Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Una volta contestato allo straniero il reato di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il giudice di pace che ritenga configurabile la più grave ipotesi di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, prevista dal successivo art. 14-ter, non può mandare assolto l'imputato, ad evitare che si formi il divieto del "ne bis in idem" sul medesimo fatto, ma deve trasmettere gli atti al P.M. competente per territorio, dichiarando la propria incompetenza per materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16765 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 326
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44367/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, nei confronti di:
SA AZ n. il 18 ottobre 1975;
avverso la sentenza 29 settembre 2009 - Giudice di Pace di Crema;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 29 settembre 2009, depositata in pari data, il Giudice di Pace di Crema assolveva SA AZ dal reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) configurabile solo in via residuale perché il fatto non costituisce reato essendo emerso che lo straniero era stato già oggetto di un ordine di espulsione da parte del Prefetto e di un ordine di allontanamento da parte del Questore con provvedimento 30 agosto 2005 cui non aveva ottemperato. La fattispecie contestata non era pertanto configurabile dovendosi ravvisarsi quella di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
2. - Avverso tale decisione, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento per il seguente profilo: erroneamente è stato ritenuto che il reato contestato fosse da ritenersi assorbito in quello di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, quando peraltro non vi era neppure alcuna certezza che fosse pendente un procedimento per tale reato, avendo dovuto in questo caso dichiarare tutt'al più la propria incompetenza e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata e gli atti restituiti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crema.
3.1. - Deve preliminarmente rilevarsi che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, comma 1, ha carattere residuale recitando nell'incipit testuale la clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; con ciò il legislatore ha voluto porre l'accento sul fatto che lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene sul territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, qualora lo abbia fatto o meno in spregio a un precedente ordine di espulsione emesso dal questore (come verificatosi nella fattispecie), sia perseguibile per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter (reato più grave rispetto a quello per cui si procede essendo qualificato come delitto e non come contravvenzione) che, peraltro, essendo reato permanente, si consuma allorquando sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado.
Il primo giudice pertanto non avrebbe dovuto assolvere l'SA dal fatto ascrittogli, bensì limitarsi a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente per territorio per il corso ulteriore onde evitare, con l'assoluzione dell'imputato, il formarsi del giudicato sul medesimo fatto e dunque il costituirsi del divieto del ne bis in idem, ex art. 649 c.p.p.. In termini, questa Corte ha già avuto modo infatti di enunciare il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, per "medesimo fatto" deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge (Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2008, n. 16703, Palanza e altri, rv. 243330).
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010