Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9131 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMAD Oggetto SANZIONI SEZION FRI AMMINISTRATIVE Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3722/99 Dott. LO GRIECO - Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron.7243 Dott. ER CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud.10/10/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: k MA FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARI 13, presso l'avvocato VECCHIO MARCELLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI MANTOVA;
- intimato avverso la sentenza n. 21/97 della Pretura di MANTOVA, Sezione distaccata di REVERE, depositata il 24/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2085 udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. ER 1 CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, TE RA proponeva opposizione avversO l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto della Pro- vincia di VA il 3.11.1993 per la violazione della norma dell'art. 103/9° del codice della strada, accer- tata il giorno 27.06.1991 con verbale della Polizia stradale di quella Città. A motivi l'opponente dedusse, tra l'altro, la tar- dività del provvedimento sanzionatorio, emesso, a suo dire, oltre due anni dopo la presentazione di un ricor- so allo stesso Prefetto. Con sentenza emessa il 24.12.1997, l'adito Pretore di VA rigettò l'opposizione avendo ritenuto infon- dati tutti i motivi di opposizione proposti. Avverso la sentenza la TE ha proposto ricorso per cassazione, illustrato poi con memoria. Il Prefetto di VA non ha svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione इ 2 Ih Il ricorso è articolato in sei motivi, come segue rubricati e svolti. 1° - violazione e falsa applicazione degli artt. 140 del previgente codice della strada (D. P. R. n. 393 del 1959), in relazione anche agli artt. 200 del nuovo codice (D.P.R. n. 285 del 1992) e 386 del relativo re- golamento di esecuzione;
insufficiente motivazione mo- tivazione sul punto della non effettuata contestazione immediata dell'infrazione. - violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa moti- 2° vazione in ordine alle prove testimoniali. 3° - violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul punto della genericità ed indetermina- tezza del verbale di accertamento dell'infrazione. 4° violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della eccepita nullità del verbale di contestazione, in quanto redatto da sog- getti diversi dagli agenti accertatori. 5° violazione e falsa applicazione degli artt. 204 e 238 del vigente codice della strada D. Lgs. n. 285 del 1992 sul punto dell'inefficacia dell'ordinanza- ingiunzione perché emessa e notificata ad essa ricor- rente a distanza di due anni e quattro mesi dalla tem- pestiva proposizione del ricorso al Prefetto. 6 °- violazione degli artt. 4 e 23 della legge n. 5 1 3 689 del 1981 per il concreto sussistere di una causa di giustificazione. E' preliminare, perché assorbente rispetto a tutte le altre censure, la disamina del quinto motivo di ri- corso. La sentenza del Pretore riferisce che la viola- zione alla norma del codice della strada accertata nei confronti della TE risaliva al giorno 27.06.1991 e che l'ordinanza-ingiunzione che irrogava la sanzione pecuniaria di lire 408.650 fu emessa dal Prefetto il 3.11.1993. Il motivo di opposizione, che opponeva la tardivi- tà dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, fu rite- nuto infondato dal Pretore con riferimento al principio di diritto, desunto dalla sentenza di questa Corte n. 1902 del 1996, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione che, a norma dell'art. 18 comma 4° della legge n. 689 del 1981, va eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, non dev'essere necessariamente compiuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 cit. ma può ' essere legittimamente effettuata entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, sta- bilito dall'art. 28 della legge per la prescrizione del на • credito. Ma tale principio fu richiamato erroneamente dal Pretore, atteso che nella specifica materia delle violazioni al codice della strada, il sistema procedi- mentale di cui agli artt. 14 e 18 della legge generale n. 689 del 1981 è derogato dalla disciplina specifica delineata negli artt. 203 e 204 del Codice della Stra- da, a termini della quale, il Prefetto deve emanare les l'ordinanza ingiunzione non oltre quel termine che la stessa norma dell'art. 204 indica, con decorrenza dal giorno in cui egli abbia ricevuto il verbale e gli atti trasmessi dall'ufficio accertatore e il ricorso e gli atti prodotti dal soggetto nei cui con- fronti la violazione sia stata accertata. Con orientamento giurisprudenziale ormai con- solidato (v. le sentenze n. 6895 del 1997, n. 2064e n. 10757 del 1998, n. 3848 del 1999 ed altre successive " in tema di conformi) questa Corte ha statuito che sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il Prefetto, investito del ricorso di cui all'art. 203 cod. str. da parte del trasgressore, deve emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti (ora in quel maggior termine previsto dalle norme di riforma) ordinanza motivata contenente l'ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa 5 Hy (salvo che non ritenga di emettere ordinanza di archi- viazione), con la conseguenza che l'emanazione oltre il termine predetto,dell'ordinanza-ingiunzione integrando gli estremi della violazione di legge, rende il provvedimento invalido e annullabile, suscettibile cioè di divenire inoppugnabile solo in mancanza di im- pugnazione da parte dell'interessato, nelle forme (opposizione dinanzi al giudice competente) e nei ter- mini stabiliti dall'art. 205 dello stesso codice . Giustamente il ricorrente richiama la norma dell'art. 238 del codice della strada, volendo gio- a sostegno della eccepita "inefficacia" varsene emessa nei suoi confron-dell'ordinanza-ingiunzione ti. Detta norma del D. Lgs. n. 285 del 1992, rendeva applicabile, dal 1° gennaio 1993 tutte le disposizio- ossia le disposizioni di cuini del titolo VI capo I agli artt. da 194 a 219, che avrebbero dovute es- sere osservate anche in relazione alla violazione accertata a carico della ricorrente TE, risa- lendo gli atti relativi a tale infrazione alla data del 27.06.1991. L'ordinanza-ingiunzione fu invece emessa il 3.11.1993 e notificata alla TE il successivo 17/18.12 dello stesso anno. RG. 3722/99 Il ricorso va dunque accolto già per tale mo- tivo, restando assorbiti gli altri la cui disamina, conseguentemente, non è necessaria, e la sentenza del Pretore cassata. Sussistono le condizione ex art. 384 c.p.c. per la pronuncia nel merito, nel senso dell'accoglimento dell'ordinanza-dell'opposizione e dell'annullamento ingiunzione. Appare equo compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione. Compensa le spese di entrambi gradi del giudizio. Così deciso addì 10 ottobre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente ER CE LO IE fut DEPOSITATA IN CANMAR. 2002CELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Nuzzo Louie Dr. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo дь дного