Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
I benefici contributivi previsti in favore delle imprese dall'art. 1 decreto legge 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 45, non si applicano, secondo quanto previsto dal comma sesto di tale disposizione, per i lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali ovvero denunciati con indicazione di giornate ed orari di lavoro inferiori a quelli effettivi; deve escludersi, a tali fini, che alla eventuale omissione possa supplire una denuncia meramente "preventiva" dei dipendenti, cui sia seguito il versamento mensile dei relativi contributi, essendo invece necessaria - anche in base all'esigenza sostanziale di rendere possibile un'idonea verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi - la presentazione, da parte delle imprese, delle denunzie mensili delle retribuzioni effettivamente corrisposte (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente - ai fini del conseguimento dei benefici in questione da parte dell'armatore di un natante - la sola denuncia preventiva contenente l'identificazione del natante e la composizione dell'equipaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.SE.MA.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Sardos Albertini, Piero Lai e PANSOLLI UGO, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Palumbo n. 23 (presso lo studio Pansolli), giusta procura a margine del ricorso e procura notarile;
- intimato -
contro
AT LT (non costituito);
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 6428/97 del 23 dicembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 46565/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Cons. Dott. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al TO di Napoli WA MA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di L. 14.235.322 a favore della Cassa Marittima Meridionale per l'omesso pagamento di contributi assicurativi obbligatori di malattia per gli esercizi 1985 e 1986 relativi all'equipaggio del natante EA di cui il MA era proprietario e armatore.
Nel relativo giudizio si costituiva l'opposta "Cassa Marittima" - alla quale, poi, subentrava ex lege l'I.P.SE.MA. - eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso in quanto, pure essendo stati effettuati dei versamenti da parte del MA, doveva tenersi conto del mancato invio dei moduli per la liquidazione dei contributi di malattia e della conseguente esclusione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali ex sesto comma dell'art. 1 della legge n. 787/1985. L'adito TO - dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica - accoglieva parzialmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento della somma di L. 1.836.438, (oltre sanzioni e interessi dal 10 luglio 1991) per l'anno 1985 e della somma di L. 1.112.626 (oltre sanzioni e relativi interessi) per l'anno 1986, con compensazione delle spese di causa. Su impugnativa dell'I.P.SE.MA. - non costituitosi il MA nel relativo giudizio di appello - il Tribunale di Napoli (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello, "nulla per le spese".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che "a) esattamente il primo giudice, nel ricostruire la vicenda normativa rilevante ratione temporis, ha ritenuto che l'attività posta in essere dal MA fosse sufficiente ai fini del beneficio in discussione: invero, pur nella successiva decadenza dei decreti nn. 356, 477 e 649 del 1985 furono salvati i rapporti e gli effetti sorti sotto la vigenza di tali disposizioni (legge n. 11/ 1986): era dunque d'ostacolo all'accesso allo sgravio solo la mancata denunzia dei lavoratori ovvero la loro denunzia, ma per orari o giornate inferiori a quelle di effettivo lavoro"; b) "con la denunzia pervenuta alla Cassa in data 18 gennaio 1985 ed allegata alla consulenza di primo grado furono tempestivamente comunicati il nome del natante, l'intestazione ed i dati rilevanti tra i quali la composizione complessiva dell'equipaggio, il grado dei membri ed il tipo di retribuzione mensile ("alla parte senza minimo garantito") ed è pacifico, poi, che il MA provvide a dodici versamenti mensili di lire 60.000 ciascuno".
Per la cassazione di tale sentenza l'I.P.SE.MA. ha proposto ricorso affidato ad un motivo.
L'intimato - al quale il ricorso è stato notificato, nel suo comune (dichiarato) di residenza nel modo previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., in data 18 dicembre 1998 - non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico complesso motivo di ricorso l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione del sesto comma dell'art. 1 del d.l. n. 787/1985 (convertito nella legge n. 45/1986), nonché del d.l. nn. 356/1985, 477/1985 e 649/1985 e della legge n. 11/1986" - censura la sentenza del Tribunale di Napoli per avere ritenuto di "riconoscere all'armatore - e, quindi, al MA - il diritto agli sgravi contributivi sulla base solamente della denuncia preventiva dei dipendenti e l'effettuazione poi di alcuni pagamenti mediante accredito su conto corrente postale" senza considerare che, secondo la normativa di legge, per fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali "l'armatore avrebbe dovuto presentare, oltre alla denuncia preventiva, anche le denunzie mensili delle retribuzioni effettivamente corrisposte provvedendo contestualmente ai pagamenti con riferimento a quanto risultava da tale denunzia ... adempimenti questi non eseguiti dal MA, per il quale anche esisteva una omissione contributiva di cui alla condanna contenuta nella stessa decisione impugnata".
2 - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Infatti, erroneamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che per conseguire il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali (concernenti, nella specie, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie) fosse sufficiente che l'armatore avesse presentato all'Istituto previdenziale la denuncia "preventiva" contenente "l'indicazione del nome del natante, l'intestazione ed i dati rilevanti tra i quali la composizione complessiva dell'equipaggio, il grado dei membri ed il tipo di retribuzione mensile ("alla parte senza minimo garantito")", ed avesse poi effettuato "versamenti mensili" a titolo dei relativi contributi (di importo risultato inferiore a quanto effettivamente dovuto).
Questo appare in evidente contrasto con la normativa di legge applicabile in subiecta materia e, in particolare, con: 1) il secondo comma del d.l. n. 463/1983 (convertito nella legge n. 638/1983), secondo cui "le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con l'idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1"; 2) con gli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 24 febbraio 1984 (in Gazz. Uff. n. 193/1984) che stabilivano che i datori di lavoro non agricolo dovevano versare le somme dovute alle gestioni previdenziali entro il 20 di ogni mese, utilizzando moduli predisposti da ciascuna amministrazione competente recanti, oltre alle informazioni necessarie ad ognuno di essa, il codice fiscale, il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili, i contributi dovuti;
3) con il sesto comma dell'art. 1 del d.l. n. 787/1985 (convertito nella legge n. 45/1986) - a conferma dei precedenti d.l. nn. 356/1985, 477/1985 e 469/1985 (non convertiti, ma per i quali sono stati, comunque, fatti salvi i rapporti sorti sotto la vigenza degli stessi) - secondo cui "i benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia". - A parte, quindi, che - come viene ammesso nella stessa sentenza del Tribunale di Napoli - il Massa ha sicuramente omesso di inviare all'Istituto assicuratore le denunzie mensili mediante "i moduli" contenenti i dati prescritti dalle citate norme - aventi una loro validità intrinseca in relazione alle finalità legislativamente perseguite - dall'esatta interpretazione ed applicazione della cennata normativa si evince chiaramente che l'invio di una denuncia "preventiva" non possa supplire alla riferita omissione in quanto con essa veniva indicato quella che, solo prevedibilmente, sarebbe stato il personale imbarcato e corrispondente alla cd. "tabella minima di armamento" del natante, mentre, effettivamente, la composizione dell'equipaggio poteva essere maggiore e diversa con riferimento alle esigenze operative dell'armatore: per cui, solo mediante l'invio delle denunzie mensili contenenti i dati summenzionati, potevano evincersi il numero delle giornate realmente "lavorate", le retribuzioni imponibili e l'esatto importo dei contributi dovuti. Comunicazioni queste che - oltre a essere formalmente prescritte ex lege - si appalesano necessarie, dal punto di vista sostanziale, per rendere possibili alle amministrazioni interessate "la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura" e, conseguentemente, per evitare al massimo omissioni nel versamento dei contributi e degli altri oneri fiscali e sociali.
Proprio nella specie è stato riscontrato dai giudici del merito che sussisteva una omissione nel versamento dei contributi assicurativi obbligatori di malattia per il periodo in contestazione e il MA è stato, appunto, condannato al pagamento dei contributi di cui alla cennata omissione: sicché, anche sotto tale profilo, deve essere cassata la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che per acquisire e conservare il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali fosse sufficiente la denuncia di esercizio presentato all'inizio della gestione, senza che mai vi fosse stato da parte dell'armatore la denunzia della retribuzione effettivamente corrisposta.
3 - Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma la fondatezza del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.), la causa va decisa "nel merito" con il rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal MA.
In relazione al differente esito, rispetto al presente decisum, dei due gradi del giudizio di merito stimasi di giustizia compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da MA WA;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001