Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 2
Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto - in violazione dell'art. 86 cod. civ. - da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il pubblico ministero) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità. Ne consegue che - stante il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana - è illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all'estero, con cittadino italiano, benché quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non potendo il matrimonio celebrato all'estero considerarsi immediatamente privo di effetti dall'autorità amministrativa finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio.
In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, l'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 113 del 1999, in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, legittimazione che si riferisce anche al giudizio di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT AT GU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUILIO 7, presso l'avvocato MARCO MICCINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO CORTELLONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
PREFETTURA DI FORLÌ CESENA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di FORLÌ, emesso il 18/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cortelloni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Del Fante, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno; rigetto del ricorso nei confronti del Prefetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Modena, su richiesta dell'Ambasciata italiana in Santo Domingo, provvedeva alla trascrizione del matrimonio contratto avanti all'ufficio di Stato civile di ST (Santo Domingo) il giorno 08.08/1998 della cittadina dominicana TO TO Augustia con il cittadino italiano IO Santoro.
Successivamente lo stesso Comune in data 29.9.1999 informava la Procura della Repubblica di Modena che dai registri dello stato civile il Santoro risultava già legato da vincolo matrimoniale con una cittadina italiana. La Procura procedeva quindi per il reato di bigama, chiedendo ed ottenendo dal GIP il rinvio a giudizio del Santoro.
Dopo aver ottenuto un primo permesso di soggiorno in Italia in data 18.6.1999 per motivi turistici dalla Questura di Bologna, la TO TO GU, in prossimità della scadenza, richiedeva il rilascio di altro permesso di soggiorno per motivi familiari, facendo valere il proprio stato di coniuge di cittadino italiano, alla stessa Questura di Modena che però lo rifiutava in considerazione dell'incertezza in ordine allo stato civile del Santoro. Successivamente il Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena emetteva in data 01.08.2000 decreto di espulsione della donna che veniva però dalla stessa impugnato avanti al Tribunale di Forlì il quale con provvedimento del 18.10.2000 confermava il decreto, rilevando che il matrimonio da lei contratto non aveva effetto nel territorio italiano in quanto all'epoca della richiesta trascrizione il Santoro risultava già coniugato.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione TO TO GU, deducendo due motivi di censura e notificandolo alla Prefettura di Forlì-Cesena ed al Ministero dell'Interno. Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, il Ministero dell'Interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso del Ministero dell'Interno, essendo legittimato, alla stregua di quanto previsto in tema di violazioni amministrative dall'art. 23 della Legge 689/81, il Prefetto, cui il ricorso è stato pure notificato, e cioè l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione, come prevede l'art. 13 bis del D.Lgs. 286/98 introdotto con l'art. 4 del D.Lgs. 13.4.1999 n. 113. Con il primo motivo di ricorso TO TO GU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 lett. C del D.Lgs. n. 286 del 1998 nonché degli artt. 117 e 115 c.c., 112 c.p.c. e 28
della Legge 31.5.1995 n. 218 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Premesso che il richiamato art. 19 preclude alla lett. C l'espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana, deduce che al Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, non era consentito valutare la validità del matrimonio da lei contratto con il cittadino italiano in quanto, fino al momento in cui non sopraggiunga una sentenza dichiarativa di nullità, il matrimonio è idoneo a spiegare i suoi effetti giuridici. Deduce altresì che il Tribunale, oltre tutto, non avrebbe potuto, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c., applicare d'ufficio, senza che alcun giudizio fosse stato promosso, l'art. 117 c.c., relativo ai vizi che rendono invalido il matrimonio, e non tener conto inoltre che all'atto della celebrazione era in buona fede sul possesso da parte del Santoro del requisito della libertà di stato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione, lamentando che il Tribunale non abbia fornito alcuna giustificazione sull'asserita assenza del suo stato coniugale. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondate.
In linea di principio i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera. Inoltre la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo.
Peraltro, nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento (da ultimo in tal senso Cass. 1739/99). A tali principi non si è attenuto con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Forlì il quale, nel convalidare il decreto di espulsione nei confronti della cittadina straniera ai sensi della Legge 286/98, ha ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 19 lett. c) per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana sull'erroneo convincimento che il matrimonio celebrato all'estero potesse considerarsi immediatamente privo di effetti in Italia ai sensi dell'art. 86 c.c. per la presenza di un precedente matrimonio cui era vincolato il cittadino italiano. Del resto ad una tale conclusione non era consentito pervenire anche per un triplice ordine di ragioni di natura processuale. In primo luogo va rilevato che le questioni di stato non possono formare oggetto, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., di pronunce incidentali senza efficacia di giudicato e cioè con effetti limitati alla questione principale, atteso il loro carattere di assolutezza e la loro efficacia "erga omnes" (Cass. 2220/80; Sez. Un. 1615/69). Inoltre in tali casi il Tribunale può pronunciarsi solo in composizione collegiale, come prevede l'art. 50 bis n. 1 c.p.c.. Infine è necessaria un'apposita impugnazione da parte dei soggetti legittimati che, per quanto riguarda il matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c., sono espressamente indicati nell'art 117 comma 1 c.c.. Illegittimamente quindi nel caso in esame il Tribunale, in composizione monocratica e senza alcuna richiesta da parte dei soggetti legittimati, ha dichiarato "incidenter tantun", con effetti cioè limitati alla questione principale, privo di efficacia il matrimonio ed escluso così l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 19 lett. c) della Legge 286/98 che avrebbe precluso la convalida del decreto di espulsione.
In accoglimento del ricorso l'impugnato provvedimento deve essere pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, è consentita una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., con conseguente annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto in data 1.8.2000 nei confronti di TO TO GU in violazione del richiamato art. 19 lett. c) della Legge 286/98 che prevede il divieto di espulsione per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana. Le spese, limitatamente al rapporto con la Prefettura, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sia per quanto riguarda il giudizio di primo grado che relativamente al presente giudizio di cassazione.
Si ritiene di compensarle invece nei confronti del Ministero dell'Interno.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto del Prefetto di Forlì di espulsione emesso l'1.8.2000 nei confronti di TO TO GU. Dichiara inammissibile il controricorso.
Compensa le spese relative al rapporto fra la ricorrente ed il Ministero dell'Interno.
Condanna il Prefetto alle spese del giudizio di primo grado che liquida in L. 940.000 di cui L. 150.000 per diritti, L. 700.000 per onorari e L. 90.000 per spese nonché alle spese relative al giudizio di cassazione che liquida in L.
1.500.000 per onorario, oltre alle spese liquidate in L. 170.000=.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001