Sentenza 10 aprile 2000
Massime • 3
Il legislatore, introducendo con la legge 431 del 1985, un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha tuttavia contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il suddetto vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione; atteso il riferimento ad una possibilità edificatoria già programmata, non è però possibile la non operatività del vincolo in relazione ai P.P.A. che, successivamente intervenuti, non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione dei programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata l. n. 431.
In materia ambientale, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori. (Fattispecie in tema di sequestro di immobili edificati in zona vincolata).
La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della Sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431, non può assumere una portata riduttiva, cosi da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico, ma va intesa anche in senso normativo, perciò con riferimento agli elementi idonei ad individuare il suddetto territorio ricavabili da provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, e da atti amministrativi generali e particolari. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sottoposizione a vincolo paesaggistico anche dell'area limitrofa al bosco, per un'ampiezza di 100 m., secondo quanto in proposito disposto dalla legge n. 30 del 1990 della Regione Puglia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2000, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Antonio Zumbo Presidente del 10/4/2000
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N. 1551
3. Dott. Luigi Piccialli Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere N. 05101/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CE TE, nato a [...] il [...], indagato per i reati di cui all'art. 1 sexies legge n.431/1985; art. 20 lett. c) legge n.47/1985; 734 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 6.12.1999 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal GIP presso la Pretura circondariale di Bari in data 10.11.1999 con cui è stato disposto il sequestro preventivo del cantiere edile e dell'area di sedime interessati alla realizzazione di nuove sale di un ristorante sito in Cassano delle Murge, località Lagogemolo, oggetto di concessione edilizia scaduta di validità e di concessione in variante.
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi,
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Michele La Forgia, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 6.12.1999 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta da CE TE (indagato per avere edificato, sulla base di una concessione edilizia scaduta di validità, in zona vincolata senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta paesaggistico;
per lottizzazione abusiva e per avere distrutto o alterato la bellezza naturale dei luoghi) avverso il decreto con cui il GIP presso la Pretura aveva disposto il sequestro preventivo degli immobili specificati in epigrafe. Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato denunciando:
1. violazione degli art. 405, 407 e 553 c.p.p. in riferimento alla utilizzazione di atti compiuti oltre il termine semestrale stabilito per il compimento delle indagini preliminari, la cui decorrenza non era desumibile dagli atti, non risultando annotata nel fascicolo processuale la data di iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice;
2. violazione degli art. 1 ed 1 sexies legge n. 431/1985 avendo egli dimostrato che l'immobile de quo non insisteva in area coperta da bosco, ma era compreso al centro di una maglia urbanizzata. Peraltro la norma non prevede vincoli per le aree contermini a quelle coperte da boschi, ne' per quelle non inserite nelle perimetrazioni effettuate dalle Regioni, stante la genericità della locuzione usata dalla norma stessa;
3. violazione degli art 2 ed 1 sexies legge n. 431/1985 e dell'art 146 del TU di cui al d.lgs. n.490/1999 poiché l'area interessata al sequestro era inclusa in un PPA entrato in vigore prima della legge Galasso, essendo irrilevante, anche alla stregua della nuova formulazione del dato letterale "le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6.9.1985, limitatamente alle parti comprese nei pluriennali di attuazione, erano delimitale negli strumenti urbanistici a norma del DM 2 aprile 1968 n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lett. a)",
che il Piano fosse successivamente scaduto,
4. violazione dell'art. 1 sexies legge n. 431/1985 in relazione alla legge della Regione Puglia n. 30 del 1990 e successive modifiche sia perché le misure di salvaguardia previste dalla legislazione regionale non sono applicabili nel caso, come quello in esame, in cui non vigano i vincoli imposti dalla legge nazionale sia perché il divieto di edificazione previsto dall'art. 2 della LR n. 30/1990 non opera per gli interventi inclusi in un piano attuativo presentato alla data del 6 giugno 1990.
Infatti, le modifiche al secondo comma dell'art. 2 della l. r. n. 30/1990 riguardavano esclusivamente l'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente art. 1, sicché solo per le aree boscate ricadenti in zone costiere opera il divieto di cui all'ultimo periodo del comma 2. Invece, per le aree boscate non ricadenti in tali zone trova applicazione il 3^ comma dell'art. 2, nel testo integrato dalla l.r. n. 2/1993, che consente gli interventi edilizi previsti in piani particolareggiati o piani di lottizzazione approvati alla data del 6.06.1990 nel rispetto della distanza dal limite del bosco indicata negli strumenti urbanistici (non inferiore a 100 metri per quelli del Comune di Cassano delle Murge).
Tale norma, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non era stata abrogata dalla l.r. n. 14/1993, che aveva disciplinato l'attività edilizia nei territori costieri;
5. violazione degli art. 18 e 20 lett. c) legge n. 47/1985 in riferimento all'ipotizzata lottizzazione abusiva, poiché l'area de qua, rientrante, secondo il Programma di Fabbricazione ed il Regolamento edilizio del Comune di Cassano delle Murge, in zona C/a turistico residenziale, a seguito della variante al Piano di Fabbricazione approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 3972 del 12.05.1981, non era più assoggettata alla preventiva redazione di un piano di lottizzazione perché tale obbligo non investe indiscriminatamente tutta la zona tipizzata C/a, ma solo le parti espressamente individuate e delimitate dalla Regione mediante il contorno in blu sui grafici allegati al Piano di Fabbricazione. Peraltro, la stessa area era stata espressamente qualificata come tessuto edificato sia nei PPA approvati dal Comune in base alla suddetta variante sia nel certificato urbanistico rilasciato in data 20.07.1990 allegato all'atto di acquisto del suolo da parte dei coniugi CE.
Inoltre era manifestamente erroneo l'assunto del Tribunale secondo cui fosse intermedio lo stato di urbanizzazione dell'area in sequestro, ciò contrastando con la valutazione fatta dal Comune circa il suo inserimento in un tessuto edificato e coi disposto dell'art. 6 della legge della Regione Puglia 12.02.1979 n. 6 che definisce tali le aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico, nelle quali la volumetria esistente risulti almeno pari a due terzi della volumetria realizzabile, riveniente nelle previsioni dello strumento urbanistico;
6. violazione degli art. 15 e 20 legge n. 47/1985 in riferimento alla ritenuta illegittimità della concessione edilizia perché rilasciata in violazione delle norme tecniche del P. di F. del Comune di Cassano delle Murge considerati:
- l'illegittimo asservimento di volumetrie facenti parte della lottizzazione denominata Lagogemolo, per difetto del presupposto di contiguità;
- il superamento dell'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico pari a mt. 7.50;
- l'illegittimo computo ai fini volumetrici di aree destinate dal P. di F. a viabilità.
L'accertamento dell'altezza dell'immobile era stata erroneamente effettuata dal c.t. del p.m. sulla base delle tavole progettuali, che non indicano altezze, e di fotografie scattate in loco, mentre l'esame del conteggi planovolumetrici contenuti nel progetto oggetto della concessione edilizia - voce Verifica delle altezze - consentiva di rilevare che l'altezza media dell'immobile era indicata in mt. 7.23, inferiore a quella massima di mt.
7.50 ammessa dallo strumento urbanistico.
Irrilevante doveva ritenersi il menzionato mutamento della sagoma dell'edificio mediante creazione di nuove superfici utili e corrispondente volumetria, perché sorretto dalla nuova concessione edilizia (impropriamente qualificata variante, considerato pure l'intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione) ottenuta il 12.09.1996, perché l'immobile non ricadeva in zona vincolata, sicché non operava il divieto posto dall'art. 2 della legge regionale n. 30/1990.
Inoltre lo stesso consulente del p.m. aveva ritenuto trattarsi di opere in difformità parziale dal titolo, peraltro conformi agli strumenti urbanistici e come tali assoggettabili ad accertamento di conformità.
Le difformità parziali dalla concessione rimangono tali anche in zona vincolata quando gli interventi non pongano neppure astrattamente in pericolo il paesaggio e l'illecito è configurabile come inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) art 20 legge n. 47/1985;
7. violazione dell'art. 734 cod. pen. poiché l'assunto secondo cui la realizzazione del complesso edilizio diminuisce il diritto di ognuno alla libera fruizione delle area contermini al bosco non teneva conto del fatto che l'area in questione è di proprietà privata e che non risultava dagli atti ne' che la vista del bosco potesse essere intralciata da ingombranti masse di cemento ne' la sussistenza del danno.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
1. Non sussiste la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma terzo, c.p.p., avendo questa Corte affermato, con costante indirizzo, che gli atti di indagine per i quali tale sanzione è prevista, se compiuti dopo la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari, "sono quelli aventi efficacia probatoria e (che) pertanto negli stessi non può rientrare il sequestro preventivo, che non ha alcuna efficacia in tal senso e mira esclusivamente ad interrompere la condotta vietata" (Cass. Sez. III n. 3651, 2.12.1993, Ferrante RV 196633; Sez. I n. 1016, 3.03.1992, Guarneri, RV 190187; Sez. II 1918, 23.04.1993, Molfettini RV 195246;
Sez. VI 2418, 15.07.1993, Gambale, RV 195682; Sez. I 2749, 9.06.1993, Marrazzo, RV 194643; Sez. VI n. 1304, 31.10.1997, Sarto, RV 210439). 2. - 4. Sono erronee tutte le argomentazioni addotte a sostegno dell'assunto per cui l'area interessata alla lottizzazione non è assoggettata al vincolo paesaggistico stabilito dalla legge n.431/1985 e dalla normativa della Regione Puglia.
Ha affermato questa Sezione (ord.
9.06.1997 in proc. Varvara relativo al sequestro preventivo di un immobile sito nella stessa località in cui insiste quello del presente procedimento: Lagogemolo del Comune di Cassano delle Murge) che
"La nozione di "territori coperti di...boschi", beni rientranti tra quelli sottoposti a vincolo paesaggistico dall'art. 1 lett. g) della legge citata, non può avere una portata riduttiva sì da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico.
In materia di tutela paesaggistica, questa Corte ha affermato che "i territori coperti da boschi e foreste e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento sono assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate" (Cass. Sez. III, 6.04.1993, RV. 193637). La Corte ha pure puntualizzato che "la nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica e in particolare nella legge Galasso, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della ratio della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva del bosco" (Cass. Sez. III, 2.07.1994, RV. 198385; Sez. III, 26.03.1997, Lui). I giudici di merito hanno correttamente qualificato l'area sulla quale ha operato Pimputato come "territorio coperto da bosco" alla stregua del suddetto criterio, tenendo conto dei dati processuali, costituiti dai documenti prodotti nonché della normativa regionale, da cui risulta che l'area assoggettata al vincolo comprende, non solo i boschi, ma anche zone limitrofe per l'ampiezza da essa stabilita, sicché deve trovare applicazione la disciplina stabilita al riguardo dalla Regione Puglia che ha vietato ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nei "territori coperti da boschi o macchia mediterranea....e nelle fasce contermini di 100 metri" (art 1 lett. di legge regionale n. 30/1990) ed ha previsto, all'art. 2 comma 3, che in tali aree "l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purché gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma (nelle zone "C" gli interventi devono essere previsti in strumenti urbanistici esecutivi che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge), consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri".
Altri interventi edilizi sono stati consentiti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea dalla legge regionale n. 211993 con l'aggiunta di un capoverso al suddetto 31 comma con riferimento agli strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) approvati alla data del 6.06.1990.
In presenza di tali condizioni "la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione è quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate".
Orbene, anche nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato con congrue argomentazioni, esenti da censure, che l'edificazione è stata eseguita in una zona posta nella fascia tra 90 e 60 int dal margine del bosco e che l'intervento non era previsto in strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data del 6.06.1990, sicché trova applicazione, in luogo della normativa del 1993, quella del 1990 che prevede una zona di rispetto dal limite del bosco di almeno 100 metri e, poiché tale zona rientra nel vincolo paesaggistico, la realizzazione delle opere era subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (art. 2 comma 6 l.r. n. 30/1990).
3. Assume il ricorrente che l'area interessata al sequestro non è assoggettata al vincolo paesaggistico perché inclusa in un PPA entrato in vigore prima della legge Galasso e che è irrilevante, anche alla stregua della nuova formulazione del dato letterale di cui all'art. 146 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 490/1999:
"le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6.9.1985, limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitale negli strumenti urbanistici a norma del DM 2 aprile 1968 n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lett. a)", che il Piano fosse successivamente scaduto,
Osserva la Corte che i vincoli paesaggistici di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 431/1985 sono esclusi, in virtù del successivo secondo comma, con riferimento alle zone omogenee A e B (centri storici e totalmente o parzialmente edificati) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Tale esclusione concerne anche le altre zone elencate nel menzionato decreto, qualora siano "delimitate" negli strumenti urbanistici e nelle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione.
In quest'ultima catalogazione vanno annoverati tutti quei piani che diano completa esecutività alle previsioni di massima contenute in strumenti che tale carattere non abbiano.
Ragioni di ordine letterale, logico e sistematico, già enunciate nella sentenza di questa Sezione del 21.01.1997, Volpe, impongono di intendere la norma nel senso che i PPA, riferiti a zone già delimitate, devono essere stati approvati al momento dell'entrata in vigore della legge n. 431.
Essi si pongono, quindi, in rapporto di eccezione rispetto alla regola generale dell'operatività del vincolo e devono essere interpretati restrittivamente.
Il legislatore, introducendo un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione, sicché non può derogarsi al vincolo per i PPA successivamente intervenuti, i quali non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione di programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge c.d. Galasso. Pertanto, se, alla scadenza del piano, il suo rinnovo è configurabile soltanto nei limiti dell'accennato rapporto, in ogni altro caso in cui sia adottato uno strumento urbanistico attuativo successivamente all'entrata in vigore della legge citata, opera la disciplina vincolistica posta da una legge statale che non può essere elusa con un provvedimento amministrativo.
Va, quindi, ribadito che "l'esclusione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 legge n. 431/1985 è limitato sul piano temporale e non va esteso oltre le previsioni letterali di legge, sicché le zone di espansione edilizia (zona C ed altre), di cui agli strumenti urbanistici comunali, ancorché parzialmente edificate, sono soggettè a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni, qualora non siano state incluse in un PPA vigente al momento dell'entrata in vigore della legge Galasso".
Su tale principio non ha innovato il citato decreto legislativo, che ha soltanto proceduto alla sistemazione organica della materia dei beni culturali ed ambientali, riproducendo, quanto ai casi di esclusione delle aree dal vincolo paesaggistico, la precedente normativa che va ancora letta secondo il diritto vivente. Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto l'operatività del vincolo paesaggistico con riferimento all'edificazione effettuata dal ricorrente nella fascia limitrofa ad un territorio coperto da basco ricadendo il manufatto in una zona inserita in un PPA adottato successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge ( deliberazione del CC n. 66 del 19.10,1993, sottoposta alla condizione - non verificatasi - di efficacia della presentazione all'Ufficio T.C. di una copia del progetto vistata dal Corpo dei Vigili del fuoco), essendo scaduto di validità quello precedente.
Costituendo, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, l'autorizzazione paesaggistica un provvedimento autonomo rispetto alla concessione edilizia, il rapporto tra i due provvedimenti va considerato sotto il profilo della condizione di efficacia nel senso che la concessione edilizia diviene efficace dopo il rilascio della suddetta autorizzazione.
Pertanto va riaffermato il principio secondo cui "l'omesso rilascio dell'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art. 25 del Regolamento di attuazione della legge n. 1497/1939 costituisce una mera irregolarità procedimentale che non rende illegittima la concessione edilizia, ma impedisce che i lavori possano essere iniziati senza avere ottenuto detta autorizzazione con l'ulteriore conseguenza dell'esecuzione degli stessi in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica, sicché sono configurabili i reati urbanistici e paesaggistici di cui all'art. 20 lett. C legge n. 47/1985 ed I sexies n. 431/1985" (Cass. Sez. III, 5.05.1995, Scalia;
14.11.1995, Loi;
21.01.1997, Volpe;
24.03.1998, Lucifero).
5. I requisiti richiesti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione. Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta. Nella specie le valutazioni dei giudici di merito, sulla astratta ipotizzabilità della lottizzazione abusiva e dei reati urbanistici, non possono essere oggetto di censura in fatto, inammissibili in sede di legittimità.
L'insussistenza dell'ipotizzata lottizzazione abusiva dovrebbe desumersì dall'omesso inserimento dell'area de qua, rientrante, secondo il Programma di Fabbricazione ed il Regolamento edilizio del Comune di Cassano delle Murge, in zona C/a turistico residenziale, alla luce della variante al Piano di Fabbricazione approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 3972 del 12.05.1981, nelle zone espressamente individuate e delimitate dalla Regione mediante il contorno in blu sui grafici allegati al Piano di Fabbricazione, nonché dallo stato di urbanizzazione dell'area in sequestro, sebbene ritenuto intermedio dal Tribunale, ciò contrastando con la valutazione fatta dal Comune circa il suo inserimento in un tessuto edificato e col disposto dell'art 6 della legge della Regione Puglia 12.02.1979 n. 6 che definisce tali le aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico, nelle quali la volumetria esistente risulti almeno pari a due terzi della volumetria realizzabile, riveniente nelle previsioni dello strumento urbanistico.
Trattasi però di indagini di natura fattuale espletate correttamente in sede di merito e non proponibili in Cassazione.
6. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla ritenuta illegittimità della concessione edilizia perché rilasciata in violazione delle norme tecniche del P. di F. del Comune di Cassano delle Murge considerati:
- l'illegittimo asservimento di volumetrie facenti parte della lottizzazione denominata Lagogemolo, per difetto del presupposto di contiguità;
- il superamento dell'altezza\massima consentita dallo strumento urbanistico pari a mt. 7.50; l'illegittimo computo ai fini volumetrici di aree destinate dal P. di F. a viabilità. Infatti sia le questioni attinenti agli illeciti in terna di volumetria, blandamente contestati, sia quella relativa all'altezza dell'immobile ripropongono l'ulteriore riesame del fatto che è precluso in questa sede.
Sono, invece, erronee in fatto ed in diritto le considerazioni secondo cui l'accertato mutamento della sagoma dell'edificio mediante creazione di nuove superfici utili e corrispondente volumetria, ancorché sorretto dalla nuova concessione edilizia (e non da una variante) ottenuta il 12.09.1996, non costituirebbe variazione essenziale non ricadendo l'immobile in zona vincolata;
- le difformità parziali dalla concessione rimangono tali anche in zona vincolata quando gli interventi non pongano neppure astrattamente in pericolo il paesaggio e l'illecito è configurabile come inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) art 20 legge n. 47/1985. Ribadito che l'immobile de quo era interessato da vincoli paesaggistico e di inedificabilità, va anzitutto puntualizzato che la previsione normativa (l'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione) "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno.
Ai fini della realizzazione del reato, basta perciò che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" (Cass. Sez. III n. 7508. 12.07.1991 RV. 188986). Quanto al regime sanzionatorio, consolidato è orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di tutela del paesaggio, l'unica sanzione applicabile alle eterogenee violazioni dell'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431, qualificato come reato di pericolo, è quella prevista dall'art. 20 lett. e) legge n. 47/1985, giacché solo delta disposizione si riferisce agli interventi eseguiti in zona soggetta a vincolo e costituisce un'ipotesi autonoma contravvenzionale rispetto all'art. 20 lett. a) citata legge, i cui precetti sono tutti interni alla sola normativa urbanistica, mentre il richiamo contenuto nel citato art. 1 sexies legge n. 431/1985 è solo quoad poenam" (tra le tante, Cass. III 9.03.1995 RV. 201569; 29.04.1999 Piccolo;
11.05.1999 Grasso).
Sono, quindi, erronee le doglianze sollevate sul punto.
7. Congruamente motivata è anche l'astratta configurabilità della violazione dell'art. 734 cod. pen. alla stregua della contiguità del complesso immobiliare in costruzione, eseguito nonostante l'operatività dei menzionati vincoli, al territorio coperto da bosco, utilizzabile dalla collettività, denotante la concreta possibilità di distruzione o di deturpamento delle bellezze naturali.
Oltre al fumus esattamente è stata ritenuta l'esigenza, concreta ed attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione delle condotte criminose.
Va, infine, ribadito il principio affermato da questa Corte (Sez. III 20.09.1996, Russo 26.03.1997, Raia) secondo cui l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, sicché, anche quando sia ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, cioè a perpetuare nel tempo l'offesa del bene tutelato con la conseguenza che, in tale ipotesi, sussistono le esigenze cautelari di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori.
E rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000