Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 1
Nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen., ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non è compresa espressamente, ne' può farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l'art. 39 disp. att. stesso codice attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l'autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto. (Fattispecie in tema di atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell'imputato, il difensore aveva provveduto all'annotazione che trattavasi di persona analfabeta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 24.11.1999
1.Dott. Giuseppe CONSOLI Componente Reg. Gen.
2. " Giovanni PIOLETTI Componente N. 25833/99
3. " Bruno FOSCARIN Componente
4. " Mauro IC LO AP Componente
5. " Francesco MORELLI Componente
6. " EN NZ Componente
7. " AL MO Componente
8. " Giovanni CA Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DI AN nato Cortona il 14.3.1939;
2) AL NA nata Arezzo il 3.6.1944;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 12 febbraio 1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore Generale dr. Umberto Toscani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
DI AN e AL NA vennero tratti a giudizio per rispondere a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 7-20 lett. A (rectius lett. B) L. 47/85 perché, in concorso tra loro, previo accordo, in località .... costruivano un fabbricato in materiale laterizio delle dimensioni di mt. 11x10, con altezza massima di mt. 3,10, e parte di relativo solaio in cemento armato che copre un annesso abusivo più piccolo di mt. 5x10 ed altezza di mt. 2,90, nonché realizzavano a monte, in aderenza al fabbricato più grande, un muro di retta avente uno sviluppo complessivo di mt. 22 e un'altezza di mt. 3; il tutto senza la prescritta concessione edilizia;
fatti commessi in Arezzo fino al 16.11.94; b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 7-20 lett. A L. 47/85 (rectius artt. 17-20 L. 64/74, come precisato dal Pretore in sentenza), per avere proceduto alla costruzione del fabbricato in questione in zona sismica senza darne preavviso scritto al Sindaco, all'Ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio Civile;
fatti commessi in Arezzo fino al 7.3.95.
Con sentenza in data 7.117.97 il Pretore di Arezzo dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, commessi in concorso formale, e con attenuanti generiche, li condannava ciascuno alla pena complessiva di giorni venti di arresto Lire 10.000.000 di ammenda, e disponeva la demolizione dei manufatti abusivi. Sul gravame degli imputati la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 12.2.98, confermava, in sintesi ritenendo che nel novembre 94 gli imputati, senza l'indispensabile concessione edilizia, stavano costruendo un nuovo fabbricato di oltre 110 mq. destinato a civile abitazione ... inglobante una preesistente costruzione di minori dimensioni;
difettava quindi il presupposto temporale richiesto dall'art. 39 L. 724/94 secondo il quale possono essere ammessi alla sanatoria solo gli immobili già completati entro il 31.12.93.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale denunciano, quanto al capo A violazione dell'art. 31 L. 47/85 per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il fabbricato non era stato ultimato all'atto dell'accesso dei verbalizzanti mentre vi era una porzione coperta e già stabilmente destinata ad abitazione completata prima del dicembre 93 e che quindi poteva essere utilmente considerata condonata;
quanto al capo B mancata applicazione della prescrizione considerato che l'accertamento dei Vigili era intervenuto il 16.11.94 e quindi il reato si era prescritto il 16.11.97 trattandosi di reato istantaneo;
comunque, anche ritenendo la permanenza, questa sarebbe cessata pochi giorni dopo stante l'intervenuto sequestro.
La Sezione feriale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevato un contrasto di giurisprudenza in ordine alle sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 L. 47/85, facenti parte del capo IV L. 47/48 richiamato dall'art. 39 I comma L. 23.12.94 N° 724, e alla conseguente sospensione della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 I comma C.P., e rilevato che dalla soluzione del contrasto dipendeva l'applicazione o meno della prescrizione dei reati di cui al presente processo, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Va subito rilevata l'inammissibilità originaria del ricorso riguardante il capo a) (con conseguente preclusione dell'operatività di eventuali cause di estinzione del reato;
S.U. 30.6.99, Piepoli) dato che la censura, proposta nei termini sopra riassunti si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, e comunque è del tutto generica in quanto in nessun modo contrasta le articolate argomentazioni della sentenza, che in particolare ha evidenziato la non condivisibilità della tesi difensiva secondo la quale il giudice dovrebbe limitarsi a valutare la res aedificata, tesi che collideva non solo con il principio della infrazionabilità dell'illecito edilizio quanto con le risultanze istruttorie delle quali emergeva con tutta evidenza che gli imputati stavano costruendo un nuovo immobile destinato a civile abitazione con una superficie di mq. 110 inglobante una preesistente costruzione di minori dimensioni.
Diverso il discorso quanto al capo b) relativo alla violazione della legge antisismica;
è vero che l'atto di appello non conteneva specifiche censure in ordine a detto capo ma tutto l'argomentare dei motivi di appello prospettava l'applicabilità del condono in relazione alle opere poste in essere nell'attività di costruzione con argomenti in parte estensibili anche al capo b); conseguentemente su detto capo non si era formato il giudicato e quindi, avuto riguardo al motivo dei ricorso, deve decidersi se in ordine a detto reato sia maturato il tempo necessario a prescrivere, decisione che presuppone la risoluzione del contrasto per il quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite nei termini che seguono.
Secondo un orientamento, che risulta maggioritario (per tutte Cass. 29.7.1999 N° 2869; Cass. 27.7.1999 N° 2865), in relazione tutti i procedimenti per reati edilizi indicati all'art. 38 II comma L. 47/85 e 39 comma VIII L. 724/94, indipendentemente dall'epoca di commissione degli illeciti (e cioè sia per i fatti commessi entro il 31.12.93 sia per quelli ancora in corso dopo tale data) e dall'effettiva sospensione con provvedimento del giudice, devono essere applicate 1) la sospensione c. d. "automativa" prevista dall'art. 44 L. 47/85, dal 27.7.94 al 31.3.95 e "quantificata" da S.U.
3.12.1996 n° 1283, Sellitto in complessivi giorni 223 (o periodo minore se la pendenza del procedimento è intervenuta dopo il 27.7.94); 2) l'ulteriore sospensione, c.d. "obbligatoria", prevista dall'art. 31.3.95 (data finale per la presentazione della domanda) al 31.3.97,m momento ultimo entro cui, in base all'art. 2 comma 40 u.p. L. 23.12.96 N° 662, bisognava corrispondere l'oblazione dovuta con gli interessi legali.
Secondo altro orientamento - che trova espressione in Cass.
5.8.99 N° 2888, Scuotto + 1 - la sospensione non è in alcun caso applicabile ai procedimenti concernenti reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo il 01.12.93. Le Sezioni Unite ritengono che debba essere condiviso questo secondo orientamento.
Secondo l'art. 39 I comma L. 724/94 (c.d. nuovo condono edilizio) "le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28.2.1985 N° 47 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che ...".
Il dato letterale - che in particolare richiama il capo IV L. 47/85, nel quale sono compresi gli artt. 44 e 38 che prevedono la sospensione ("automatica" e "obbligatoria") dei procedimenti penali i quali a loro volta fanno riferimento agli artt. 35 e 31 riguardanti la presentazione della domanda di "condono" - non sembra consentire interpretazione diversa da quella per la quale la data del 31.12.1993 costituisce un presupposto (uno dei presupposti) sia per conseguire la sanatoria sia per la sospensione dei procedimenti penali;
con la conseguenza che, se detto presupposto venga a risultare inesistente, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale ( con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente per assenza, appunto, del suo fondamentale presupposto.
D'altra parte la sospensione del procedimento penale è norma di "favore" unicamente finalizzata a consentire all'imputato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ottenere la sanatoria amministrativa e l'estinzione dei reati per oblazione, "benefici" come sopra detto categoricamente esclusi per le costruzioni ultimate dopo il 31.12.93; non appare quindi in sintonia con tale finalità ritenere la sospensione del procedimento anche se dalla sentenza di condanna l'opera venga a risultare ultimata successivamente al 31.1293, e ritenere altresì che sin dall'inizio del processo il giudice debba disporre la sospensione (questa formalmente sarebbe la conseguenza necessitata della "automaticità" delle sospensioni) anche se dagli atti processuali o dalla contestazione del reato già risulti certa o comunque probabile l'insussistenza del menzionato fondamentale presupposto, così inevitabilmente ed inutilmente allungandosi i tempi del processo (conseguenza contrastante, almeno in teoria, anche con l'interesse dell'imputato), o addirittura che la sospensione abbia luogo anche se, come avvenuto nella fattispecie, il giudice l'abbia espressamente negata ritenendo di dovere prima procedere alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 39 L. 724/94 tra i quali quello fondamentale della data di ultimazione delle opere entro il 321.12.93, risultato poi insussistente.
Non può certamente ritenersi argomento decisivo in contrario quello sulla "disparità di trattamento" prospettata dal primo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale "la presentazione di una istanza di condono e il versamento di un somma a titolo di oblazione per i reati accertati in epoca successiva al 31.12.93 determinerebbe l'applicazione di detta speciale causa estintiva, ove attraverso varie indagini si riuscisse a stabilire l'ultimazione dell'opera entro tale data oppure non fosse possibile escludere detta evenienza, computandosi, in tale caso, il predetto periodo di sospensione, mentre, qualora risultasse la non ultimazione dell'opera nonostante si sia in presenza dei medesimi presupposti (domanda di consono e versamento dell'oblazione) non si applicherebbero dette sospensioni ai fini della prescrizioni,, di cui si verrebbe a godere anche se la produzione di questi atti ha dato origine ad una qualche attività processuale".
Ed infatti tale argomento prospetta soltanto un "inconveniente", inidoneo a sostenere un'interpretazione delle norme diversa da quella coma sopra condivisa di queste Sezioni Unite;
potendosi comunque rilevare che a detto "inconveniente" potrebbe essere contrapposto quello derivante dall'opposta interpretazione e cioè l'inevitabile ed inutile allungamento dei tempi del processo in casi, numerosissimi, in cui sin dall'inizio appaia l'insussistenza soprattutto del requisito temporale per ottenere il condono. Nè infine si comprende in qual modo l'art. 24 L. 30.4.99 N° 136 - contenente interpretazione autentica dell'art. 38 L. 47/48 nel senso che "la corresponsione per intero dell'oblazione, purché compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della stessa legge estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati etc. etc. - costituirebbe una conferma indiretta dell'orientamento giurisprudenziale disatteso da queste Sezione Unite, come affermato nelle sentenze che hanno espresso il menzionato orientamento.
Per quanto sopra esposto, esclusa la sospensione del procedimento penale avendo la sentenza accertato l'insussistenza del presupposto temporale di cui all'art. 39 I comma L. 724/94, ed esclusa conseguentemente la sospensione della prescrizione, il reato di cui al capo b) è prescritto essendo decorso il termine di tre anni previsto dagli artt. 157 I comma N° 6, 158,160 C.P. per i reati come quello in questione per i quali la Legge stabilisce la pena dell'ammenda, termine che tra l'altro va fatto decorrere non dalla data del 7.3.95, indicata nel capo d'imputazione, bensì al massimo dal 16.11.94 trattandosi di reato istantaneo (S. U. 14.7.99, P.M.
contro
LA e altri) che si consuma con l'inizio dei lavori senza il prescritto avviso all'autorità competente. Conseguentemente deve essere eliminata la pena inflitta per tale reato, determinata nella sentenza del Pretore in giorni due di arresto Lire 500.000 di ammenda.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni due di arresto Lire 500.000 di ammenda;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso;
dispone che copia della presente sentenza sia comunicata a cura della Cancelleria all'ufficio Tecnico della Regione Toscana.
Roma, 24 novembre 1999.
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999.