Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
La sospensione del processo ex art.22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 presuppone la sussistenza delle condizioni per ottenere la sanatoria e conseguentemente l'estinzione del reato. Dette condizioni non sussistono allorché l'abuso edilizio concerna opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico-ambientale imposto dalla legge n.1497 del 1939 le quali non sono suscettibili di sanatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 24/05/1999
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " PI NO " N. 1927
3. " Antonio GN " REGISTRO GENERALE
4. " VE F. NO " N. 43294/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL UG n. Cittaducale 17.1.1954 avverso la sentenza 29.4.98 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Scardaccione che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 734 c.p.; rigetto, nel resto, del ricorso, Udito il difensore Avv. Osvaldo Sabetta - Rieti -.
Svolgimento del processo
LL UG ricorre avverso la sentenza 29.4.98 della Corte di Appello di Roma, confermativa della sentenza 10.10.96 della Pretura di Rieti, con la quale fu condannato alla pena di giorni trenta di arresto e lire 21.000.000 di ammenda e alla demolizione dell'opera abusiva, con la concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., subordinati all'esecuzione dell'ordine predetto di demolizione,
essendo stato dichiarato colpevole dei reati unificati ex art. 81 cpv. c.p., p. e p. da: a) art. 20 lett. c della legge 47/85 in relaz.
all'art. 1 sexies della legge 431/85, per avere, in assenza di concessione e "in zona sottoposta a vincolo di cui alla legge 1497/39", realizzato opere edilizie consistite nell'ampliamento di un piano seminterrato, nella costruzione, in sopraelevazione, di un "piano terra" e di un "piano sottotetto"; b) art. 734 c.p., per avere deturpato le bellezze paesaggistiche della zona di "Fossato Villano - Fraz. S. Rufina di Cittaducale". Accertati il 26.9.95. Deduce il ricorrente: 1) Erronea applicazione dell'art. 22 della legge 47/85 per la mancata sospensione del processo, nonostante la presentazione, da parte dell'imputato, in data 27.4.98, al Comune di Cittaducale di domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art.13 della legge 47/85;
2) Illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 1497/39 e dell'art. 39, 8^ co. legge 724/94 in relaz. all'art. 3 cost., stante la disparità di trattamento tra coloro che, nella zona sottoposta a vincolo paesistico, hanno edificato abusivamente in epoca anteriore al 1994 e coloro che edificano successivamente a tale data, riuscendo solo i primi a conseguire il rilascio della concessione in sanatoria;
3) Erronea applicazione dell'art. 734 c.p., essendo insussistenti gli effetti deturpanti delle bellezze naturali determinati dalle suindicate opere;
4) Omessa motivazione della disposta demolizione delle medesime opere;
5) Ingiustificata e immotivata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione della condanna alla demolizione dell'opera abusiva. Motivi della decisione
È estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 734 c.p. essendo decorso dalla data di accertamento della contravvenzione, punita con sola ammenda (26.2.95) e scaduto in data 26.2.98 il tempo massimo di tre anni previsto dal combinato disposto degli artt. 157 n. 6 e 160 c.p. Va eliminata la relativa pena, calcolata dal primo giudice, ai fini dell'aumento di pena per la continuazione, in lire 1.000.000 di ammenda.
Sicché la censura sub 3) è superata e assorbita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al predetto reato, per la sopravvenuta causa estintiva;
pronuncia emessa in assenza delle condizioni idonee a giustificare l'adozione di una delle formule assolutorie previste dall'art. 129, 2^ co. c.p.p.. Nel resto, sono infondate le censure, esaminate secondo l'ordine della precedente esposizione effettuata nella parte relativa allo svolgimento del processo.
1) Non è causa di nullità l'omessa sospensione del processo, non essendo in tal senso sanzionata da alcuna norma.
In ogni caso, la sospensione ex art. 22 della legge 47/85 presuppone la sussistenza delle condizioni per ottenere la sanatoria e, dunque, la estinzione del reato, essendo, rispetto a tale risultato, strumentale. Le suddette condizioni, nella specie, non sussistevano (e non sussistono), non essendo suscettibili di sanatoria, ex art. 13 della legge 47/85, le opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico - ambientale, imposto, nel caso in esame, dalla legge 1497/39 (v. capo di imputazione). È poi estraneo alla vicenda processuale in esame l'eventuale riferimento ad un atto autorizzatorio da rilasciarsi dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo per gli effetti previsti dal comma ottavo dell'art. 39 della legge 724/94, stante l'insussistenza del fondamentale presupposto afferente alla ultimazione dell'opera entro il 31.12.93.
2) La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: a) per essere l'atto autorizzatorio di cui all'art. 7, 2^ co. della legge 1497/39 previsto in modo indifferenziato nei confronti di tutti i soggetti che si trovino, ai fini di qualsiasi intervento modificativo del bene vincolato, nelle condizioni previste dal primo comma della stessa norma;
b) per essere del tutto impropriamente, con riferimento all'art. 39, 8^ co. della legge 724/94, ipotizzato il raffronto - nell'ambito dell'asserita disparità di trattamento inerente all'applicazione della norma - tra chi ha ultimato l'opera entro una certa data (venendosi a trovare nelle condizioni di usufruire delle agevolazioni amministrative previste dalla legge) e chi, invece, costruisce dopo tale data (nella specie, dopo il 31.12.93), poiché è proprio alla oggettiva diversità della situazioni, previste e regolate sulla base di scelte socio-politiche del legislatore, che corrisponde il trattamento differenziato, coerente con il principio dettato dall'art. 3 cost. 3) Già esaminata in premessa.
4) L'ordine di demolizione dell'opera abusiva, inerendo, come atto dovuto, alla pronuncia di condanna (art. 7 ult. co. della legge 47/85) non deve essere motivato dal giudice, essendo previsto come effetto ex lege della medesima condanna.
5) Uniformandosi all'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. 20.11.96 Luogo) i giudici di merito hanno correttamente stabilito che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla "demolizione del manufatto abusivamente realizzato", motivando tale statuizione sul rilievo - in questa sede di legittimità incensurabile - dell'allarme sociale determinato dalla progressiva invadenza dell'attività abusiva, con la conseguente necessità di "riaffermare il primato della legge nei confronti del costruttore abusivo" e di "limitare i danni che da tale illecita attività derivano" alla natura e al paesaggio (pag. 7 della sentenza impugnata).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 734 c.p. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di lire un milione di ammenda;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999