Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 9111
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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La sospensione del processo ex art.22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 presuppone la sussistenza delle condizioni per ottenere la sanatoria e conseguentemente l'estinzione del reato. Dette condizioni non sussistono allorché l'abuso edilizio concerna opere realizzate in contrasto con il preesistente vincolo paesistico-ambientale imposto dalla legge n.1497 del 1939 le quali non sono suscettibili di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 9111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9111
    Data del deposito : 24 maggio 1999

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