Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto investito del ricorso di cui all'art. 203 Cod. strada da parte del trasgressore di norme del codice della strada deve emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, ordinanza motivata contenente l'ingiunzione di pagamento della relativa sanzione amministrativa (salvo che, ritenendo non fondato l'accertamento, egli non ritenga di pronunciare, nello stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio procedente che, a sua volta, ne dà notizia ai ricorrenti), con la conseguenza che l'emanazione dell'ordinanza/ingiunzione oltre il termine predetto, integrando gli estremi della violazione di legge, rende il provvedimento invalido ed annullabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1999, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di MACERATA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 107/96 della Pretura di CAMERINO, depositata il 15/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 TI IU, con ricorso in data 11 dicembre 1995 al Pretore di Camerino, proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 54835 del Prefetto di Macerata, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 324.000 per violazione degli artt. 7 e 158 del codice della strada, che sarebbe stata commessa il 9 maggio 1995. Deduceva la violazione dell'art. 204 del codice della strada per essere stata l'ordinanza emessa oltre i trenta giorni dalla ricezione del verbale e degli atti da parte dell'Ufficio accertatore. Il Prefetto di Macerata non si costituiva. Il Pretore, con sentenza depositata il 15 marzo 1996, annullava l'ingiunzione, perché emessa dopo la scadenza del termine di tenta giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada. Avverso la sentenza ha proposto opposizione il Prefetto di Macerata, con atto notificato al TI il 24 aprile 1997 mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 del d.lgsv. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. A sostegno del motivo si adduce che il termine di trenta giorni per la emissione dell'ingiunzione di pagamento - ove, come nel caso di specie, sia stato proposto ricorso al Prefetto - in relazione al cui decorso è stata collegata dalla sentenza impugnata la illegittimità dell'ingiunzione opposta, era stato portato a sessanta giorni dal d.legsv. 10 settembre 1993, n. 360.
2 Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali della sentenza, per non avere il Pretore argomentatamente dimostrato il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 204 del codice della strada, che avrebbe invece, secondo il ricorrente, carattere ordinatorio.
3 Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile, ancorché esattamente il ricorrente ha dedotto con il motivo che il termine di trenta giorni, originariamente previsto dall'art. 204 del nuovo codice della strada per la emissione dell'ingiunzione di pagamento da parte del Prefetto, sia stato portato a sessanta giorni dal d. lgsv.10 settembre 1993, n. 360, risultando dalla stessa sentenza che gli atti riguardanti la violazione amministrativa in questione giunsero in Prefettura il 27 giugno 1995 e l'ordinanza-ingiunzione impugnata fu emessa il 29 agosto 1995, cioè oltre detto termine di sessanta giorni, con la conseguente inconferenza del motivo per risultare comunque, anche alla stregua della modifica legislativa invocata, l'ingiunzione emanata dopo il decorso del termine all'uopo previsto. Il secondo motivo è infondato.
In proposito va osservato che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, proponga ricorso al Prefetto ex art.203 di quel codice, come è incontroverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), a norma dell'art. 204, se ritiene fondato l'accertamento deve emettere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa da esso determinata secondo i criteri ivi indicati;
ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, nello stesso termine deve emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Al riguardo questa Corte ha già affermato che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione dopo il decorso del su detto termine rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 23 luglio 1997, n. 6895; 25 febbraio 1998, n. 2064; 28 ottobre 1998, n. 10757) . Tale orientamento è da condividere e va confermato, in quanto la previsione di termini per l'esercizio di poteri sanzionatori da parte della pubblica amministrazione, costituisce garanzia procedimentale in favore del cittadino, a tutela del suo interesse a non restare esposto, per un tempo maggiore a quello con essi prefissato, alla irrogazione della sanzione, con la conseguenza che la loro violazione, in relazione alla compromissione della su detta finalità, incide sulla validità dell'atto emanato senza la loro osservanza.
Ne consegue l'infondatezza anche del secondo motivo ed il rigetto del ricorso.
Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso dichiarando inammissibile il primo motivo e infondato il secondo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999