Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2010, n. 4178
CASS
Sentenza 15 dicembre 2010

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In tema di intercettazioni ambientali, una volta autorizzata la captazione delle conversazioni in un determinato luogo, l'attività deve ritenersi consentita anche nelle pertinenze del medesimo senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione.

Commentari3

  • 1Trojan informatico non può registrare ovunque (Cass. 27100/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 marzo 2020

    Nel caso di virus informatico del tipo "trojan", si tratta di una tecnica di captazione che presenta delle specifiche peculiarità e che aggiunge un quid pluris, rispetto alle ordinarie potenzialità dell'intercettazione, costituito dalla possibilità di captare conversazioni tra presenti non solo in una pluralità di luoghi , a seconda degli spostamenti del soggetto, ma - ciò che costituisce il fulcro problematico della questione- senza limitazione di luogo. Ciò è inibito dal precetto costituzionale di cui all'art. 15 Costituzione. La norma costituzionale pone il fondamentale principio secondo il quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, ammettendo una …

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  • 2Intercettazione mediante virus sullo smartphone (Cass.27100/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

  • 3sì alle intercettazioni con virus su computer, smartphone e tablet nella privata dimoraAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2010, n. 4178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4178
Data del deposito : 15 dicembre 2010

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