Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2000, n. 1551
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Sentenza 10 aprile 2000

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Il legislatore, introducendo con la legge 431 del 1985, un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha tuttavia contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il suddetto vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione; atteso il riferimento ad una possibilità edificatoria già programmata, non è però possibile la non operatività del vincolo in relazione ai P.P.A. che, successivamente intervenuti, non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione dei programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata l. n. 431.

In materia ambientale, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori. (Fattispecie in tema di sequestro di immobili edificati in zona vincolata).

La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della Sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431, non può assumere una portata riduttiva, cosi da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico, ma va intesa anche in senso normativo, perciò con riferimento agli elementi idonei ad individuare il suddetto territorio ricavabili da provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, e da atti amministrativi generali e particolari. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sottoposizione a vincolo paesaggistico anche dell'area limitrofa al bosco, per un'ampiezza di 100 m., secondo quanto in proposito disposto dalla legge n. 30 del 1990 della Regione Puglia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2000, n. 1551
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1551
    Data del deposito : 10 aprile 2000

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