Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
A norma dell'art, 56, comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronunzia contestata. Il termine ha carattere perentorio, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione proposta dopo la sua scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NA ED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LORENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANBATTISTA FRENI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI DI MESSINA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 137/96 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 17/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Fedele Di TI ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione del Consiglio nazionale forense in data 24 febbraio - 17 ottobre 1996, notificatagli il 15 novembre 1996, recante reiezione del gravame da lui interposto, a suo tempo, avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina del 16 maggio 1987 che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura.
Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rispettivamente, l'8 ed il 9 gennaio 1997.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il ricorso si rivela tardivo, e, perciò, inammissibile. In proposito, giova evidenziare che, à sensi dell'art. 56, comma 3, r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, il ricorso alle Sezioni unite della Corte
di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 4548 del 7.12.1976, id., sent. n. 6252 del 20.11.1982). Il così stabilito termine per impugnare ha carattere di perentorietà e, di conseguenza, l'intervenuta inutile consumazione di esso importa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo la relativa scadenza (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 997 del 23.4.1964, id., ord. n. 11 dell'11.1.1997). Nella fattispecie, il ricorso in argomento risulta prodotto l'8.1.1997 avverso decisione del Consiglio nazionale forense notificata al ricorrente, nel domicilio da lui eletto per il procedimento, l'11.11.1996: le relative tardività ed inammissibilità, pertanto, sono palesi.
2) - Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, quindi, non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, l'8 ottobre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 5 FEBBRAIO 1999.