Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 legge fall.), la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attività distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. (In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato nella restituzione dei beni al venditore l'esistenza del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, senza effettuare l'accertamento del danno al patrimonio del fallito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2006, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/01/2006
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 163
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 40446/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CL, nato il [...] a [...], quale legale rappresentante della società p.a. Autoequipe;
avverso l'ordinanza pronunciata il 20/09/2005 dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Grimaldi Francesco Caroleo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Nell'ambito delle indagini per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale connessi al fallimento, dichiarato il 24/02/2005, della s.r.l. AM System, avente ad oggetto la produzione di roulettes, autocaravan e camper, a carico dell'amministratore di tale società Massimiliano Evangelisti, il Pubblico Ministero, con decreto 14/07/2005, disponeva ex art. 253 c.p.p. il sequestro probatorio di 33 scocche Renault Master che il perito aveva segnalato trovarsi in un'area di pertinenza della s.r.l. Autoequipe, presso la società City Car.
Proponeva richiesta di riesame il responsabile della società Autoequipe asserendo che le scocche sequestrate, 10 sole in effetti - essendo state le altre 23 già vendute - erano sempre rimaste di proprietà della istante essendo state acquistate dalla fallita, nell'ambito di una fornitura per complessive 53 scocche, con patto di riservato dominio;
erano state materialmente restituite alla venditrice a seguito di una transazione con la quale era stato consensualmente risolto il contratto di fornitura, datata 08/09/2004, precedente alla dichiarazione di fallimento;
e si trovavano nel deposito della società City Car in forza di contratto stipulato tra tale ditta e la società Autoequipe.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame confermava il provvedimento di sequestro affermando che la restituzione delle scocche alla Autoequipe successivamente alla dichiarazione di fallimento, sebbene in forza di una transazione antecedente, costituiva "un'ipotesi di bancarotta, se non distrattiva, almeno preferenziale", in quanto, "per costante giurisprudenza, può formare oggetto di reato fallimentare patrimoniale qualsiasi bene avocato al fallimento, legittimamente o no, senza cioè che rilevi la situazione di fatto o di diritto che lo concerne (provenienza da azione delittuosa dell'imprenditore fallito, possibilità di revindica da parte del venditore con patto di riservato dominio ed altre ipotesi consimili)".
Ha proposto ricorso il RE, nella qualità sopra indicata. Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di bancarotta.
Ricostruita la vicenda contrattuale, il ricorrente evidenzia che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la fallita sia divenuta proprietaria delle scocche sequestrate in forza della transazione datata 8 settembre 2004, essendo al contrario vero che di dette scocche la AM aveva solo acquistato il possesso ma non era mai divenuta proprietaria essendo stata l'intera fornitura a lei ceduta con patto di riservato dominio, come emergerebbe dalle fatture rilasciate dalla Autoequipe alla AM per tutte le 54 scocche compravendute, non avendola mai pagata alla venditrice. E per di più al momento del sequestro le scocche non erano nella disponibilità della AM, bensì della ricorrente, in un deposito con lei convenzionato, sicché mediante il sequestro sono state illegittimamente acquisite all'attivo fallimentare indebitamente prelevandole alla proprietaria che le deteneva.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È da premettere che risulta dalla esposizione in fatto del provvedimento impugnato che il decreto di sequestro concerneva scocche segnalate dal curatore come "trasformate in camper", ma nel motivare la conferma del decreto di sequestro il Tribunale si riferisce a tali "scocche" senza in alcun modo evidenziare se esse erano state effettivamente oggetto di trasformazione (e di incremento patrimoniale) ad opera della società fallita. Il Tribunale non contesta inoltre il presupposto "di fatto", posto a fondamento della richiesta di riesame, che i beni erano stati venduti alla fallita con patto di riservato dominio e che, a causa del totale inadempimento di questa, la compravendita era stata risolta prima della dichiarazione di fallimento (nonostante il ricorrente indichi a prova della vendita con riservato dominio solamente l'esibizione delle fatture rilasciate dalla Autoequipe alla AM per le 54 scocche compravendute). Gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato si risolvono dunque sostanzialmente nella (teorica) affermazione che "può formare oggetto di reato fallimentare patrimoniale qualsiasi bene avocato al fallimento, legittimamente o no, senza cioè che rilevi la situazione di fatto o di diritto che lo concerne (provenienza da azione delittuosa dell'imprenditore fallito, possibilità di revindica da parte del venditore con patto di riservato dominio ed altre ipotesi consimili)" e che la restituzione delle scocche alla venditrice costituirebbe dunque se non bancarotta per distrazione, quantomeno bancarotta preferenziale.
Orbene, osserva il Collegio che, in linea di principio, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni civili di questa Corte, il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare. Discende tuttavia dagli artt. 1523 e 1524 c.c., che l'alienante, per rivendicare la proprietà di beni consegnati alla società fallita, adducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, è tenuto ad allegare, con i requisiti di data certa anteriore all'apertura del fallimento, il documento di compravendita che includa il suddetto patto, o anche un documento successivo, che esprima accordo riproduttivo o ricognitivo del patto stesso (salva l'inefficacia di tale patto successivo derivante dall'esercizio di azione revocatoria fallimentare volta a far valere la non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita e cioè la gratuità del patto ai fini di cui alla L. Fall., art. 64: Cass. Civ., Sez. 1^, Sentenza n. 1999 del 24/02/1998; per precedenti conformi vedi sent. n. 5324 del 1991, sent. n. 5213 del 1993). Mentre, al fine indicato, non può far leva su atti unilaterali, ne' tantomeno su semplici fatture, e cioè su meri documenti contabili che possono far prova, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non costituiscono atto scritto avente natura contrattuale e che, in particolare, "rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo" non possono comunque "di per sè assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale" (Cass. Civ., sez. 1^, Sentenza n. 14891 del 22/10/2002). È tuttavia configurabile la bancarotta fraudolenta nell'ipotesi in cui l'imprenditore, nella imminenza della dichiarazione di fallimento, consegni al venditore un bene acquistato con patto di riservato dominio (Sez. 5^, 4 aprile 1984, Tinti, rv. 165469; idem, 17 giugno 1983, Lisi, rv. 160521), in quanto anch'esso crea a favore del compratore possessore, in caso di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1526 c.c., un diritto di credito in relazione alle rate già corrisposte e in quanto tale bene potrebbe essere acquisito al fallimento in forza della scelta del curatore - L. Fall., ex art. 73 - di subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato e fatta salva la facoltà del venditore, di chiedere cauzione. Mentre, nel caso di mancato esercizio di tale facoltà da parte del curatore, il venditore può ottenere la restituzione della cosa con la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1526 c.c. cit., ma deve "restituire al fallimento le rate riscosse e insinuare al passivo il credito chirografario per l'uso della cosa, salva la compensazione L. Fall., ex art. 56, qualora ne ricorrano le condizioni" (Sez. 5^, Sentenza n. 3392 del 14/12/2004, Curaba). Non nega, dunque, la giurisprudenza penale di questa Corte che in linea astratta il patto di riservato dominio sia opponibile al fallimento, ma rileva che, potendo essere oggetto delle condotte di cui al disposto della L. Fall., art. 216, ogni rapporto giuridico economicamente valutabile facente capo all'imprenditore, costituisce attività distrattiva la restituzione di beni gravati da riserva di proprietà senza corrispettivo per il prezzo parzialmente corrisposto o comunque per il valore attivo che il rapporto obbligatorio rappresenta in concreto per la fallita.
Sicché non poteva il Tribunale affermare che la restituzione di beni al venditore per effetto della risoluzione, antecedente al fallimento, di una compravendita gravata da patto di riservato dominio costituiva attività distrattiva prescindendo dal considerare se ne era in concreto derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della fallita.
E del pari non poteva affermare - tanto più in assenza di qualsiasi prospettazione accusatoria in tal senso desumibile dalla pur "fluida" imputazione formulata dal Pubblico Ministero - che la restituzione di beni gravati da riservato dominio al venditore per effetto di una transazione risolutiva del contratto di vendita, costituiva di per sè bancarotta preferenziale, dal momento che non può certo integrare tale reato la restituzione di un bene ottenuto in "possesso precario" (proprio per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza civile sopra richiamata), in assenza di qualsivoglia indicazione circa il fatto che detta restituzione o la transazione che la presuppone costituiscano di per sè pagamenti preferenziali o simulazione di titoli di prelazione lesivi di crediti, con privilegio di grado prevalente o eguale, destinati a rimenare insoddisfatti per effetto di tali condotte.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per muovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006