Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 260
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

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La nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stato apposta su ciascun foglio della sentenza ma non in calce alla stessa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 cit., nel prevedere la "sottoscrizione" del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, in quanto unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità.

In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, comma secondo, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, comma terzo, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente ovvero soltanto da quest'ultimo quando cumuli in sè anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice "ad quem" ha il potere - dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, comma secondo, cod. proc. civ. (Fattispecie relativa ad ordinanza collegiale, dichiarativa dell'estinzione del processo, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 260
Data del deposito : 10 gennaio 2001

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