioni di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 5, attualmente in vigore.
Nel caso di specie il riferimento alla mera complessità del procedimento penale cui si riferiva il concomitante impegno professionale non può considerarsi allegazione di per sè automaticamente idonea anche a giustificare l'impossibilità di avvalersi di sostituto.
Se è vero inoltre che, diversamente da quanto postulato dalla Corte territoriale, nell'istanza si affermava anche l'inopportunità della nomina di un sostituto per il procedimento da trattarsi avanti il Tribunale di Firenze, tale allegazione, tuttavia, oltre ad apparire in sè meramente assertiva e sostanzialmente immotivata, rimane nondimeno irrilevante richiedendosi infatti una motivata indicazione non già della mera inopportunità della nomina di sostituti ma della vera e propria impossibilità, ossia di ragioni oggettiva mente apprezzabili che impediscono il ricorso alla nomina di sostituti.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015