Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/01/2002, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
I A D S , 0 S 1 O A 3 L . T L 3 , T N 5 O R A B A A . I ' L N D L L S -0 0 710/02 E A I 3 T D N 7 - S G I 5 O S O - P REPUBBLICA ITALIANA N 1 A E 1 M S D I I E E A , A D IN NOME O ITALIANO G O E O R G T T T E S T N L I I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E G R S I E A E Oggetto D R L L Q E SEZIONI UNITE CIVILI D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano PANZARANI Primo Presidente f.f. R.G. N. 12292/00 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Cron. .1783. Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 25/10/01 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Rel. Consigliere Dott. RE AN - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Consigliere Dott. Federico ROSELLI - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato DONATO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PUTIGNANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SANITARIA LOCALE BA/2, in persona del2001 AZIENDA UNITA' 558 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente -1- domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, rappresentata e difesa dall'avvocato IG PACCIONE, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 160/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 02/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. RE AN;
udito l'Avvocato Piero BIASIOTTI, per delega dell'avvocato Luigi PACCIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.O., rimessione Sezione Lavoro per altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7 aprile 1998 il dott. Luigi ON conveniva in giudizio dinanzi al RE di Trani, quale giudice del lavoro, l'azienda Unità sanitaria locale BA/2 di Barletta, in persona del suo lega e rappresentante pro-tempore. Esponeva di essere stato nominato direttore amministrativo dell'azienda convenuta con deliberazione direttoriale dell'azienda n. 1 del 10 gennaio 1995; che tale deliberazione era stata annullala d'ufficio dal Direttore generale con deliberazione n. 733 del 18 aprile 1996; che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato con ordinanza del 6 novembre 1996, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 30 luglio 1996; che, contemporaneamente e per gli stessi fatti, aveva proposto ricorso dinanzi al RE di Trani per il risarcimento dei danni;
che, nelle more del giudizio amministrativo e civile, era stato reintegrato nelle funzioni di Direttore amministrativo, con effetto ex tunc e con liquidazione parziale delle competenze maturate meglio tempore;
che, dopo tale reintegra, era stato nuovamente dichiarato decaduto dall'ufficio di direttore amministrativo, giusta deliberazione direttoriale del 16 marzo 1998, per gli stessi motivi già dichiarati illegittimi dai giudici amministrativi. Assumeva di avere diritto al risarcimento del danno per l'ammontare dei compensi non percepiti sino alla scadenza del rapporto, oltre al maggior danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Chiedeva quindi che il RE 3 condannasse l'azienda convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di 243.500.000 lire, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto il ricorrente non aveva provato il possesso del requisito soggettivo richiesto dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 4502/92. Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 10 gennaio 2000 il RE accoglieva la domanda e condannava l'azienda al risarcimento del danno. La decisione del RE è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari che, con sentenza depositata in cancelleria il 2 maggio 2000, in accoglimento dell'appello proposto dall'azienda, ha rigettato la domanda del dott. ON. In particolare la Corte d'Appello ha affermato che nessuna richiesta risarcitoria poteva essere accolta in quanto non sussisteva un contratto regolarmente e formalmente sottoscritto tra le parti. Avverso la decisione della Corte d'Appello il dott. ON propone ricorso articolato in due motivi. L'Azienda sanitaria resiste con controricorso che propone a sua volta ricorso incidentale costituito da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia l'inammissibilità dell'appello e la violazione degli articoli 112, 345, 437 e 414 del codice di procedura civile. 4 SS Assume che l'azienda convenuta con l'atto di appello aveva introdotto due terni giuridici mai prima di allora trattati: a) l'inesistenza del contratto scritto con forma ad substantiam e la conseguente carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
b) la carenza del requisito soggettivo prescritto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992. Assume, quanto al primo aspetto, che l'azienda aveva dedotto la mancanza di contratto al solo fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione;
che la Corte di Appello aveva invece utilizzato tale sostanza quale motivo di rigetto nel merito della domanda e non solo ai fini prospettati della competenza del giudice amministrativo, con evidente vizio di ultra petizione ex art. 112 del codice di procedura civile. Assume inoltre, quanto al secondo aspetto, che l'azienda nel giudizio di primo grado non aveva contestato la carenza del requisito soggettivo di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/92 e, cioè, lo svolgimento per almeno 5 anni di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502, dell'art. 112 del codice di procedura civile e degli artt. 1321 e segg. del codice civile, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che in mancanza di contratto scritto non vi sia alcuna S 5 tutela nei riguardi di colui che pretende il risarcimento del danno per la ingiustificata risoluzione ante tempus del rapporto. Con il ricorso incidentale l'azienda sanitaria denunzia la violazione dell'art. 360 n. 1 e n. 5 del codice di procedura civile. Assume che il provvedimento direttoriale di decadenza e di auto annullamento della nomina del dott. ON dalla carica di direttore amministrativo attribuitagli con il precedente decreto dallo stesso organo è giuridicamente inquadrabile, in assenza di un sottostante rapporto negoziale, nell'alveo dei provvedimenti autoritativi di autotutela della pubblica amministrazione e che di conseguenza l'unico organo investito di potestà giurisdizionale sulle relative controversie è il giudice amministrativo. L'esame dei motivi da parte di queste sezioni unite deve essere limitato alla questione di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale. La questione è infondata. L'art. 3, sesto comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, dispone che i rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali sono regolati da contratti di diritto privato di durata quinquennale. La natura privata del rapporto comporta che le parti sono su un piano paritetico e che le situazioni giuridiche attive costituiscono diritti soggettivi e non interessi legittimi;
di conseguenza, come ha già affermato questa Corte a 6 Sezioni unite, le controversie in materia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 24 febbraio 1996 n. 1470 e numerose altre). Nel caso in esame l'azienda, dopo avere nominato con deliberazione direttoriale n. 1 del 10 gennaio 1995 il dott. ON direttore amministrativo, ha annullato la deliberazione con provvedimento n. 733 del 18 aprile 1996: ha esercitato cioè un potere privato del datore di lavoro che si pone non su un piano autoritario, ma su un piano paritetico e non lede interessi legittimi, ma diritti soggettivi;
si deve quindi ritenere che le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non già di quella amministrativa. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e devono essere rimessi gli atti alla sezione lavoro per l'esame delle altre questioni sollevate con il ricorso principale.
P.Q.M.
I D , la Corte, decidendo sulla questione di giurisdizione sollevata con il ricorso A O S L S L A 0 O T 1 3 B incidentale, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette , . 3 I A T 5 S D R E . P A A ' S T N gli atti alla sezione lavoro per l'esame delle altre questioni sollevate con L I S L N O 3 E P G 7 D - O M I 8 I S - A ricorso principale. 1 N A D 1 E D E S , E E I O T A G R Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001 N T G E O S S E I T E L G T I E R R A I L D L E O D L'estensore Presidente S Have Jammatoric Gloves G opositate canc 22.0000 IL CANCELLIERE C1 I Giovanni Giambattisin