Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 28245
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Sentenza 1 giugno 2016

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In tema di patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del disposto dell'art. 6 della CEDU - dell'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che stabilisce una presunzione relativa di superamento del limite reddituale, nella parte in cui tale disposizione, interpretata come norma procedurale soggetta al principio "tempus regit actum", comporta anche per i procedimenti pendenti la revoca, anche d'ufficio, del beneficio, ai sensi dell'art. 112, comma primo, lettera d) dello stesso d.P.R.; non è infatti censurabile, sotto il profilo della ragionevolezza o della possibile lesione del diritto di difesa, la scelta legislativa di escludere dal beneficio soggetti che, pur inizialmente ritenuti meritevoli in quanto formalmente muniti dei requisiti di legge, risultino successivamente non soddisfare più le condizioni normativamente richieste per il suo mantenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 28245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28245
    Data del deposito : 1 giugno 2016

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