Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5537
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto - in violazione dell'art. 86 cod. civ. - da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il pubblico ministero) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità. Ne consegue che - stante il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana - è illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all'estero, con cittadino italiano, benché quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non potendo il matrimonio celebrato all'estero considerarsi immediatamente privo di effetti dall'autorità amministrativa finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio.

In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, l'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 113 del 1999, in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, legittimazione che si riferisce anche al giudizio di cassazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5537
Data del deposito : 13 aprile 2001

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