Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 3
In materia di condominio, la previsione contenuta nel regolamento di condominio che impone ai condomini l'obbligo di comunicare i mutamenti dei loro indirizzi e i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte dello stabile è pienamente legittimo, in quanto finalizzato ad una più spedita e corretta gestione dell'amministrazione condominiale, e non lesivo di alcun diritto dei condomini.
In tema di condominio negli edifici, l'attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini.
In tema di condominio di edifici, l'apposizione di targhe e tende nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condomini su detta parte comune, corrispondendo alla normale destinazione di questa; ne consegue che l'esercizio di tale facoltà non può essere assoggettato a divieto o subordinato al consenso dell'amministratore condominiale.
Commentari • 6
- 1. Locazioni brevi e ruolo dell’amministratore di condominioGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2025
Si ricorda che per locazioni brevi si intendono le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni. Tale termine di durata viene ad essere determinato, non solo mediante la somma dei giorni consecutivi di godimento del bene da parte del conduttore, ma anche attraverso il computo di tutti i singoli rapporti di locazione, pur temporalmente distanziati, intercorsi tra le medesime parti lungo l'anno solare considerato. La locazione deve in ogni caso riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera). …
Leggi di più… - 2. Targhe sul muro da parte del condomino: legittimo se non ci sono limitazioniGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2025
Senza valide limitazioni contenute nel regolamento contrattuale, l'apposizione di targhe sul muro comune da parte del condomino è legittima. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni., disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon. In materia, abbiamo anche organizzato il Master in diritto condominiale – Responsabilità dell'amministratore, gestione dei conflitti e casi pratici riferimenti normativi: artt. 1102 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 21/08/2003, n. 12298 1. La vicenda: la targa sul muro condominiale La vicenda trae origine dall'istanza al …
Leggi di più… - 3. Revisione del regolamento condominialehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7474 del 11 agosto 1997 «Poiché per l'attuazione della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio dei condomini di un edificio - artt. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122 - è necessario identificare la superficie da assoggettare...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4782 del 23 ottobre 1978 «Il lastrico solare di un edificio condominiale, che sia stato venduto dal costruttore ed originario proprietario dell'intero edificio come area interamente edificabile, in forza di valido titolo opponibile agli acquirenti delle altre unità...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 506 del 8 febbraio 1975 …
Leggi di più… - 4. paga anche chi ha accesso autonomoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 15 aprile 2026
- 5. Come vengono divise le spese condominialiAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12298 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA VI - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ NN - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NI, AI ES PA, AI EM, AI AR ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EP FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARZI, difesi dall'avvocato MAURIZIO LIOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZI OS, DA EP, MA MI, PI AR GI, LA SA AR, RR ST, IS AT, D'ON PP, DI EC, OT EM, LL AR, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia IA VA, CONSOLI LV, LO RO DR, LÌ IO ES, DI SA NT, NA EA, FA AR, ON EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato MARCO PALONI, difesi dall'avvocato EP MARSALA FANARA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
TO LI, DA IN, DA NI;
- intimati per integrazione del contraddittorio - nonché
contro
BA EP, VO IN, AG NN, IZ SA AL, AZ SA AR, AZ AR MERCEDES,(in proprio e quale procuratrice del padre ZA TO), COND. VIA AQUILEIA 37 PALERMO, LUBELLI ALFREDO, CATANIA AMALIA, ES LV, DI IO SAL, NC DO, ZZ IN, ND NI, IA AR ON, EL AS, EO ZI, DI AR TE, DI AC, (entrambe quali eredi di Dispenza LA), TI IN, AN PP, MA EP, NG NN, DA NI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 119/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 13/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Marzi Filippo Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI IN, proprietario di un appartamento compreso nell'edificio condominiale di via Aquileia n.c. 37, in Palermo, con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1981 convenne innanzi al Tribunale di Palermo il Condominio di detto stabile, per sentir dichiarare l'illegittimità di talune disposizioni del regolamento condominiale approvato con delibera assembleare del 30 ottobre 1981, perché ritenute arbitrarie.
Il Condominio, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda siccome infondata ed, in via riconvenzionale, adducendo che i contrasti esistenti tra i condomini impedivano la formazione di tabelle millesimali, chiese che vi provvedesse il Tribunale. Con separato atto di citazione notificato in pari data i condomini NN, NC OL, IO e AR ET NN convennero il Condominio innanzi allo stesso Tribunale, impugnando la stessa delibera, che assumevano viziata anche per irregolare convocazione.
Le due cause, riunite, furono decise dal Tribunale con sentenza che, ritenuta la regolarità illegittimità del regolamento condominiale limitatamente alla clausola che faceva obbligo ai condomini di consegnare al portiere la chiave del proprio appartamento in caso di prolungata assenza ed approvò le tabelle millesimali all'uopo predisposte dal designato C.T.U. Tale decisione, impugnata dai condomini NN, NC OL, IO e AR ET NN, ha trovato conferma nella sentenza resa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte d'Appello di Palermo. Il giudice d'appello, premesso che sembrava non essere stata riproposta in secondo grado la questione relativa alla regolarità della convocazione dell'assemblea, ha ritenuto corretto, sulla base della giurisprudenza citata dal primo giudice, il criterio fondamentale dallo stesso seguito per sindacare la validità della delibera assembleare impugnata.
Quanto, poi, alle Tabelle millesimali, ha osservato che la mancata proposizione di un appello incidentale da parte del Condominio impediva di adottare le tabelle predisposte dal collegio di CC.TT.UU.
designato in grado d'appello, che risultavano maggiormente sfavorevoli per gli appellanti NN rispetto alle tabelle predispose dal C.T.U., ing. Barbera, nominato in primo grado. E, poiché, ad avviso della corte di merito, era impensabile che i CC.TT.UU. designati in appello, sentiti a chiarimento, rivedessero in melius la perizia Barbera e, comunque, si sarebbe ulteriormente prolungato l'annoso giudizio, non restava che ribadire "l'applicabilità concreta delle - tutto sommato, pregevolmente accettabili - tabelle Barbera, sempre che il Condominio, unanime, voglia rettificarle, in modo soddisfacente per tutti i partecipanti alla comunione immobiliare......".
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso NN, NC OL, IO e AR ET NN, affidandosi a tre motivi. Gli intimati, Condominio di Via Aquileia n.c. 37, in Palermo e condomini indicati in epigrafe resistono con controricorso.
All'udienza del 26 giugno 1992 fu ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso a IN RI nel termine di 90 giorni. I ricorrenti hanno ottemperato all'ordinanza, notificando il ricorso a IA RI, NN IN e VI IN, eredi del IN RI, deceduto l'8 marzo 1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 118, 1123, 1124, 1125, 1126, 1136 cod. civ. e 68 disp. att. cod. civ. nonché per omessa ed insufficiente motivazione, adducendo che la Corte d'Appello non ha in alcun modo esaminato i rilievi critici formulati in ordine alle tabelle millesimali predisposte dal C.T.U. designato in primo grado ne' si è curata di chiarire le ragioni per cui non venivano neppure esaminate le ulteriori critiche mosse alla perizia collegiale espletata in secondo grado, limitandosi a considerare poco plausibile l'utilità di sentire i CC.TT.UU. a chiarimento ed inopportuno l'ulteriore prolungamento del giudizio. All'uopo, i ricorrenti ricordano di avere impugnata la sentenza di primo grado con riferimento all'approvazione delle tabelle millesimali predisposte dal C.T.U. Barbera, per le seguenti ragioni:
a)- era stato ignorato il coefficiente relativo a "esposizione o prospetto";
b)- con riferimento al fattore dell'altezza, non si era tenuto conto della zona in cui è ubicato il fabbricato, in tal modo attribuendosi un valore eccessivo ai locali a pianoterra ed al piano cantinato;
c)- altri errori di valutazione erano stati commessi con riferimento al coefficiente dello orientamento ed a quello della luminosità;
d) - quanto al coefficiente della destinazione, il C.T.U. non aveva tenuto conto delle servitù gravanti sui magazzini e sullo scantinato, diminuendone la funzionalità e l'utilizzabilità;
e)- erroneamente ed in contrasto con gli atti di compravendita prodotti era stata ritenuto appartenere ad essi ricorrenti, in quanto proprietari dello scantinato, la proprietà della area soprastante la parte dello scantinato che si estende oltre i muri perimetrali dell'edificio;
f)- poiché i magazzini e lo scantinato hanno ingressi autonomi e non usufruiscono del servizio di portierato, non potevano essere gravati della spesa per la pulizia della portineria, consumo luce, generi di pulizia, ecc;
g)- ugualmente non poteva gravare sui magazzini e sullo scantinato l'onere del servizio di portierato, poiché nella specie il portiere svolgeva il servizio nell'interesse esclusivo dei proprietari degli appartamenti;
h) peraltro, v'è contraddizione tra quanto previsto dalle tabelle millesimali e quanto previsto dal regolamento con riferimento all'ammontare della quota per il portierato fissata dal regolamento in ragione di L.
4.000 a saracinesca;
i)- erano necessarie specifiche tabelle per la ripartizione delle spese dell'assicurazione, dell'impianto di fognatura e scarichi e dei prospetti;
l)- non essendo stati considerati gli 86 millesimi relativi agli appartamenti di AR ET NN, la proprietà NN è erroneamente gravata di 296 millesimi in base alle tabelle del C.T.U. Barbera, ai fronte dei 215,9 millesimi delle precedenti tabelle.
Osserva il Collegio che il motivo, ad eccezione della parte relativa al servizio di portierato (lett. g. dell'elencazione di cui sopra), è fondato, poiché la statuizione della sentenza impugnata relativa alle tabelle millesimali, cui si riferiva il gravame proposto dai condomini NN, essendo esplicitamente ispirata solo alla necessità di porre fine all'annoso giudizio, è del tutto priva di motivazione.
Non solo, ma, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto applicabili le tabelle millesimali predisposte dal C.T.U. designato in primo grado in base al sia pure apodittico rilievo che esse erano "pregevolmente accettabili", la Corte d'Appello indica al Condominio l'opportunità di "rettificarle in modo soddisfacente per tutti i partecipanti alla comunione immobiliare". Ma, quel che più rileva, è l'omessa considerazione delle specifiche censure articolate con l'atto di appello dagli NN;
il che rende assolutamente immotivata la statuizione impugnata.
A tale censura, come si accennava, si sottrae la parte della motivazione relativa al servizio di portierato, con riferimento alla quale il rilievo degli appellanti viene correttamente respinto sulla base della considerazione, in linea con la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 5081/1990; sent. n. 962/1986), che l'attività di custodia e di vigilanza viene svolta dal portiere anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 119 e 1138 cod. civ. nonché omessa od insufficiente motivazione, osservando che: a) ai fini della regolarità dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 30 ottobre 1981 non poteva assumere alcun rilievo il fatto che dell'avviso avessero preso visione il loro genitore, AN NN, e tal Sig.
AM, considerato, da un canto, che da tanti anni proprietari delle unità immobiliari sono essi ricorrenti, e, dall'altro, che il AM non era legittimato a riceversi gli avvisi ed in genere la corrispondenza loro destinata;
b)- nel merito, il regolamento approvato è illegittimo con riferimento all'art. 23, che prevede l'obbligo, per i condomini, di comunicare i mutamenti di indirizzo ed i trasferimenti delle unità immobiliari nonché l'obbligo di inserire nei contratti di locazione determinate condizioni;
c)- del pari illegittimi sono l'art. 22, che vieta la collocazione di tende o insegne o la esecuzione di modifiche, e l'art. 27, che fissa in L.
4.000 per saracinesca il contributo alle spese di portierato, perché entrambe tali norme regolamentari, incidendo sulle facoltà di godimento e di disposizione dei condomini, necessitavano dell'approvazione unanime dei condomini stessi;
d) - l'art. 2, annoverando tra le parti comuni "i corridoi", è anch'esso illegittimo, poiché gli spazi liberi a pianoterra appartengono in via esclusiva agli odierni ricorrenti. Il motivo è solo in parte fondato.
La prima delle censure in cui esso si articola è inammissibile, perché sul punto relativo alla irregolarità della convocazione dell'assemblea condominiale si è formato il giudicato interno. Come rileva la sentenza impugnata, senza che al riguardo i ricorrenti formulino censure, la questione, affrontata e risolta dal primo giudice, che disattese l'impugnativa proposta dai ricorrenti, non era stata riproposta in appello.
Va rigettata la censura sub b), poiché, come correttamente ritenuto dal giudice d'appello, l'obbligo di comunicare all'amministratore del Condominio i mutamenti di indirizzo ed i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale, essendo finalizzato esclusivamente ad agevolare una più spedita e corretta gestione dell'amministrazione condominiale e non incidendo su alcun diritto dei condomini, è perfettamente legittimo. Fondate, invece, devono ritenersi le censure relative agli artt. 22 e 27 del regolamento condominiale, poiché: a) l'apposizione di targhe e tende nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condomini su detta parte comune, corrispondendo alla normale destinazione di essa e, pertanto, non può essere assoggettata a divieto o subordinata al consenso dell'amministratore condominiale (cfr. Cass., sent. n. 9311/1993). Invece, quanto alle innovazioni sul prospetto, la censura è infondata, poiché, ai sensi dell'art. 1120, co. 1^ cod. civ., le innovazioni possono essere disposte solo dall'assemblea condominiale e con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, co. 5^, cod. civ.;
b) - la predeterminazione del contributo per la spesa di porticato viola la norma dell'art. 1123 cod. civ., secondo cui le spese per i servizi comuni sono ripartite tra i condomini in proporzione al valore della proprietà individuale di ciascuno, salvo diversa convenzione. Peraltro, la predeterminazione del contributo non consente di proporzionare la misura di esso all'entità della spesa, che può variare nel tempo;
c)- per quanto concerne l'art. 2, la censura è infondata, poiché i corridoi menzionati nella clausola sono quelli che, al pari del suolo, delle fondazioni e delle altre parti comuni elencate nella stessa clausola assolvono per destinazione ad una funzione di utilità comune a tutti i condomini, quale, ad es., quella di collegare le singole proprietà esclusive, mentre, ovviamente, restano fuori dalla clausola, appartenendo in proprietà esclusiva a ciascun condomino, i corridoi interni alle singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale. L'accoglimento, sia pure parziale, dei primi due motivi assorbe l'esame del terzo motivo, relativo al regolamento dell'onere delle spese processuali.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata nei limiti in cui sono stati accolti i primi due motivi del ricorso e, pertanto, la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, che giudicherà, tenendo conto dei rilievi svolti da questa Corte ed osservando i principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo;
cassa, nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003