Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
L'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può essere considerato nel giudizio di impugnazione come appello incidentale, in quanto quest'ultimo costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, di conseguenza, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnati dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso con cui si chiedeva qualificarsi come incidentale l'appello avverso sentenza di primo grado di condanna di più soggetti riconosciuti responsabili di lesioni reciproche, proposto tardivamente dopo l'appello tempestivo di alcuni degli imputati su capi diversi della sentenza, senza che l'atto venisse formalmente qualificato come appello incidentale e senza alcun riferimento ai motivi di appello dei coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2019, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
02478-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA -Presidente Sent. n. sez. 3225/2019 UP 30/10/2019 Relatore - MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 9006/2019 MICHELE ROMANO IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'IC IO nato a [...] il [...] D'IC GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2018 del TRIBUNALE di SCIACCA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Sciacca aveva ritenuto LO e BI D'IC e GN PE NI e AR TR responsabili di lesioni personali reciproche, nonché di altri reati singolarmente contestati.
2. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca, quale giudice di appello, riteneva inammissibile l'impugnazione di BI e LO D'IC - ritenendola tardiva ex art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., e, comunque, non ravvisando i presupposti di fatto perchè potesse essere considerata quale appello incidentale conseguentemente dichiarando esecutiva la sentenza di condanna a loro carico.
2.1. Decidendo, inoltre, sull'appello di NI e TR, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Sciacca assolveva entrambi gli appellanti dai reati a loro ascritti di lesioni personali, danneggiamento e ingiuria in danno di D'IC BI.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione BI e LO D'IC, con il ministero del comune difensore, il quale svolge tre motivi.
3.1. Denuncia, in primis, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 cod. proc. pen., per avere erroneamente dichiarato inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto da LO e BI D'IC, invece depositato, tempestivamente, il 28 ottobre 2018, poche ore dopo la notifica, a mezzo PEC, da parte della cancelleria del giudice di Pace di Sciacca, dell'appello principale depositato quello stesso giorno dai coniugi NI/TR. Lamenta, altresì, che erroneamente il Tribunale impugnato aveva ritenuto che l'appello incidentale depositato nell'interesse dei D'IC mancasse di interlocuzione rispetto all'appello principale, anche per tale aspetto dichiarandone l'inammissibilità.
3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione perchè illogica e contraddittoria ne parte in cui ha valutato le dichiarazioni testimoniali,per un verso condannando i ricorrenti e per l'altro, assolvendo i coniugi NI/Petrone, senza fornire adeguata motivazione.
3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 52 cod. pen. perché il Tribunale non ha considerato la condotta dei D'IC scriminata dalla legittima difesa, essendosi i fatti svolti all'interno della loro abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi non sono fondati. dichiarato inammissibili le2.Correttamente il Tribunale gravato ha impugnazioni dei ricorrenti, coerentemente con il principio di diritto declinato da questa Corte secondo cui l'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può trovare spazio, nel giudizio d'impugnazione, come appello incidentale;
quest'ultimo, infatti, costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma 2 disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge. Si è già sottolineato, infatti, che, se è vero - come emerge dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di rito del 1988 (pag. 130) che il legislatore, con la reintroduzione dell'appello incidentale disciplinato - nell'art. 595 c.p.p., non ha risolto tutti i problemi dibattuti in dottrina e giurisprudenza sotto vigore del precedente codice di rito, prima che la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'appello incidentale disciplinato dall'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 4, come strumento di deterrenza del pubblico ministero contro gli appelli pretestuosi o puramente dilatori della formazione del giudicato (Corte cost. sent. n. 177 del 1971), è altrettanto certo che non si è mai dubitato che l'appello incidentale costituisca un'impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (cfr. Cass. Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011, dep. 2012, Rv. 251676). L'istituto è stato, dunque, reintrodotto dal codice di rito sia per consentire al pubblico ministero di ottenere la reformatio in pejus della posizione dell'appellante, sia per favorire la parte che, pur avendo fatto acquiescenza alla sentenza, facendo scadere il termine per impugnare, intende reagire al rischio di peggioramento della propria posizione, ossia alla reformatio in pejus, determinato dall'intervenuta altrui impugnazione della sentenza nei suoi confronti (. Sez. 6, n. 14818 del 11/12/2013 - dep. 31/03/2014, Del Gaudio, Rv. 259443). Si tratta, dunque, di uno strumento a disposizione del pubblico ministero o della parte civile per reagire all'impugnazione dell'imputato ovvero a disposizione dell'imputato che, pur avendo ritenuto di non agire contro la sentenza con un suo autonomo atto d'impugnazione, voglia reagire all'appello del Pubblico Ministero o della parte civile. Va, dunque, ribadito che non è proponibile l'appello incidentale che non abbia valenza di contrapposizione all'appello principale. Nè, al riguardo, può trovare applicazione la regola di cui all'art. 568, quinto comma cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte;
e, invero, l'impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l'impugnazione principale, in sè inammissibile perché tardiva o per altra causa, non può assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non abbia i requisiti prescritti. (Sez. 3, n. 8318 del 10/06/1994 Rv. 198776). Ai fini dell'esame di tale profilo, qui rilevante, occorre prendere le mosse dall'orientamento della giurisprudenza prevalente di questa Corte Suprema, come premesso, orientata nel senso che lo "scopo" dell'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art.595 c.p.p. che lo disciplina, è individuabile in una funzione antagonista rispetto all'appello principale, (Sez. 5, n. 7340 del 21/01/2015, Rv. 262442), e la sua ratio nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul thema decidendum devoluto al giudice della impugnazione 3 principale. Con la conseguenza che solo sui capi ed i punti della sentenza attaccati dall'appello principale deve realizzarsi un completo confronto paritario tra le parti processuali. In relazione alla tradizionale regola "tantum devolutum quantum appellatum il giudizio di appello, come ogni altro giudizio di impugnazione, trae, infatti, origine dall'impulso e dalla disponibilità di parte, connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Tale regola, consistente nella preclusione processuale di cui all'art. 597 comma 1 c.p.p. per i punti della sentenza non impugnati, definisce l'area attaccata dalla impugnazione e il perimetro del potere di cognizione del giudice di appello: "la norma contiene le linee portanti dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado" (Sez. Un, 27.9.2005, William Morales), e, conseguentemente, si è affermato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (Sez. Un., 17.10.2006, n.10251, Michaeler, Rv. 235699).
2.1. Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza della tempestività del deposito dell'appello, avvenuto poche ore dopo il deposito in cancelleria di quello, principale, delle controparti, il Tribunale gravato ha correttamente escluso, alla luce dei richiamati principi di diritto, che l'atto depositato in cancelleria il 2 ottobre 2016 nell'interesse dei D'IC potesse essere considerato quale appello incidentale. E ciò sia in difetto della specifica intestazione, mancando ogni riferimento formale alla natura incidentale dell'appello; sia per l'assenza di riferimenti a tale natura incidentale anche nel contenuto dell'atto, in cui non v'è traccia di un qualsivoglia richiamo ai motivi dell' appello principale delle controparti, sicchè non è possibile apprezzare la natura " antagonista" dei rilievi difensivi contenuti nell'atto in questione. Si osserva, invece, che, mentre l'appello principale nell'interesse di NI e TR, nell'ottica difensiva perseguita dall'impugnazione, involge i punti della sentenza di primo grado con i quali essi erano stati condannati per i reati commessi ai danni di D'IC BI (lesioni, danneggiamento e ingiuria, come contestati nell'originario proc. n. 31/13 poi riunito), l'appello dei D'IC, a riprova della natura non incidentale, è, al contrario, finalizzato a conseguire la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla loro responsabilità per i fatti (diversi) commessi ai danni di TR e NI (proc. n. 25/13RGNR ). In sostanza, nell'appello dei D'IC non v'è traccia di una linea difensiva articolata con riferimento ai motivi di appello formulati, in via principale, da TR e NI. Piuttosto, l'impugnazione persegue in via del tutto autonoma l'assoluzione dai fatti ascritti ai D'IC, e, in carti ins tale ottica, anche la doglianza che attingono il giudizio di attendibilità della deposizione della teste estranea ai fatti, si risolve in un attacco a un punto diverso della sentenza, quello relativo ai capi d'accusa a carico dei ricorrenti. Solo apparentemente, dunque, è ravvisabile -ma in ragione della reciprocità delle lesioni una convergenza dei motivi dell'appello dei D'IC sugli specifici punti - della decisione di primo grado attinti dall'appello principale delle controparti, mancando, invece, di connessione essenziale logico giuridico. Al contrario, ammettendo l'appello dei D'IC, il Tribunale avrebbe dovuto e ciò, come si è detto, non è possibile svolgere nuova indagine su punti diversi da quelli che le parti principali avevano ritenuto di dover sottoporre a nuova valutazione. Consentire l'estensione dell'appello incidentale anche a capi non oggetto di gravame, assegnando loro un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, avrebbe vanificato i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza, operando come una restituzione in termini non consentita.
2.2. Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato esecutiva la sentenza del Giudice di Pace di Sciacca nei confronti di D'IC BI e D'IC LO. Consegue alla infondatezza del primo motivo di ricorso la evidente inammissibilità degli altri motivi, con i quali si attinge la sentenza impugnata sotto profili di merito. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 30 ottobre 2019 Il Consigliere estensore AR Teresa Belmonte AR ferese elevuld Il Presidente Rossella Catena DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2020 ARIO IL FUND Carmida Li о 5