Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5435
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Sentenza 11 aprile 2001

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I benefici contributivi previsti in favore delle imprese dall'art. 1 decreto legge 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 45, non si applicano, secondo quanto previsto dal comma sesto di tale disposizione, per i lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali ovvero denunciati con indicazione di giornate ed orari di lavoro inferiori a quelli effettivi; deve escludersi, a tali fini, che alla eventuale omissione possa supplire una denuncia meramente "preventiva" dei dipendenti, cui sia seguito il versamento mensile dei relativi contributi, essendo invece necessaria - anche in base all'esigenza sostanziale di rendere possibile un'idonea verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi - la presentazione, da parte delle imprese, delle denunzie mensili delle retribuzioni effettivamente corrisposte (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente - ai fini del conseguimento dei benefici in questione da parte dell'armatore di un natante - la sola denuncia preventiva contenente l'identificazione del natante e la composizione dell'equipaggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5435
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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