Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
La nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stato apposta su ciascun foglio della sentenza ma non in calce alla stessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 cit., nel prevedere la "sottoscrizione" del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, in quanto unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità.
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, comma secondo, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, comma terzo, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente ovvero soltanto da quest'ultimo quando cumuli in sè anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice "ad quem" ha il potere - dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, comma secondo, cod. proc. civ. (Fattispecie relativa ad ordinanza collegiale, dichiarativa dell'estinzione del processo, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA BA AN vedova LIALI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato SFORZA ARTURO, rappresentata e difesa dall'avvocato SPAGNOLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la ordinanza sentenza del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 21/04/97 R.G.N. 4233/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il resto.
Svolgimento del processo
Con ordinanza collegiale depositata in cancelleria il 21 aprile 1997, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'estinzione del giudizio pendente fra La UB IO e l'I.N.P.S., applicando il disposto dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'assicurata ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 17 febbraio 1998.
L'I.N.P.S. ha depositato la procura speciale rilasciata al proprio difensore.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della richiamata normativa speciale sull'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto pretese correlate agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, sul rilievo che il giudizio a quo aveva ad oggetto anche questioni diverse da quelle con riferimento alle quali le dette disposizioni preclusive dell'ulteriore corso del processo sono state dettate.
Il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale, in riferimento, agli artt. 3, 24 e 38, 81, 101, 102, 103, 103, 136 e 137 Cost., delle disposizioni applicate dal giudice a quo per l'impugnata declaratoria di estinzione.
Il ricorso è ammissibile.
Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello - dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615);
Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952), sicché appaiono irrilevanti le doglianze di parte ricorrente in ordine al difetto di comunicazione del detto incombente.
Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame dei motivi di ricorso, la nullità del provvedimento impugnato.
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'ari 161, secondo comma cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sè anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere - dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio.
Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore in relazione alla circostanza che, ex actis, altro membro del collegio risulta relatore della causa (nominato nella persona del giudice Polto, col decreto di fissazione dell'udienza di discussione in appello, pronunciato il 18 gennaio 1994); che, di norma, al giudice relatore, va affidata la stesura della motivazione, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ.; che non risultano provvedimenti con i quali il presidente del collegio si sia attribuita, nell'esercizio della facoltà conferitagli da questa stessa norma, la qualità di estensore;
e che, infine, la sua sottoscrizione non si accompagna alla indicazione di tale qualità, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 119, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., in presenza di provvedimenti siffatti. Nè assume rilievo dirimente la circostanza che il provvedimento impugnato, oltre alla sottoscrizione del presidente del collegio, apposta in calce al documento, presenti anche, a margine di ciascun foglio, sigle apparentemente non coincidenti, nel segno grafico, a questa sottoscrizione.
Invero, a prescindere dalla considerazione che la non decifrabilità delle sigle ed il difetto di qualsivoglia indicazione della qualità dell'autore delle medesime esclude la loro riferibilità al giudice estensore del provvedimento, vale il determinante principio - già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e dal quale non v'è qui ragione di discostarsi - secondo cui la nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532)
sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stato apposta su ciascun foglio della sentenza, ma non in calce alla stessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 cit., nel prevedere la "sottoscrizione" del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, in quanto unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità (v., per tutte e da ultima Cass. 22 aprile 1995, n. 4564). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara assorbita ogni censura proposta avverso la medesima. Rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001