Sentenza 26 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 l'accertamento del "tempus commissi delicti" attiene al concreto esercizio della giurisdizione, poiché concerne l'indagine su uno degli estremi della contestazione mossa all'imputato. Detta indagine non può e non deve essere assegnata alla sfera di attribuzione della P.A., alla quale la legge in materia affida il compito di eseguire un complesso di altri controlli integrativi materiali e tecnici in ordine alla documentazione ed alla congruità dell'oblazione. Trattasi di una verifica per il cui espletamento occorre compiere una serie di valutazioni processuali che, proprio per tale carattere, rientrano nei poteri-doveri del giudice al fine di stabilire la sussistenza della causa di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Tridico Gennaro Presidente del 26/01/1998
2. Dott. Savignano IU Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 229
4. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Novarese Francesco Consigliere N. 25368/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BISCEGLIA GIUSEPPE, n. 24.11.41 Manfredonia
avverso la sentenza 14.4.1997 della corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 14 aprile 1997 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del pretore di Foggia sezione di Monte S.Angelo, che il 3 maggio 1996 aveva condannato alla pena di mesi due d'arresto e lire trenta milioni d'ammenda IU IS, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985, 1 sexies della legge n. 431 del 1985, 6 e 30 della legge n. 394 del 1991, in Casamanica il 14.11.1994.
Ricorre l'imputato, deducendo due motivi.
Con il primo evidenzia la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia. Osserva che il certificato medico attestava "sindrome vertiginosa per cui è impossibilitato a muoversi e viaggiare e si consigliano tre giorni di riposo e cure". Assume che questa malattia ha intensità diversa in relazione
Non avrebbe rilievo aggiunge la circostanza che il giorno dell'udienza era l'ultimo di quelli indicati nell'attestazione: esso era comunque compreso nella previsione medica. Per contrastare validamente quest'ultima, sarebbe stato necessario un accertamento sanitario, non eseguito. Ricorda che la discrezionalità del giudice deve trovare spiegazione in un'adeguata valutazione, carente nella specie.
Con il secondo si duole della mancata applicazione del c.d. condono edilizio. Afferma che, secondo l'indirizzo di questa corte, al giudice penale è inibito accertare se l'opera sia suscettibile di sanatoria, trattandosi d'apprezzamento riservato alla P.A.. Espone che in ogni caso esisterebbe una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, nella quale esso ricorrente ha affermato che l'opera è stata ultimata nel 1993.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto, poiché sull'insussistenza del legittimo impedimento la corte territoriale ha svolto una motivazione logicamente coerente e, quindi, incensurabile in questa sede. Oltre alla soggettività della sindrome vertiginosa, in assenza di una specificazione della causa della medesima, la data è elemento fondamentale dell'inattendibilità della certificazione. Essa, proprio per la natura particolare del male evidenziato, assume rilevanza, in quanto risalendo a due giorni addietro non conferiva certezza sull'attualità della diagnosi.
Parimenti infondato è il secondo motivo. La citazione della giurisprudenza da un lato è erronea e dall'altro è ininfluente, riferendosi la medesima al precedente condono.
L'erroneità è riferita ai limiti posti all'accertamento del giudice ordinario.
Va innanzi tutto osservato che non è più attuale la decisione delle Sezioni Unite (n. 72 ud. 12.10.93 mass. 195621 ric. Pulerà), secondo cui "al giudice penale è inibito accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione": essa si riferisce al condono del 1985 e non a quello del 1994 (L. n. 724 del 1994), che tra l'altro ha subito profonde innovazioni con la legge n.662 del 1996. Senza addentrarsi in questa sede in una indagine superflua, basta constatare che la massima suddetta menziona la tempestività della domanda.
È evidente che questo requisito va stabilito con riferimento all'epoca del commesso reato.
Deve, quindi, ribadirsi che in tema di sanatoria edilizia di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 l'accertamento del tempus commissi delicti attiene al concreto esercizio della giurisdizione, poiché concerne l'indagine su uno degli estremi della contestazione mossa all'imputato. Detta indagine non può e non deve essere assegnata alla sfera d'attribuzione della P.A., alla quale la legge in materia affida il compito d'eseguire un complesso di altri controlli integrativi materiali e tecnici in ordine alla documentazione ed alla congruità dell'oblazione. Trattasi, tra l'altro, di una verifica per il cui espletamento occorre compiere un coacervo di attività e di valutazioni processuali (es. eventuale audizione di testimoni, espletamento di una perizia), che, proprio per tale carattere, rientrano nei poteri-doveri del giudice, al fine di stabilire la sussistenza della causa d'estinzione del reato.
Il ricorrente, poi, adduce che dalla dichiarazione menzionata risulterebbe che l'opera è stata completata nel 1993. Questo documento non risulta in atti.
I giudici di merito hanno ritenuto credibile la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ha riferito che nell'aprile 1994 le opere abusive non esistevano.
La domanda di "condono edilizio", attesa la possibilità di accertamento autonomo da parte del magistrato penale, non ha, pertanto, rilevanza. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998