Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4221
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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Poiché la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullità del provvedimento datoriale di assegnazione a mansioni non equivalenti, si deve ammettere la possibilità che al lavoratore sia accordata la tutela piena , mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto "ius variandi" del datore di lavoro . Pertanto, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 del codice civile, il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può ben emanare una pronuncia di condanna del medesimo datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1999, n. 4221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4221
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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