Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2011, n. 46536
CASS
Sentenza 19 ottobre 2011

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In tema di riesame, quando risulti che il P.M. ha autorizzato, sia pure genericamente, l'istanza difensiva di accesso ai supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, non vi è spazio per una difforme valutazione da parte del Tribunale, che è tenuto solo a verificare se la parte si sia doverosamente attivata per sollecitare l'esecuzione di quanto autorizzato, dovendosi escludere che gravi sul ricorrente l'onere della prova dell'eventuale impedimento dell'ufficio giudiziario alla materiale consegna delle copie richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2011, n. 46536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46536
    Data del deposito : 19 ottobre 2011

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