Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
Poiché la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni non equivalenti, si deve ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata la tutela piena , mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto "ius variandi" del datore di lavoro . Pertanto, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 del codice civile, il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può ben emanare una pronuncia di condanna del medesimo datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente -
" Vincenzo Mileo - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Attilio Celentano "
" Gabriella Coletti "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.r.l. MOBILIFICIO PESCAROLO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326,. presso lo studio del Prof. Avv. Renato Scognamiglio, che unitamente all'Avv. Adriano Tiberini la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
TO NA, elett.te dom.ta in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca, che, in sostituzione del deceduto Prof. Avv. Luciano Ventura, la rappresenta e difende per procura speciale per atto notar Giorgio Pertegato di Pordenone del 4/12/98 Rep. 70303;
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 68 dell'1.7.1996 (R.G. n. 2135/94). Udita nella pubblica udienza del 9.12.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Scognamiglio per la ricorrente e Vacirca per la controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 20 ottobre 1991 la s.r.l. OB SC conveniva la propria dipendente NA TO davanti al Pretore del lavoro di Pordenone e chiedeva che fosse dichiarata la legittimità del provvedimento disciplinare della multa, pari alla retribuzione di tre ore lavorative, inflitta alla lavoratrice.
Costituitasi in giudizio, la TO contestava la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che essa, assunta nel 1979 con qualifica di impiegata e quale centralinista - traduttrice, dalla primavera del 1990 era stata adibita a mansioni inerenti alla qualifica di operaia;
per questa ragione, in via riconvenzionale, chiedeva di essere reintegrata nelle originarie mansioni. Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, con sentenza del 1^ giugno 1993 il Pretore, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni dedotte dalla lavoratrice, tuttavia rigettava non solo la domanda principale proposta dalla società, ma anche quella di reintegrazione formulata dalla TO, in base al rilievo che l'art.18 della legge n. 300 del 1970 poteva trovare applicazione solamente nell'ipotesi del licenziamento intimato dal datore di lavoro. Decidendo sull'appello proposto da entrambe le parti, il Tribunale di Pordenone, per quanto ancora interessa, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla TO condannava la società OB SC a reintegrare la lavoratrice "nelle originarie mansioni di 3^ livello".
Il Tribunale, premesso che doveva essere considerata rituale, trattandosi di prove precostituite, l'esibizione dei prospetti paga e del contratto collettivo di lavoro effettuata dalla lavoratrice nell'udienza di discussione davanti al Pretore, osservava che dalle prove testimoniali e documentali raccolte nel giudizio di primo grado aveva trovato conferma la tesi della dequalificazione dedotta dalla TO, essendo emerso che quest'ultima, a fronte della qualifica di impiegata di 3^ categoria e delle mansioni di centralinista e traduttrice che le erano state assegnate al momento dell'assunzione al lavoro, veniva da tempo adibita, per diverse ore al giorno, a confezionare sacchetti contenenti viti e a servire da bere (per due volte al giorno) agli altri dipendenti. Il Tribunale aggiungeva che, non essendo state accertate ragioni tali da giustificare un simile declassamento, risultava dimostrata la violazione dell'art. 2103 c.c., con la conseguenza che doveva essere applicata la disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non essendo di ostacolo a tale applicazione il potere del datore di lavoro, che non poteva essere disconosciuto, di mutare le mansioni del dipendente in caso di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società OB SC, che ha dedotto tre distinti motivi, poi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso la TO.
Il difensore della società ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso la società OB SC denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.416 e 420 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, stesso codice e sostiene che il Tribunale, avendo la TO nel giudizio di primo grado prodotto il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria solamente nell'udienza di discussione (dopo che entrambe le parti, su invito del Pretore, avevano depositato note difensive), avrebbe dovuto dichiarare che la medesima era decaduta dalla prova. Questo motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la produzione in giudizio dei contratti collettivi di lavoro, dei quali il lavoratore chieda l'applicazione, può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio, ma anche nell'udienza di discussione (Cass. 5 dicembre 1991 n. 13077; v. pure, in generale sulle prove documentali, Cass. 7 maggio 1993 n. 5265). Trattasi, infatti, di un documento integrante una prova precostituita, in relazione alla quale, per costante giurisprudenza, è addirittura ammessa l'esibizione per la prima volta nel giudizio di appello (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199). Tenuto conto di questi rilievi, non può essere sindacata la pronuncia emessa dal Tribunale su questo punto della causa. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c. e di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. ed afferma che il Tribunale, nel valutare le prove testimoniali, non avrebbe considerato che l'attività di cui la lavoratrice si era lamentata rientrava nelle mansioni che le erano state assegnate, dal momento che il confezionamento dei sacchetti di ferramenta costituiva una prestazione strumentale ed accessoria alle suddette mansioni. Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato conto della decisione emessa con una motivazione congrua e priva di vizi logici, avendo accertato, in base alle deposizioni rese dai testi, che per diverse ore al giorno la TO era stata adibita al confezionamento di sacchetti contenenti viti e alla distribuzione di bevande agli altri dipendenti. Contrario alla disposizione contenuta nell'art. 2103 c.c. deve essere, quindi, considerato il comportamento posto in essere dalla società datrice di lavoro, dal momento che le nuove prestazioni, come è stato pure accertato con motivazione del tutto esauriente, esulavano dalle mansioni di impiegata di 3^ categoria, previste dal contratto collettivo, originariamente assegnate alla lavoratrice. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c. e il vizio di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il giudice di appello, senza nemmeno precisare quali fossero in concreto le mansioni originariamente assegnate alla TO, abbia emesso la pronuncia di condanna alla reintegra della lavoratrice in tali originarie mansioni. La medesima ricorrente asserisce che, trattandosi di un obbligo di fare infungibile, non poteva trovare ingresso l'ordine di reintegra, eccezionalmente previsto per la diversa ipotesi del licenziamento illegittimo, anche perché tale reintegra è impedita dal potere che ha il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c., di adibire il lavoratore ad altre equivalenti mansioni e perché il provvedimento impartito dal giudice non potrebbe essere osservato in caso di già intervenuti mutamenti strutturali ed organizzativi dell'azienda per ragioni tecniche e produttive. A detta della medesima ricorrente, quindi, a condividere la tesi affermata dal Tribunale, sarebbe impedito al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, ove ciò sia consentito dal suddetto art. 2103 c.c., con la conseguenza che, nell'ipotesi di illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, la sola pronuncia che può essere emessa è la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte aveva in passato affermato che la conseguenza dell'illegittimo mutamento di mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della norma contenuta nell'art. 2103 c.c., è costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione del lavoratore nella precedente posizione di lavoro (Cass. 20 gennaio 1987 n. 491). Tale principio di diritto, così drasticamente enunciato, non era in linea con quanto era stato rilevato in dottrina da alcuni Autori, i quali avevano giustamente osservato che, in caso di c.d. dequalificazione del lavoratore dipendente, non avrebbe spazio una eventuale sentenza di condanna del datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle mansioni in precedenza assegnate, sia perché tale condanna non sarebbe giuridicamente ammissibile, dipendendo l'assegnazione della prestazione lavorativa dalla volontà del datore di lavoro (ed altro è, quindi, ritenere che il lavoratore possa essere reimmesso, in caso di licenziamento illegittimo e in base alla espressa disposizione contenuta nell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n.300, nel posto di lavoro), sia perché la sentenza non sarebbe passibile di esecuzione, trattandosi di condanna ad un facere infungibile. Opinioni, codeste, che avevano trovato un'eco nella giurisprudenza di legittimità, non essendo mancate pronunce che avevano sostenuto che la reintegrazione nel posto di lavoro può formare oggetto di un provvedimento del giudice eccezionalmente consentito nei soli casi previsti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con la conseguenza che tale provvedimento non può essere adottato nei confronti del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 2103 c.c., abbia assegnato al lavoratore mansioni inferiori, la condanna al ripristino alle originarie mansioni contrastando, oltre tutto, con il potere che ha il datore di lavoro di adibire il lavoratore a compiti diversi nei limiti previsti dal suddetto art. 2103 c.c. (cfr. Cass. 23 gennaio 1988 n. 539 e, in precedenza, Cass. 7 settembre 1981 n. 5052, secondo cui, pur essendo nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., l'ordine di assegnazione a mansioni inferiori, tuttavia il relativo inadempimento contrattuale può solamente comportare l'obbligo del risarcimento del danno). Le successive pronunce emanate dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, hanno attenuato il rigore del principio da ultimo enunciato, essendo stato sostenuto che, anche a voler ritenere che il c.d. ordine di reintegrazione nelle specifiche mansioni esercitate prima della illegittima destinazione ad altro incarico non è suscettibile di esecuzione forzata, "in quanto il facere con esso imposto consiste nel ripristino di un rapporto di collaborazione riferito ad una attività determinata", è tuttavia consentita l'emanazione dell'ordine in questione da parte del giudice, restando inteso che il datore di lavoro può legittimamente ottemperarvi anche assegnando il dipendente, in ragione del legittimo esercizio dello ius variandi, a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito della equivalenza alle precedenti (Cass. 20 settembre 1990 n. 9584); con la conseguenza che la condotta del datore di lavoro è sanzionabile, oltre che con la condanna del medesimo al risarcimento del danno, anche con l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel precedente incarico o in altro avente identico contenuto, con riguardo sia al profilo professionale, sia a quello retributivo (Cass. 10 marzo 1992 n. 2889; v., più di recente, anche Cass. 14 luglio 1997 n. 6381, che ha sottolineato che l'ordine di che trattasi non può essere equiparato a quello previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, avendo quest'ultimo il carattere della tipicità e dell'eccezionalità).
A questo indirizzo giurisprudenziale deve essere data adesione e si deve, quindi, affermare che, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario al suddetto art. 2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può bene emanare una pronuncia di condanna del medesimo datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione alle mansioni inferiori: nel senso che il datore di lavoro è tenuto ad assegnare al lavoratore l'originario incarico o un'altra prestazione avente equivalente contenuto, con riguardo, come è stato sopra precisato, sia al profilo professionale che a quello retributivo. E, del resto, se si riconosce, come sopra è stato accennato e come è stato sostenuto in dottrina, che la violazione della norma imperativa contenuta nel più volte indicato art. 2103 c.c. implica la nullità del provvedimento datoriale, si deve parimenti ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il c.d. ius variandi del datore di lavoro: situazione, codesta, che, in verità, non ha nulla a che vedere con quella prevista dall'art. 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300, il cui richiamo costituisce, come è
stato rilevato in dottrina, un falso problema.
Nella specie, il Tribunale di Pordenone, dopo avere asserito che la pronuncia di reintegrazione "può tranquillamente convivere con il riconosciuto diritto del datore di lavoro di mutare le mansioni del dipendente qualora ravvisi precise ragioni tecniche, organizzative e produttive", nei limiti previsti dall'art. 2103 c.c., ha condannato la società OB SC "alla reintegra della dipendente NA TO nelle originarie mansioni di impiegata di 3^ livello". Tale condanna, quindi, a parte l'erroneo (ma inconferente) riferimento fatto nella motivazione della sentenza all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, la pronuncia essendo stata emanata per rimuovere gli effetti derivanti dall'illegittima assegnazione della lavoratrice alle mansioni inferiori. E la stessa, quindi, deve essere tenuta ferma.
In considerazione di tutti i rilievi esposti, il ricorso per cassazione proposto dalla società OB SC deve essere rigettato e la medesima società, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare alla TO le spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in L. 28.000, oltre a L. 4.000.000
(quattromilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999