Sentenza 2 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2018, n. 29625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29625 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ST MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso per: "Rigetto dei ricorsi". L'avvocato Valentino Schierano chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato Antonio Rossomando si rimette ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino con decisione del 17 marzo 2017 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino (GUP) ha assolto AG AS e SS US dal reato sub 7 dell'imputazione, limitatamente all'illegale detenzione della pistola cal. 9 e della pistola cal. 7,65, perché il fatto non sussiste, e ha assolto SS US dai reati di illegale detenzione delle altre armi comuni da sparo rideterminato la pena nei confronti di AG, per i residui reati in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 1.000,00 di multa e per SS, in relazione al reato residuo in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa, dando atto della prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante contestata a VI AN, per il capo di imputazione di cui al n. 3, con conferma della condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 8.000,00 di multa. Imputati dei reati: SS e VI, art. 110, cod. pen., 73, commi 4 e 6, e 80, T.U. stup. (Commesso dal 3 gennaio 2013 fino al 17 maggio 2013, capo 3); VI AN, art, 81, 110, cod. pen. e 73, quarto comma, T.U. stup. (Commesso nel mese di febbraio 2013, capo 4); SS e OS, art. 81, 110, cod. pen., 10, 12, 14, legge 497/1974, 23, commi 3 e 4, legge, 110/1975 (Commessi in data antecedente e prossima all'8 agosto 2012 e sino al 7 maggio 2015, capo -7);,,, art. 81, 110 cod. pen. e 648, cod. pen. (Commesso in data antecédente e prossima all'8 agosto 2012 e sino al 7 maggio 2015, capo 8); art. 110 e 697 cod. pen. ((Commesso in data antecedente e prossima all'8 agosto 2012 e sino al 7 maggio 2015, capo 9).
2. Ricorrono per Cassazione tutti e tre gli imputati, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. AS AG. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla prova del dolo specifico per la ricettazione. Il ricorrente e stato condannato per la ricettazione di due pistole, rinvenute nella propria abitazione. La sentenza impugnata ritiene il reato di ricettazione delle pistole, dal fatto che il ricorrente non abbia fornito alcuna spiegazione, in ordine alla modalità di acquisto della pistola Arminius. È l'accusa che deve provare la commissione del reato, la prova dell'elemento soggettivo non può infatti desumersi dal silenzio dell'imputato. Anche per la pistola GE non si rinviene specifica motivazione per il dolo specifico, da ricettazione. 2. 2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Violazione di legge, art. 133, comma 2, 163 e 175, cod. pen. La motivazione risulta carente e contraddittoria nella parte in cui, sulla base delle stesse premesse, riconosce nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche, ma nega, i doppi benefici di legge. L'articolo 133, cod. pen. Costituisce parametro di riferimento è valutazione sia per le circostanze attenuanti generiche e sia per la prognosi relativa alla sospensione condizionale della pena. La disposizione dell'art. 133, cod. pen. risulta, quindi, applicata in modo contraddittorio. Il ricorrente non ha precedenti penali, ha avuto un comportamento processuale regolare, e svolge una lecita attività lavorativa, a tempo indeterminato. Per la Corte di appello la non concessione dei doppi benefici risulterebbe motivata dal possesso delle armi e dalle conversazioni intercettate. Tale motivazione risulta solo apparente. Il possesso delle armi ripropone quanto contestato nel capo d'imputazione, e tra l'altro si omette di indicare che il sequestro del 2015 ha interrotto il possesso delle due armi in capo al ricorrente.Relativamente alle intercettazioni non si indicano da quali intercettazioni emergerebbe il pericolo della reiterazione dei reati. Del resto il ricorrente ha trascorso sei mesi in carcere e due ai domiciliari, e in tal modo ha reciso ogni rapporto con i coimputati. L'omessa concessione della sospensione condizionale della pena pregiudicherebbe gravemente, al ricorrente, la possibilità di proseguire la propria mansione lavorativa, e ostacolerebbe, quindi, un effettivo percorso rieducativo della pena.
3. SS US. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnata sentenza ritiene di scarso rilievo l'ammissione dell'addebito da parte del ricorrente, in quanto la responsabilità dello stesso era già evidente alla luce delle conversazioni intercettate. Tale argomentazione risulta del tutto illogica ed in idonea a fondare un convincente da argomentato diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché nessun atteggiamento processuale migliore poteva tenere l'imputato se non ammettere i propri addebiti. Seguendo tale modo di ragionare le circostanze attenuanti generiche non potrebbero trovare mai applicazione laddove la prova di responsabilità penale emergesse comunque da altre prove. Il ruolo svolto dal ricorrente come emerge dalle risultanze processuali e un ruolo sicuramente non rilevante, inoltre del tutto illogica il contraddittorio appare il richiamo al precedente penale del ricorrente relativa ad un reato contro il patrimonio la fede pubblica. Precedente risalente ad oltre 23 anni fa.
4. VI AN. Violazione di legge, art. 125, comma 3, 546, cod. proc. pen. in relazione all'art. 114, cod. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. L'imputato ha ampiamente ammessi i fatti e ha tenuto un comportamento processuale impeccabile, addirittura costituendosi spontaneamente all'Autorità Giudiziaria. Non si contesta quindi la responsabilità, ma la motivazione relativa alla condotta partecipativa dell'imputato, in ordine al suo contributo causale alla realizzazione del disegno criminoso. La Corte di appello non ha applicato l'attenuante di cui all'articolo 114, cod. pen., seppure vi fossero idonei elementi a sostegno della concessione. La Corte di appello ha ritenuto che proprio il ricorrente convinse SS US a partecipare all'attività illecita, e svolse poi un ruolo attivo, prendendo personalmente parte all'attività di coltivazione e cura delle piante. Inoltre si richiama, nella sentenza impugnata, una decisione della Corte di Cassazione (n. 18540/2016) che esclude l'attenuante in relazione alla ricorrenza dell'aggravante del numero delle persone. La dottrina da molto criticato la ricostruzione della giurisprudenza sull'impossibilità di valutare l'apporto del singolo concorrente, di minima entità, quando sussiste l'aggravante del numero delle persone. Gli atti d'impugnazione hanno evidenziato i doni elementi dai quali si evinceva l'applicabilità dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., ovvero: il ricorrente impegnato in regolare attività lavorativa avuto una partecipazione marginale minimale nel reato;
dalle stesse intercettazioni emerge la volontà di defilarsi del ricorrente, egli non era conoscenza delle tecniche di coltivazione delle piantine di stupefacenti;
il ricorrente non ha mai concretamente partecipato alla coltivazione delle piante, né all'istallazione degli attrezzi e né alla piantagione, e solo per curiosità si è recato solo in una circostanza nel capannone;
l'unico contributo ideativo del ricorrente e riferibile all'intercettazione ambientale sull'auto del posto dove egli dice all'amico di riuscire a trovare un garage, ovvero fornisce uno spunto poi concretamente attuato da altri;
sono gli stessi coimputati a precisare l'irrilevanza, se non addirittura l'inutilità del contributo, praticamente inesistente del ricorrente. Su questi punti l'analisi della Corte di appello è assolutamente carente. Inoltre in assenza della pozza di idea avanzata dal ricorrente l'operazione di coltivazione sarebbe stata comunque eseguita, e quindi il contributo causale del ricorrente non è stato determinante. 4. 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente agli articoli 132, 133, 133 bis, cod. pen. Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza non ha motivato in maniera sufficiente. Sono stati violati i criteri di cui agli articoli 132, 133 e 133 bis, cod. pen. in relazione all'omessa riduzione della pena irrogata dal primo giudice. Anche per la pena pecuniaria non si è tenuto conto delle condizioni economiche del reo. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre articolati in fatto, ripropongono gli stessi argomenti dell'atto di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La Corte di appello ( e la decisione di primo grado, in doppia conforme), adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, anche relativamente al dolo (anche eventuale) della ricettazione per il ricorrente AG, rilevando come per la pistola Arminius calibro 38, proveniente da furto, nelle ipotesi di acquisto di armi in violazione delle regole di acquisto delle stesse «vi è l'elevata probabilità che detta arma sia provento di delitto»; per la GE (che aveva la matricola abrasa e l'alterazione delle caratteristiche meccaniche) in relazione alla evidente abrasione della matricola e all'alterazione delle caratteristiche meccaniche visibile, non sussistono dubbi della consapevolezza della ricettazione, in assenza di prove sulla diretta abrasione della matricola e dell'alterazione meccanica da parte del ricorrente, circostanza mai prospettata in sede di merito, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. Del resto «Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 - dep. 07/12/2016, Agyemang, Rv. 26864301, vedi anche Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 - dep. 27/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 27012001). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, articolato in fatto, senza motivi specifici di legittimità. 4. 1. Anche relativamente all'omessa concessione dei doppi benefici per AG, la sentenza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il contestuale possesso, illecito, di due armi comuni da sparo, e le intercettazioni (peraltro trascritte nella sentenza di primo grado) fanno emergere una contiguità del ricorrente con ambienti criminali e dediti a traffici di armi. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Anche su questo punto il ricorso risulta articolato in fatto senza motivi specifici di legittimità e reiterativo dei motivi di appello.
5. Per le circostanze attenuanti generiche (per SS), deve rilevarsi che la Corte adeguatamente motiva, rilevando la precedente condanna per plurimi delitti contro il patrimonio, e la modalità di commissione dei reati ed in particolare di quello di cui al capo 3, in relazione al numero dei correi, e della coltivazione di piante in maniera massicia. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico e non prospetta motivi di legittimità, ma si limita a ribadire i motivi dell'appello. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
6. Anche per l'esclusione dell'attenuante invocata, art. 114, cod. pen., per il ricorrente VI, la sentenza risulta adeguatamente motivata, e con corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di Cassazione. In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite). (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016 - dep. 04/05/2016, Vincenti, Rv. 26685201). Nel nostro caso il delitto di cui agli art. 110, cod. pen., 73, commi quattro e sei, e 80, T.U. stup. (capo 3 dell'imputazione), risulta commesso da 5 persone. Inoltre la Corte di appello con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, esclude comunque la minima partecipazione al reato in quanto il ricorrente ha convinto SS a partecipare all'attività criminosa e poi nell'aver mantenuto un ruolo attivo all'attività di coltivazione e cura della piantagione. Sul trattamento sanzionatorio, vicino al minimo edittale, il ricorso risulta estremamente generico, limitandosi a richiedere una pena inferiore. Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, per ciascun ricorrente e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiar