Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del disposto dell'art. 6 della CEDU - dell'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che stabilisce una presunzione relativa di superamento del limite reddituale, nella parte in cui tale disposizione, interpretata come norma procedurale soggetta al principio "tempus regit actum", comporta anche per i procedimenti pendenti la revoca, anche d'ufficio, del beneficio, ai sensi dell'art. 112, comma primo, lettera d) dello stesso d.P.R.; non è infatti censurabile, sotto il profilo della ragionevolezza o della possibile lesione del diritto di difesa, la scelta legislativa di escludere dal beneficio soggetti che, pur inizialmente ritenuti meritevoli in quanto formalmente muniti dei requisiti di legge, risultino successivamente non soddisfare più le condizioni normativamente richieste per il suo mantenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 28245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28245 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
28 245/ 1 6 W 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1451 Composta da Giovanni Amoroso - Presidente - CC - 01/06/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 46425/2015 Angelo Matteo Socci Emanuela Gai Alessio Scarcella Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI RE, n. 8/07/1973 a Lecce avverso la ordinanza del tribunale di LECCE in data 29/09/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. C. Angelillis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
физ RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29/09/2015, depositata in data 15/10/2015, il tribunale di Lecce, decidendo su rinvio disposto da questa Corte, respingeva l'opposizione al provvedimento con cui la Corte d'Assise di Lecce in data 10/06/2009 aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di PA- GL RE nell'ambito del proc. pen. n. 8156/2003 r.g.n.r.. 2. Giova premettere, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che la Quarta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 2218 del 2015, investita dal ri- corso proposto dall'attuale ricorrente avverso il predetto provvedimento di riget- to dell'opposizione alla revoca, lo annullava con rinvio per nuovo esame al Presi- dente del Tribunale di Lecce, osservNDo come il Tribunale, in sede di opposizio- ne, pur integrNDo, all'esito della pronuncia n. 139/2010 della Corte Costituzio- nale, l'ordinanza della Corte d'assise, che aveva basato la revoca del beneficio de quo sulla sola presunzione assoluta di percezione di reddito in ragione della con- danna subita dal IA per associazione mafiosa, non aveva dato conto del- le circostanze tutte evidenziate dal ricorrente a conforto della "prova contraria"; emergendo, pertanto, un vuoto motivazionale in ragione del dovere (art. 125 c.p.p.) del giudice di esporre le ragioni del mancato superamento da parte del LI della presunzione di aver percepito e di percepire un reddito in ragione della condanna per uno di quei delitti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, l'ordinanza era stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
3. Ha proposto nuovo ricorso LI RE, a mezzo del difensore fiducia- rio cassazionista, impugnNDo il provvedimento di rigetto 29/09/2015 pronuncia- to a seguito del rinvio, con cui deduce due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen., agli artt. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 e 76, comma 4-bis, d.P.R. citato e correlato vizio di moti- vazione per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio. In sintesi, la censura che il difensore del ricorrente precisa essere stata pro- - spettata richiamNDo anche le disposizioni processuali civilistiche per l'esistenza 2 be di un contrasto sull'individuazione della Sezione, civile o penale, di questa Corte, competente alla trattazione - investe l'impugnato provvedimento in quanto, so- stiene il ricorrente, dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte con riferimento agli obblighi incombenti al giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte, che nel caso di specie il tribunale di Lecce, omettendo di motivare nuovamente con riferimento alla prova contraria offerta dal ricorrente, sarebbe incorso nella violazione del disposto di cui all'articolo 627 del codice di procedura penale;
il tribunale cioè avrebbe omesso di attenersi al principio statuito da questa Corte in tema di valutazione delle pro- ve offerte dall'attuale ricorrente al fine di vincere la presunzione legale prevista dall'articolo 76, comma 4-bis, Testo unico spese di giustizia;
continuerebbe a mancare una chiara esposizione delle ragioni del mancato superamento da parte del LI della presunzione di aver percepito e di percepire un reddito in ra- gione della condanna per i reati ostativi indicati dalla predetta disposizione;
nell'ordinanza impugnata, in particolare, si legge che la circostanza che il ricor- rente abbia avuto un ruolo marginale dell'associazione criminale e che per tale motivo egli non abbia tratto alcun profitto dall'attività delittuosa, quello sufficien- te al consumo personale di stupefacenti, sarebbe una mera allegazione priva di prova, sostenendosi apoditticamente che la sua posizione all'interno dell'associazione criminale sia da inquadrare nella cosiddetta "manovalanza del crimine", la cui attività viene compensata con somme di scarso rilievo;
tale moti- vazione non soddisferebbe i requisiti richiesti alla legge, soprattutto alla luce del- la più recente giurisprudenza di questa Corte (si richiama la sentenza n. 20580 del 2011); si sostiene cioè che, nell'ambito dell'attuale procedimento, la difesa del ricorrente avrebbe ampiamente ottemperato all'onere di allegazione richiesto al fine di dimostrare lo stato di non abbienza dell'attuale ricorrente e, dunque, consentire una corretta valutazione della sua situazione economico-patrimoniale; a tal proposito, si osserva nel ricorso, la difesa aveva svolto un excursus storico della vicenda personale e processuale del LI (egli risulta detenuto dal 14/4/2003; egli proviene da una famiglia umile sempre in difficoltà economiche;
le vicende personali successive al matrimonio con una giovane ragazza da cui aveva avuto anche un figlio, erano sfociate in notevoli difficoltà economiche che avevano minato la serenità coniugale e familiare perché, causa anche la dipen- denza dalla droga e la necessità di facili guadagni, il LI era stato indotto a far parte dell'entourage di tale FE PO, ciò che lo avrebbe quindi spinto a commettere una serie indeterminata di reati ma sempre con ruoli di minore rile- vanza); la difesa dunque avrebbe sottolineato come i presunti profitti delle attivi- tà delittuose attribuite al ricorrente, da sempre un manovale del crimine, presen- tassero un'entità più fittizia che reale avendo questi sempre destinato le sue ri- 3 sorse all'acquisto degli stupefacenti e che, in ogni caso, questi avesse subito compreso la gravità degli errori commessi tanto da iniziare un percorso di previ- sione con gli operatori del SERT di Lecce per curarne la tossicodipendenza croni- ca da cocaina;
in altri termini, soprattutto evidenziNDo come lo stato di deten- zione risalisse al 2003, era dunque difficile presumere che questi potesse aver incrementato il suo patrimonio, non avendo più alcun legame con l'associazione e che potesse quindi avere disponibilità economiche di consistenza tale da garan- tire ancora oggi risorse adeguate per sè e la sua famiglia;
se ciò fosse stato ve- ro, egli non avrebbe costretto i suoi familiari a subire un pignoramento immobi- liare da parte della banca CariPuglia;
tutto ciò dunque avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad annullare il provvedimento di revoca di ammissione al bene- ficio del patrocinio a spese dello Stato per la acclarata sussistenza in capo al predetto dei limiti reddituali previsti dalla legge;
diversamente il tribunale di Lec- ce, pur a seguito del precedente annullamento da parte di questa Corte, avrebbe omesso di svolgere qualsiasi indagine al fine di verificare l'attendibilità delle alle- gazioni difensive, anche d'ufficio, con gli strumenti a sua disposizione, conside- rNDo quanto stabilito non soltanto della Corte di cassazione ma soprattutto dalla stessa Corte costituzionale quNDo ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato articolo 76 comma 4-bis; sul punto, osserva il ricorrente, come del tut- to privo di rilievo sia il richiamo nell'ordinanza impugnata alla circostanza che la moglie del ricorrente, solo formalmente ancora coniuge di quest'ultimo, avesse contratto un mutuo negli anni 2006 e 2007 per l'acquisto di una unità immobilia- re con superficie catastale di oltre 300 mq;
detta circostanza, osserva il ricorren- te, non rileverebbe, non essendo emblematica del fatto che la stessa possedesse redditi frutto dell'attività delittuosa del marito;
sotto tale profilo, si osserva, il giudice avrebbe dovuto disporre degli accertamenti d'ufficio, in particolare appu- rNDo che i fideiussori di tale finanziamento fossero in realtà i fratelli della moglie dell'attuale ricorrente, il quale non aveva prestato alcuna garanzia perché dete- nuto dal 2003; ancora avrebbe dovuto considerare il giudice la comunicazione della Questura di Lecce secondo cui il ricorrente, a seguito degli accertamenti esperiti presso l'Agenzia delle Entrate, era risultato non titolare di beni immobili essendo in separazione dei beni, circostanza questa che si pone in stridente con- trasto con quanto riferito nella informativa DIA a firma del Gen. Curcio, richia- mata nella ordinanza impugnata, in cui si legge che la moglie dell'attuale ricor- rente risulterebbe proprietaria in regime di comunione dei beni di detta unità immobiliare;
del tutto inconferente dunque sarebbe il richiamo operato dal tribu- nale alla capacità economica della moglie, non potendo tale dato essere avulso dalle ulteriori emergenze processuali e non essendo pertanto sufficiente a dimo- strare il possesso di redditi da parte di quest'ultimo; il giudice pertanto sarebbe venuto meno al suo obbligo di procedere ad una valutazione unitaria dell'intero quadro istruttorio per verificare se lo stesso deponesse o meno nel senso della fondatezza della domNDa avanzata.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 112, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 e 76, comma 4-bis, d.P.R. citato in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e correlato vizio di motivazione per omesso esame su un fatto decisivo per giudizio e carenza di motivazione sul punto. In sintesi, la censura che, al pari della precedente, il difensore del ricorrente precisa essere stata prospettata richiamNDo anche le disposizioni processuali ci- vilistiche per l'esistenza di un contrasto sull'individuazione della Sezione, civile o penale, di questa Corte, competente a decidere investe l'impugnato provvedi- mento in quanto, sostiene il ricorrente, lo stesso sarebbe censurabile nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione sollevata dal LI secondo la quale la intervenuta modifica normativa introdotta con il citato comma 4-bis, non poteva essere ritenuta una causa sopravvenuta legitti- mante la revoca del beneficio nè potesse annoverarsi tra le norme processuali che consentono l'applicazione del principio tempus regit actum;
il tribunale a- vrebbe errato nell'affermare che questa Corte abbia implicitamente confermato la ordinanza 9/3/2012, poiché se ciò fosse stato vero, questa Corte avrebbe do- vuto indicare le parti irrevocabili del provvedimento, ma così non è stato;
conse- guentemente la mancata pronuncia o comunque lo sterile richiamo a quanto sta- tuito dal primo giudice, renderebbe nullo il provvedimento per le ragioni citate;
in particolare, si osserva, la innovazione normativa richiamata non avrebbe i ca- ratteri sopra descritti, ciò in quanto, in relazione alla predetta disposizione, non è provata la mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito perché nonostante la presunzione relativa introdotta dalla legge, al momento dell'effettivo accerta- mento dei parametri reddituali, il LI era stato ammesso a godere dei bene- fici, implicNDo ciò la certezza e non la presunzione del mancato superamento del limite;
sarebbe pertanto illegittima una revoca basata su una disposizione normativa posteriore e sfavorevole sicché, si sostiene conclusivamente, ove non si volesse ritenere l'innovazione legislativa una norma sostanziale insuscettibile di applicazione del principio tempus regit actum, detta norma non potrebbe però reputarsi esente da vizi di costituzionalità; per tale ragione, si chiede che nella denegata ipotesi in cui questa Corte non volesse accogliere il ricorso, di sollevare 5 be questione di costituzionalità dell'articolo 76 comma 4-bis d.p.r. 115/2002 per vi- olazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
4. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 8/02/2016, il P.G. ha chiesto rigettarsi il ricorso, anzitutto osservNDo come il provvedimento impugnato analizzi specificamente le prove come addotte dal ri- corrente, motivNDo in modo congruo e logico la loro inidoneità a vincere la pre- sunzione legale che i reati commessi abbiano generato un reddito superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio;
il giudice, segnatamente, valorizza l'informativa richiamata della DIA secondo cui il ricorrente e la moglie risultereb- bero essere stati proprietari negli anni 2006-2007 di un immobile della superficie di metri quadri 310, aggiungendo che le altre argomentazioni, come quella del lungo periodo trascorso in stato di detenzione, non sarebbero utili per vincere la presunzione in quanto il denaro presuntivamente recuperato può produrre reddi- to anche con un semplice investimento di tipo finanziario;
non vi sarebbe poi ra- gione per ritenere insufficiente o incongrua la motivazione per il solo fatto che il giudice avrebbe dovuto attivare sui poteri d'ufficio per cercare conferme o smen- tite ai dati offerti dalla predetta informativa, atteso che i dati oggi evidenziati in sede di legittimità dal ricorrente non risultano mai essere stati prodotti per so- stenere davanti al giudice di merito il superamento della presunzione relativa;
il ricorrente inoltre muoverebbe dall'errato presupposto che il giudice debba fornire la prova del suo assunto, dimenticNDo, al contrario, che deve limitarsi a valuta- re se i dati prodotti dalla parte siano idonei a superare la presunzione di legge. Quanto poi al secondo motivo di ricorso, ritiene il Procuratore Generale che lo stesso sia infondato, avendo questa Corte affermato ripetutamente che la legge che ha introdotto la presunzione relativa ex articolo 76 comma 4-bis citato si ap- plica, in virtù del principio tempus regit actum a tutte le situazioni pendenti, trat- + tNDosi di norma processuale.
5. Con due distinte memorie di replica, rispettivamente depositate in data 17/05 e 26/05/2016, la difesa del ricorrente ha reiterato, sviluppNDoli, i motivi già proposti nel ricorso originario, a sostegno della fondatezza dei motivi di ricorso, i insistendo per l'accoglimento anche per quanto concerne la questione subordina- ta di costituzionalità c.s. sollevata. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Il ricorso è infondato. 6 del 7. Osserva il Collegio come il provvedimento del tribunale, lung manifestare i vi- zi oggetto dei motivi di ricorso proposti dalla difesa del ricorrente, abbia, diver- samente, compiutamente assolto ai compiti al medesimo organo di giustizia in- combenti a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 2218 del 2015. 8. Ed infatti, quanto al primo motivo, è sufficiente la semplice lettura del prov- vedimento impugnato per escludere la sussistenza dei vizi denunciati dalla difesa del ricorrente. Si legge, in particolare, nel provvedimento che, al fine di sanare il deficit motivazionale che era stato riscontrato da questa Corte nel provvedimen- to oggetto di annullamento, occorreva analizzare la cosiddetta prova contraria offerta dal ricorrente in ossequio alla pronuncia della corte costituzionale n. 139 del 2010, che aveva appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, Testo unico spese di giustizia, laddove aveva previsto che la presunzione di superamento del reddito in ragione della condanna per uno dei delitti ivi previsti aveva carattere assoluto e non relativo, nel senso della impos- sibilità per l'interessato di addurre prova contraria. Il giudice di merito passa dunque ad esaminare gli elementi di prova contraria adotti dalla difesa del ricorrente (i quali risultano sostanzialmente gli stessi che ! vengono citati dal ricorrente in sede d'impugnazione di legittimità), in ultima a- nalisi avendo sostenuto il ricorrente che, in ragione del lungo stato di detenzio- ne, questi difficilmente avrebbe potuto incrementare il suo patrimonio non aven- do più legami con l'associazione criminale;
il giudice di merito, sul punto, inter- pretNDo correttamente il decisum della Corte costituzionale, evidenzia come la prova contraria richiesta debba avere ad oggetto la dimostrazione che, in riferi- mento agli anni in cui è stato accertato il delitto (nel caso in esame dal 2000 a giugno 2003) l'interessato non avrebbe realtà generato i redditi presunti, o pur generNDoli, non abbia superato il limite previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio, precisNDo che la predetta prova contraria può estendersi alla dimo- strazione che nel periodo compreso tra il periodo in cui il reddito è stato presun- tivamente generato e la data di ammissione al patrocinio, il reddito non abbia prodotto ulteriore reddito. Sul punto, il giudice, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che non sia stata fornita la prova contraria idonea a superare la presunzione di legge;
in particolare, si osserva come la circostanza che il LI abbia avuto un ruolo marginale nell'associazione criminale e che per tale motivo egli non abbia tratto alcun profitto dall'attività delittuosa, se non quello appena sufficiente al consumo I personale di stupefacenti, rappresenterebbe una mera allegazione sfornita di i 7 prova, essendosi sostenuto peraltro apoditticamente dalla difesa del ricorrente che la sua posizione all'interno dell'associazione criminale sia da inquadrare nell'ambito della cosiddetta manovalanza del crimine, la cui attività sarebbe compensata con somme di scarsa entità; al fine di superare e destituire di fon- damento tale assunto, il giudice di merito osserva come dalla documentazione in atti risulti che il LI e la moglie, ambedue privi di reddito, negli anni 2006- 2007 risultavano proprietari in "comunione" dei beni di una unità immobiliare della superficie catastale di 300 mq. e che, ancora, la moglie nel 2006 aveva ac- ceso un mutuo di € 100.000 presso banca Apulia con garanzia ipotecaria sul fab- P bricato del valore di € 200.000, richiamNDo a tal fine una informativa della DIA " datata 27/9/2007; afferma il giudice che l'aver contratto un mutuo sarebbe sicu- ro indice della sussistenza in famiglia di sostanze reddituali idonee per fare fron- te al relativo onere;
inoltre, la circostanza che dal 2003 il LI risulti ristretto in carcere, non escluderebbe per il giudice di merito che nel periodo anteceden- te, compreso dal 2000 al mese di aprile del 2003, epoca del commesso reato, egli abbia potuto percepire dei redditi da attività delittuosa;
non potrebbe nem- meno affermarsi che, in conseguenza del suo stato di detenzione e dell'avviato percorso di recupero dalla tossicodipendenza, il reddito presuntivamente genera- to non abbia continuato a produrre ulteriore reddito essendo notorio infatti che il denaro può produrre reddito anche con semplici investimenti in strumenti finan- ziari;
da qui dunque la conferma del provvedimento di revoca.
9. Al cospetto di tale apparato argomentativo, il ricorrente svolge censure prive di pregio con le quali, peraltro, si finisce per sollecitare questa Corte a svolgere apprezzamenti di fatto, inibiti in questa sede. Ciò vale, in particolare, per le deduzioni difensive con cui vengono ad rievocati i t presunti elementi di "prova contraria" offerti dalla difesa per vincere la presun- zione relativa dettata dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, in so- stanza basati sull'assunto che essendo questi detenuto ininterrottamente dal 2003 non avrebbe potuto incrementare il proprio patrimonio, anzi costringendo la famiglia a subire un pignoramento immobiliare;
sul punto, come visto, il giudi- ce di merito chiarisce le ragioni dell'irrilevanza di tale assunto, non essendo, si noti, accoglibile la lettura della previsione normativa operata dalla difesa del ri- corrente sulla scorta della esegesi, non corretta, da egli operata dalla sentenza della Corte costituzionale. Ed invero, osserva il Collegio, vero è che la Corte costituzionale, con la richiama- ta sentenza n. 139 del 2010, ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle 8 disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previ- sti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova con- traria;
è tuttavia altrettanto vero che la stessa Corte ebbe a precisare (v. § 6) che "l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non eli- mina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dun- que ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei pre- supposti reddituali per l'accesso al patrocinio", con la conseguenza che "Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbien- za», e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine"; la stessa Corte si spinge anche a chia- rire in cosa debba consistere questa "prova contraria" idonea a superare la pre- sunzione, puntualizzNDo che "Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio", laddove invece, si specifica in motivazione "sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato". Dunque è la stessa Corte costituzionale a puntualizzare che, fermo restNDo l'onere della prova in capo al richiedente, detta "prova contraria" debba essere costituita da "concreti elementi di fatto" da cui possa desumersi "in modo chiaro ed univoco" detta situazione patrimoniale. Orbene, non v'è chi non veda, come del resto evidenziato dallo stesso tribunale, come i presunti elementi di prova contraria non denotassero in maniera "chiara ed univoca" la situazione patrimo- niale del ricorrente al punto tale da ritenerne l'idoneità a vincere la presunzione relativa fissata dalla norma qui in discussione;
di ciò, come detto, ne da atto il giudice di merito che peraltro seguendo quanto specificato dalla Corte costitu- - zionale secondo cui "Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, parti- colarmente penetranti, indicati all'art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002" - ha escluso la idoneità di detta prova contraria utilizzNDo le risultanze di una nota della DIA datata 27/09/2007 da cui risultava che il LI e la moglie, ambedue privi di reddito, negli anni 2006-2007 risultavano proprietari in "comu- nione" dei beni di una unità immobiliare della superficie catastale di 300 mq. e che, ancora, la moglie nel 2006 aveva acceso un mutuo di € 100.000 presso banca Apulia con garanzia ipotecaria sul fabbricato del valore di € 200.000, ri- 9 chiamNDo a tal fine una informativa della DIA datata 27/9/2007; da qui, dun- que, l'affermazione del giudice secondo cui l'aver contratto un mutuo sarebbe si- curo indice della sussistenza in famiglia di sostanze reddituali idonee per fare fronte al relativo onere. Sul punto, non può che convenirsi con quanto argomentato dal P.G. secondo cui gli elementi contrastanti con quanto emergente dalla documentazione utilizzata dal giudice leccese per respingere l'opposizione al provvedimento di revoca, tutti afferenti al merito della vicenda, risultano essere stata rappresentati per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità e non offerti alla valutazione del GIP, dunque non valutabili da questa Corte che non potrebbe svolgere apprezzamenti fattuali al fine di ritenere fondate le argomentazioni, di puro merito, dedotte dal- la difesa (dalla esistenza di un regime di separazione anziché di comunione, alla valutazione dell'esistenza solo formale del matrimonio tra i coniugi, sino a giun- gere alla individuazione dei garanti fideiussori del mutuo contratto dalla moglie del ricorrente). Del resto, la circostanza che detti elementi documentali siano stati allegati al ricorso davanti a questa Corte Suprema (si tratta, in particolare, degli allegati n. 2, 3 e 4 al ricorso per cassazione) in adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione, non può costitui- per giurisprudenza pacifica di questa Corte - lo strumento per introdurre nel re- giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito (v., da ultimo: Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015 - dep. 25/03/2015, Bonavita, Rv. 263713). Ne discende, pertanto, l'infondatezza delle deduzioni mosse con il primo motivo. 10. Non miglior sorte merita, infine, il secondo motivo, con cui il ricorrentesi duole per non essersi il giudice pronunciato sull'eccezione sollevata dal medesi- mo ricorrente secondo cui l'intervenuta modifica normativa introdotta dall'art. 76, comma 4-bis, d.p.R. n. 115 del 2002, non potrebbe essere ritenuta causa sopravvenuta legittimante la revoca del beneficio ex art. 112, lett. d), d.P.R. ci- tato né potrebbe annoverarsi tra le norme processuali che consentono l'applicazione del principio "tempus regit actum". Sul punto è sufficiente richiamare, al fine di evidenziare l'infondatezza del moti- vo, la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ritiene che in tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del 2008 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge per alcuni gravi reati e segna- tamente per i soggetti condannati in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990 - si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattNDosi di normativa processuale. Spetta, infatti, al ri- 10 chiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010 - idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo restNDo che nell'ambito della ponderazione effettua- ta dal giudice non vi è automatismo quanto agli effetti dell'eventuale revoca giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ab origine o essere, per contro, sopravvenuta, con la conseguenza che occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al mo- mento della domNDa di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca suc- cessiva (v., in termini: Sez. 4, n. 6419 del 21/12/2011 - dep. 16/02/2012, P.M. in proc. Paolati, Rv. 251937). Ne discende, pertanto, che la normativa ha rilievo processuale, afferendo alle modalità per accertare il possesso dei requisiti reddituali di cui si discute, e che trova quindi applicazione il principio "tempus regit actum": essa è cioè applicabi- le alle situazioni pendenti, donde nessuna illegittimità o vizio di altra natura è ravvisabile nel provvedimento impugnato. 11. Resta, infine, da esaminare la prospettata questione di costituzionalità solle- vata dalla difesa del ricorrente la quale sostiene che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, in quanto soggetta al principio del tempus regit ac- tum (e dunque essendo applicabile a tutte le situazioni processuali pendenti), determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. anche alla luce del disposto dell'art. 6 della Convenzione e.d.u., in quanto finirebbe per incidere sul diritto di difesa, privNDo il ricorrente del diritto di continuare ad essere assistito da un le- gale di fiducia, con conseguente violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., atteso che identiche condotte in quanto poste in essere in momento di- stinti verrebbero punite diversamente, venendo peraltro una norma successiva all'ammissione ad omologare soggetti accusati di condotte materiali differenti pur se sussunte nel medesimo nomen iuris ad evidente scapito di soggetti, qual è l'attuale ricorrente, si trovava in condizione tutt'altro che apicale. Orbene, sul punto è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale, in vicenda sostanzialmente analoga (Corte cost., ord. 21 giugno 2012, n. 155), ebbe a di- chiarare manifestamente inammissibile, per l'erroneità della ricostruzione nor- mativa operata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4- bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del D.L. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e ter- zo comma, Cost., e 6, terzo comma, lett. c), della CEDU, nella parte in cui impo- 11 ne che il reddito degli imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gra- tuito patrocinio, ciò in quanto il rimettente aveva omesso qualsiasi valutazione della sentenza n. 139 del 2010 che, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione nella parte in cui non ammette la prova contraria re- lativamente al reddito dei soggetti già definitivamente condannati per i reati ivi indicati, aveva determinato un assetto normativo immune dalle formulate censu- re. Ad analogo approdo deve pervenirsi con riferimento all'attuale questione di costi- tuzionalità per come prospettata dalla difesa del ricorrente, laddove dubita della legittimità costituzionale della norma che impone la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio nel caso di cui al comma 4-bis, dell'art. 76 (ma il problema, osserva questa Corte, sarebbe analogo in relazione anche a tutte le altre ipotesi di revoca di cui all'art. 112, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002 ossia "d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presenta- - ta in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del pro- cesso, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92" - ed anche dal comma secondo della citata disposizione, che facoltizza il magistrato a "disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3"). Ed invero, non v'è dubbio che l'attribuzione del potere di revoca al giudice pro- cedente risulta conforme ai principi di ragionevolezza e speditezza del procedi- mento penale, del quale quello afferente al patrocinio a spese dello Stato costi- tuisce un sub-procedimento; ne discende, pertanto, che proprio facendo coe- - rente applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la già cita- ta sentenza n. 139 del 2010, oggetto di esplicito richiamo da parte della succes- siva ordinanza della Corte costituzionale n. 155 del 2012, non può sorgere dub- bio di costituzionalità né in relazione all'art. 24 Cost. né in relazione all'art. 3 Cost. Infatti, l'individuazione delle condizioni legittimanti la revoca del provvedimento di ammissione al pari della determinazione dei parametri per l'ammissibilità del - patrocinio a spese dello Stato, ossia l'accertamento del "tetto" reddituale previ- sto per l'ammissione al beneficio fanno parte della discrezionalità politica affi- data alla esclusiva competenza del legislatore, e non sono quindi censurabili ne' sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte sottostanti ne', a maggior ragio- ne, sotto il profilo di una possibile lesione del diritto di difesa, in quanto non sono irragionevoli, ma tendono a bilanciare le esigenze di tutela del diritto di difesa 12 con quelle di garanzia dell'amministrazione della giustizia e del patrimonio pub- blico, escludendo che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia garantita a soggetti che, pur inizialmente ritenuti meritevoli del beneficio in quanto for- malmente muniti dei requisiti previsti dalla legge, risultino successivamente non soddisfare più le condizioni normativamente richieste per il mantenimento del beneficio. A tacer d'altro, infine, la paventata lesione del diritto di difesa viene prospettata in modo potenziale, atteso che non risulta che il ricorrente sia rimasto sprovvisto dell'assistenza legale da parte del difensore da lui nominato, essendo stato sem- pre assistito nel corso del procedimento dal legale di fiducia, non essendo quindi ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa in termini di effettività del suo e- sercizio. A ciò si aggiunga che il diritto all'equo processo non impone necessariamente che l'accusato debba essere esclusivamente difeso da un difensore di fiducia, a- teso che la stessa Corte e.d.u., ha ritenuto, da un lato (caso AN v. Ger- many, 25 settembre 1992, § 29, Serie A no. 237-B), che è competenza delle singole Corti decidere se interessi di giustizia richiedono che il diritto dell'imputato di essere difeso da un legale da lui nominato sia soggetto a certe limitazioni e, dall'altro (caso FT ND TH v. France [GC], no. 32911/96, 35237/97 e 34595/97, § 45, ECHR 2002 VII;
caso AY v. Russia, no. 63378/00, § 66, 20 gennaio 2005; caso EN v. Russia, no. 46503/99, § 116, 16 novembre 2006; caso VI v. Romania, no. 42084/02, § 59, 25 marzo 2008; caso EN v. Russia, no. 42371/02, § 101, aprile 2010; caso O- NI v. Ukraine, no. 27004/06, § 52, 24 novembre 2011; caso IN v. Esto- nia, no. 35985/09, §§ 90 e 93, 30 maggio 2013) che le autorità nazionali devono sì tener conto dei "desiderata" dell'imputato circa il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia, ma questi interessi possono esser messi da parte nel caso in cui vi siano rilevanti e sufficienti motivi per ritenere che ciò sia necessario per in- teressi di giustizia, come avvenuto nel caso di specie, avendo fatto applicazione la Corte d'Assise prima ed il giudice dell'opposizione poi dei principi dettati dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di revoca dell'ammissione al patrocinio, essen- do venute meno le condizioni che originariamente ne avevano consentito al ri- corrente l'accesso. 12. Il ricorso dev'essere conclusivamente rigettato. Segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 13 for
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio- nale sollevata dal ricorrente;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 1° giugno 2016 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Giovanni Amoroso Sunder DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 LUG 2016 IL CANCELLERE Luana Maariani 14