Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
E N 6 e058947 8 O 9 I 1 Z / 4 A / R 6 A 5 T 2 I S . . I R R N . G A . P E . T D R B U L B L A E REPUBBLICA ITALIANA I L D D A R I 03 95 3/ 02 . S E T S N T E A N S E A S A E R.G.N.2039.98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 9238 SEZIONE TRIBUTARIA Rep. Composta dai Magistrati: Ud. 12.12.01 Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE OGGETTO: sentenza Dott. GIULIO GRAZIADEI CONSIGLIERE notifica Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. termine per Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE impugnare Dott. ALDO CECCHERINI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 58947 Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
AS WA rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio D. Mastrangeli e dall'avv. Carla Rizzo, giusta procura a margine del 6 6 5 2 controricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Carla Rizzo via Anapo 20 intimato, controricorrente, avverso la sentenza n. 586.1.97 in data 8.5.97 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 19.6.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. Rizzo;
Procuratore Generale dr. udito il P.M. in persona del Sostituto GAMBARDELLA, che ha concluso per 1'inammissibilità del VINCENZO ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con istanza in data 1.8.95, LL AL chiedeva alla Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria il rimborso della ritenuta Irpef sulle indennità di trasferta percepite quale ufficiale giudiziario nel primo semestre 1995, per gli atti notificati nel territorio del comune di Perugia. Contro il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il LL proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e la 2. Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo !!!! grado, sostenendo che l'indennità in argomento costituisce un mero rimborso spese. 3. На proposto ricorso per Cassazione 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 48 del D. P.R. n. 917.86: 1'indennità di trasferta percepita dall'ufficiale giudiziario per atti compiuti nel territorio del comune di residenza costituisce un provento integralmente imponibile, ad eccezione delle sole spese vive di trasporto (debitamente documentate).
4. Si è costituito LL AL, il quale ha resistito nel merito in ordine al ricorso ed ha eccepito la tardività del medesimo. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. La sentenza di appello è stata notificata all'ufficio impositore il 26.8.97; il ricorso per Cassazione è stato notificato il 20.1.98. Il termine breve> per proporre ricorso, se decorrente dal 26.8.97 e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 15.11.97. 6. E' noto che l'interpretazione dell'art. 38 del DLG. n. 546.92 è stata oggetto di contrasto. Si è ritenuto che la sentenza di appello, in tema di contenzioso tributario, dovesse essere notificata - anche quando laall'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato stessa non aveva assistito l'ufficio impositore in secondo grado e all'ufficio che aveva che fosse nulla la notifica effettuata per altro verso, partecipato al giudizio di appello;
si è sostenuto, che la notifica potesse essere validamente effettuata all'ufficio suddetto, salvo che esso fosse stato assistito, in secondo grado, dall'Avvocatura dello Stato.
7. La giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso nettamente prevalente nel secondo senso: vedi le sentenze 3.10.98 n. 9846, 21.10.98 n. 10420, 28.4.99 n. 42776. In tema di contenzioso tributario, il ricorso per Cassazione notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del DLgs. n. 546.92, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere notificata all'ufficio del Ministero delle Finanze che ha emesso l'atto impugnato о non ha emanato l'atto richiesto, e non presso 1'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio 1'Amministrazione finanziaria.
8. L'art. 21 della Legge 13.5.99 n. 133 ha introdotto una interpretazione autentica dell'art. 38 del DLg. n. 546.92, nel senso che la notifica della sentenza di appello deve sempre essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente. Tale interpretazione autentica è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 15.11 22.11.2000, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore ill l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38 comma 2 del DLgs. n. 546.92.>
9. Ritiene questa Corte, sulla scorta della prevalente giurisprudenza formatasi prima dell'intervento del legislatore formalmente interpretativo, ma sostanzialmente modificativo del diritto vivente>- che anteriormente all'entrata in vigore della ridetta Legge n. 133.99 sia valida la notifica della sentenza di appello effettuata all'Ufficio il quale ha partecipato al giudizio e non all'Avvocatura dello Stato. Vedi, recentemente, Cass. n. 5797.2001. 10. Pertanto il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato va dichiarato inammissibile. Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese 6 O 8 I A 9 Z I 1 / A R 4 R 5 / Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 12 dicembre 2001. A T 6 . S T 2 N I . U G R . B E R P I . R R D L T A L L E D A D IL PRESIDENTE I R S A A I N T E R S 1 E I DOTT. PASQUALE REALE 3 iple Mole T 1 A . A N M A I R E L L E 1 C 2 IL CONSIGLIERE ESTENSORE N C 0 a t 0 A E s i C 2 t R t . N a DR. VINCENZO DI NUBILANUBILA E I R I B O A L o T L M t A E n T I C e 9 c S N o 1 O A n P n C I E i L D g I g O