Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso a fronte della richiesta del pubblico ministero per insussistenza del reato).
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Nulla la richiesta di archiviazione del GIP per tenuità del fatto senza richiesta del Pubblico Ministero Massima Giurisprudenziale Il Pubblico Ministero è l'unico organo col potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale anche per i casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Poiché tale causa di non punibilità presuppone una valutazione di sussistenza della rsponsabilità, il GIP non può riconoscerla in assenza di una specifica richiesta del Pubblico Ministero. Decisione: Sentenza n. 45630/2017 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale Massima: Se il Giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto ai sensi …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 luglio 2023, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del GIP a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione «di cui all'art. 410 cod. proc. pen.» dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo …
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Nulla la richiesta di archiviazione del GIP per tenuità del fatto senza richiesta del Pubblico Ministero Massima Giurisprudenziale Il Pubblico Ministero è l'unico organo col potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale anche per i casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Poiché tale causa di non punibilità presuppone una valutazione di sussistenza della rsponsabilità, il GIP non può riconoscerla in assenza di una specifica richiesta del Pubblico Ministero. Decisione: Sentenza n. 45630/2017 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale Massima: Se il Giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto ai sensi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 36857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36857 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
3685 7/ 16/e REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 975/2016 MAURIZIO FUMO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.15052/2016 SILVANA DE BERARDINIS FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ GI VA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2016 del GIP TRIBUNALE di LARINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
рожевиfor l'amillamento del promedi, lette/sentite le conclusioni del PG montoмово киридиево. Udit i difensor Avv.; مه ' RITENUTO IN FATTO 1 - Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino disponeva l'archiviazione del procedimento intentato
contro
OV IE in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., consumato l'8 marzo 2014 a danno di TT CI che, notiziato della richiesta di archiviazione del pubblico ministero (basata sulla non configurabilità del delitto) aveva presentato opposizione, ritenendo, all'esito dell'udienza camerale, il fatto di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 bis cod. pen.. Il Giudice rilevava che la IE non aveva controllato sufficientemente la verità del fatto propalato, ovverossia che CI non avesse corrisposto quanto dovuto per delle affissioni e, nell'occasione, non aveva adottato un linguaggio contenuto. La non particolare gravità dell'addebito e l'incensuratezza dell'indagata consentivano però di applicare l'art. 131 bis cod. pen.
2 - Propone ricorso l'indagata OV IE. -1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare - degli artt. 127, 411 bis cod. proc. pen. e 24 Cost. L'indagata, chiamata a discutere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per motivi attinenti al merito, si era trovata ad essere destinataria di un provvedimento di archiviazione per un diverso motivo, che, al contrario, presupponeva la commissione del fatto. Era stata così violato il suo diritto a difendersi. La particolarità dell'archiviazione prevista per la particolare tenuità del fatto era dimostrata dalla particolare procedura prevista dall'art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen. proprio per l'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non ostandovi il fatto che, ai sensi dell'art. 651 bis cod. proc. pen., quel giudizio, in ordine alla sussistenza del reato, non faccia stato nel processo civile. E dall'art. 469 comma 1 bis da cui deve ricavarsi che la sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., debba essere preceduta dall'audizione delle parti, ed in specie dell'indagato, sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio. 2 2 Con il secondo motivo lamenta l'abnormità della decisione in quanto la medesima non era stata richiesta dal pubblico ministero. -2 3 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alle mancata risposta del giudice alle eccezioni preliminari avanzate ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. nella memoria. Si era infatti rilevato che, nell'opposizione, non si erano indicate les investigazioni ulteriori ritenute necessarie. Un elemento previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa. 1 3 - Il Procuratore generale di questa Corte chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Larino, sezione per i giudici delle indagini preliminari, ritenendo fondati i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1 - Il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di OV IE ritenendo che costei non avesse consumato il delitto di diffamazione ai danni di TT LL, posto che l'indagata, nel pubblicare un articolo di critica dell'operato del LL, impegnato in politica in quel territorio, aveva esercitato il diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni usate e della verità della notizia riportata. Di tale richiesta si dava avviso alla persona offesa, che presentava rituale atto di opposizione. Il Giudice fissava l'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla richiesta del pubblico ministero e sull'opposizione formulata dalla persona offesa. Si era pertanto seguita la procedura prevista dagli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen.. Il giudice disattendeva la richiesta del pubblico ministero, ritenendo che sussistessero, allo stato, gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione aggravata contestato, ma concludeva per l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., trattandosi di un fatto di particolare tenuità. Argomentava il giudice che il dettato dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., gli consentiva di disporre l'archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. E, quindi, anche in riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen., espressamente citata in tale disposizione. -2 La decisione del giudice è però errata, ed il provvedimento è nullo, perché si è violata la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che, l'eventuale provvedimento di archiviazione ai sensi del'art. 131 bis cod. pen., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell'indagato sia della persona offesa, anche se quest'ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all'udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione. 2 e "ง Le particolarità della ricordata procedura rispondono alle caratteristiche tipiche dell'istituto: alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato (che l'idagatбo ha comunque interesse a contrastare), alla valutazione del danno causato (di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell'eventuale archiviazione).
3 - Si deve pertanto fissare il seguente principio di diritto: "I/ provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., anche per l'ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall'art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen..".
4 - Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle residue censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino, ufficio dei giudici per le indagini preliminari per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislag Scarlini Maurizio Fumo مت де esuizi-ny DEPOSITATA IN CANCELLERMA adel - 5 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise aujuen 3