Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La domanda dell'attore, ove non consti una volontà diversa, si intende implicitamente estesa nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio sin dal momento della sua chiamata sicché, a tal fine, non è necessaria alcuna domanda riconvenzionale del convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
dr. Vincenzo Mileo Presidente
dr. Alberto Spanò Consigliere
dr. Fernando Lupi Consigliere
dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL OS nato ad [...] il [...], residente in Empoli ed elettivamente domiciliato in Roma alla via di San Giacomo n.18 nello studio dell'avv. Luigi Flauti, che lo rappresenta e difende insieme, ma disgiuntamente, all'avvocato Angelo Maurantonio, come da mandato in calce al ricorso,
ricorrente
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rina Sarto e Leonardo Lironcurti, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato con i medesimi presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo alla via della Frezza n. 17 come da procura speciale con firma autenticata in data 2 settembre 1996 dal notaio Franco Lupo (rep. 27771).
resistente con procura
NONCHÉ Provincia Toscana dei Padri Scolopi -Istituto Calasanzio di Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Padre Dino Bravieri, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Fanfani e dall'avv. Piero Amenta, come da mandato a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Amenta in Roma alla via Monte Zebio n.37.
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze in data 21 giugno - 5 luglio 1995, n.344/95, n.113/95;
udita alla pubblica udienza del 14 gennaio 1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor OS IS, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Provincia Toscana dei Padri Scolopi, presso l'Istituto Calasanzio di Empoli, in qualità di ripetitore pomeridiano di matematica ed addetto al refettorio dal 1 ottobre 1979 al 30 settembre 1985 e dal 23 febbraio 1987 al 22 febbraio 1992, prestando l'orario 13 - 19 per cinque giorni alla settimana, esponeva che la propria posizione assicurativa non era stata regolarizzata in relazione al primo periodo, ed agiva nei confronti dell'INPS, chiedendone la condanna a provvedere alla regolarizzazione assicurativa per il periodo 1 ottobre 1979 - 30 settembre 1985, in qualità di impiegato alle dipendenze della Provincia Toscana dei Padri Scolopi.
Si costituiva l'INPS, rilevando anzitutto che la regolarizzazione assicurativa richiedeva preliminarmente l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo per cui è causa, e chiedendo dunque l'integrazione del contraddittorio con i Padri Scolopi.
Nel merito l'INPS ricordava che il ricorrente aveva già convenuto in giudizio gli Scolopi, per sentir dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma aveva poi conciliato la causa, pattuendo con i convenuti l'assunzione per cinque anni (il secondo dei periodi lavorativi di cui alla premessa del ricorso) al fine di conseguire il requisito contributivo necessario per la pensione d'invalidità.
L'INPS contestava comunque la sussistenza del dedotto rapporto e rilevava le numerose incongruenze ed imprecisioni contenute nel ricorso, le cui conclusioni, tra l'altro, non coincidevano con le premesse;
ne chiedeva dunque la integrale reiezione, ovvero la declaratoria di nullità.
Chiamata in causa, la Provincia dei Padri Scolopi contestava il rapporto di lavoro subordinato, ricordando le precedenti vicende processuali, ed in particolare il tenore della conciliazione raggiunta tra le parti.
Detta chiamata in causa eccepiva inoltre la prescrizione del diritto all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, e comunque rilevava l'infondatezza della prospettazione del IS, non senza avere anch'essa evidenziato le contraddizioni del ricorso. Con sentenza in data 28 novembre - 5 dicembre 1994 il Pretore di Firenze dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Osservava il Pretore che, come aveva esattamente notato l'INPS, la regolarizzazione contributiva in questione presupponeva necessariamente l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
che tale accertamento non poteva se non avvenire nei confronti degli Scolopi, che risultavano contraddittori necessari, in quanto direttamente interessati al rapporto stesso come parti del medesimo, e destinatari delle conseguenze economiche di tale regolarizzazione, che, direttamente o indirettamente (cioè per via di recupero diretto da parte dell'INPS della contribuzione dovuta dagli Scolopi, o per via risarcitoria, ove tale recupero fosse impossibile, ed il IL dovesse versare all'INPS la riserva matematica necessaria a coprire il periodo non assicurato), si sarebbe riversata con certezza su di loro.
La sentenza in altre parole, secondo il Pretore, non poteva essere emessa, se al giudizio non partecipavano anche gli Scolopi, e che per tale motivo era stata accolta la richiesta della loro chiamata in causa.
Nel merito il primo giudice riteneva che l'inammissibilità della domanda discendesse dall'avere il IS concluso una conciliazione giudiziale in data 19 gennaio 1987, con la quale, fra l'altro, il predetto rinunziava alle pretese azionate con ricorso depositato in data 14 luglio 1986, fra le quali quella appunto diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato presso detta Provincia Toscana, prestato dal 1 ottobre 1963 alla data di deposito del ricorso (14 luglio 1986).
Il Pretore considerava pertanto che tale conciliazione della precedente causa tra il IL e la Provincia Toscana Padri Scolopi conteneva espresse ed inequivocabili rinunzie ostative, dal punto di vista della carenza dell'interesse ad agire, anche alla domanda proposta nei confronti dell'INPS, il quale, costituendosi, aveva eccepito esso stesso l'impossibilità di accertare quel rapporto per l'intervenuta transazione e comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Provincia Toscana dei Padri Scolopi.
Con ricorso depositato in data 13 marzo 1995 il signor IS impugnava la decisione pretorile, chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento dell'originaria domanda, con il favore delle spese dei due gradi, previa ammissione ed assunzione di prove testimoniali articolate sulla base di capitoli riguardanti l'esistenza, la durata e le modalità del predetto rapporto di lavoro.
Si costituiva l'appellata Provincia Toscana dei Padre Scolopi, resistendo e concludendo per la reiezione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante e quindi del gravame.
Con sentenza in data 21 giugno - 5 luglio 1995 il Tribunale di Firenze respingeva l'appello e compensava interamente tra le parti le spese del grado.
Osservava il Tribunale che l'originaria domanda doveva essere considerata inammissibile, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal Pretore;
che, in particolare l'inammissibilità della domanda - che eliminava l'indagine sul merito della pretesa - derivava dalla carenza di legittimazione passiva dell'INPS. Rispetto a questo, secondo il Tribunale, il lavoratore che assuma la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato, generante l'obbligatorietà delle contribuzioni assicurative, può esercitare soltanto azioni amministrative di sollecitazione ed impulso al controllo della necessità e/o regolarità delle contribuzioni spettanti all'Ente, mentre la relativa pretesa al versamento può essere diretta esclusivamente nei confronti del datore di lavoro, posto che solo rispetto a questo soggetto esiste un rapporto giuridico obbligatorio in base al quale far valere le pretese e gli obblighi assicurativi;
altro e distinto rapporto giuridico è quello che si instaura fra datore di lavoro ed INPS.
Osservava il Tribunale che, nella fattispecie, il diritto ad ottenere l'adempimento di eventuali obblighi contributivi era stato azionato nei confronti dell'INPS, che non era soggetto passivo di un'obbligazione verso il lavoratore e che poteva al più essere stimolato dal medesimo all'esercizio di un'autonoma azione verso il datore di lavoro, di cui si assumeva l'inadempienza; che l'INPS, peraltro, costituendosi, non aveva spiegato in sede riconvenzionale alcuna domanda rispetto al datore di lavoro, deducendo esso stesso l'inesistenza di ragioni di credito;
che, in ordine alla questione controversa, andava aggiunto che nessuna valenza poteva spiegare l'intervento in giudizio del datore di lavoro in veste di legittimo contraddittore necessario, giacché tale partecipazione non influiva sull'esito di una domanda fin dall'origine mal posta, essendo diretta verso un soggetto sfornito di legittimazione passiva. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 luglio 1996, il signor OS IS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
La Provincia Toscana dei Padri Scolopi ha resistito con tempestivo controricorso.
L'INPS ha depositato solo procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 99, 110, 106, 107 e 420 c.p.c.,
il ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto infondato l'appello, perché la domanda era stata fin dall'inizio proposta contro soggetto privo di legittimazione passiva, e che l'intervento del terzo era improduttivo di effetti, perché il convenuto INPS non aveva formulato nei confronti dello stesso alcuna domanda di credito.
Ma, a parere del ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto che, come ritenuto da questa Corte Suprema, qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva, attribuendo la legittimazione ad altro soggetto, può profilarsi l'opportunità di far intervenire, in primo grado, il terzo nel processo, affinché la pronunzia possa valere anche nei suoi confronti, e l'opportunità di ordinare l'intervento in causa del terzo in base all'art. 107 c.p.c. rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado (e tale deve intendersi l'intervento disposto in assenza di domanda di garanzia propria od impropria); l'esercizio del potere relativo non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello ne' da parte della Corte di Cassazione.
Deduce poi il ricorrente che, una volta ritenuta l'opportunità dell'integrazione del contraddittorio da parte del Pretore - per verificare chi fosse il reale soggetto passivo della pretesa attrice -, il Tribunale, essendosi instaurato correttamente il contraddittorio, non avrebbe potuto non esaminare la domanda anche nei confronti del reale legittimato al processo, cioè dell'intervenuto, previa ammissione della prova.
Invero con l'istituto della chiamata in causa si realizzano la concentrazione e l'economia processuale, alle quali deve essere improntato, in particolare, il processo del lavoro, evitando di agire in giudizio una seconda volta contro il reale obbligato alla prestazione dedotta in giudizio.
Osserva la Corte che deve essere pregiudizialmente verificata l'integrità del contraddittorio in grado di appello. Invero, come risulta dalla narrativa di cui sopra, il Pretore ha ritenuto sussistere un rapporto di litisconsorzio necessario tra INPS, lavoratore e datore di lavoro - ed in relazione al quale è stata disposta, ed è avvenuta, la chiamata in causa della Provincia Toscana dei Padri Scolopi-.
E, sull'affermata qualità di contraddittore necessario di questa, costituente antecedente logico della decisione, non è stata proposta alcuna impugnazione.
Sta di fatto, però, che a fronte del ritenuto litisconsorzio necessario - da parte del Pretore - tra tutte le parti presenti in primo grado, la sentenza impugnata ha omesso di indicare l'INPS tra le parti del processo di appello.
Ma, trattandosi di vizio "in procedendo", è consentito a questa Corte l'esame diretto degli atti.
E dall'esame di tali atti emerge che, nonostante la mancata indicazione dell'INPS nell'epigrafe della sentenza, questo è stato parte nel giudizio di appello, essendo stato convenuto in detto giudizio dal ricorrente signor OS IS (v. pag. 6 atto di appello), risulta indicato tra le parti di tale giudizio, sia pure senza indicazione di difensore (v. verbale di udienza del Tribunale del 21 giugno 1995), e, soprattutto, risulta indicato tra le parti, nei confronti delle quali il Tribunale ha pronunziato, dal dispositivo della sentenza, letto in udienza dal Presidente (v. predetto dispositivo in pari data 21 giugno 1995).
L'omessa indicazione dell'INPS nell'epigrafe della sentenza impugnata è pertanto una mera omissione materiale, non incidente sull'integrità del contraddittorio in grado di appello. Essa va pertanto corretta nella sede competente, non essendo consentita nel giudizio di legittimità.
Tanto premesso su questa questione pregiudiziale, e, non impedendo, pertanto, essa l'esame del merito del ricorso, osserva la Corte che il ricorso è infondato, ed al limite dell'ammissibilità. In realtà, con il ricorso per cassazione, il sig. IS riprende il discorso della possibilità della condanna del datore al pagamento dei contributi, sulla base del principio, denegato dal Tribunale, che la chiamata in causa del datore di lavoro comportava l'estensione della domanda anche nei confronti di questo. Il Tribunale ha infatti escluso che, in mancanza di una domanda riconvenzionale dell'INPS nei confronti del datore di lavoro, la domanda di condanna al pagamento dei contributi potesse ritenersi estesa al datore di lavoro.
Pur dovendosi correggere, sulla questione, la decisione impugnata, la medesima va peraltro confermata, in quanto non va cassata la sentenza erroneamente motivata in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto;
ed in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione (art. 384, 2 comma c.p.c.). E non vi è dubbio che la sentenza sulla questione vada corretta, essendo "jus receptum" che, con la chiamata in causa del terzo, la domanda si intende estesa al medesimo, allorché non consti una diversa volontà della parte (e non è pertanto necessaria alcuna domanda rinconvenzionale del convenuto per estendere al terzo la domanda del ricorrente.
Ciò detto, si osserva peraltro che, in relazione all'appello proposto dal lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, la statuizione del Pretore - rispetto alla domanda proposta contro quest'ultimo per la condanna al pagamento di contributi assicurativi, proprio in virtù dell'automatica estensione della domanda al terzo chiamato, alla stregua di quanto assume il ricorrente - era passata in giudicato, in quanto il Pretore aveva, quanto meno implicitamente, ritenuta inammissibile la domanda proposta dal ricorrente anche nei confronti del datore di lavoro, soprattutto in conseguenza della configurabile validità della intervenuta transazione tra le parti, sotto il profilo dell'ampia rinuncia del primo ad ogni pretesa verso il secondo, mai oggetto di contestazione nell'attuale giudizio.
Infatti, nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore non aveva proposto alcun appello, e nel convenire in giudizio l'INPS, aveva notificato l'atto di appello "anche" alla Provincia Toscana dei Padri Scolopi, formulando richieste solo nei confronti dell'INPS, come emerge dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello. Invero le conclusioni del lavoratore erano così formulate: "In completa riforma della sentenza n. 1433/94 del Giudice del Lavoro della Pretura di Firenze, dichiarare tenuto e quindi condannare per i titoli di cui in narrativa l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS a provvedere alla regolarizzazione assicurativa del sig. OS IS ... per il periodo di lavoro dall'1.10.1979 al 30.9.85 in qualità d'impiegato ... alle dipendenze della Provincia Toscana dei Padri Scolopi...".
E dunque la statuizione pretorile predetta era passata in giudicato nei confronti del datore di lavoro in ordine all'inammissibilità della condanna di questo al pagamento dei contributi assicurativi (domanda di condanna che, ripetesi, era da ritenersi estesa al datore di lavoro, a seguito della chiamata in causa di esso terzo). E ciò, a parte la questione, se la mancata proposizione dell'appello nei confronti del datore di lavoro, in relazione alla domanda proposta contro di questo, avesse comportato l'inammissibilità del gravame, relativo alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del IS, anche nei confronti dell'INPS, considerato che l'indipendenza dei due rapporti - di lavoro e previdenziale - cessa allorché entrambe le parti (INPS e datore di lavoro) siano presenti in causa, di tal che la decisione investe inevitabilmente entrambi i rapporti.
Va poi osservato che, in questa sede, nessuna censura viene rivolta, avverso la sentenza impugnata, nei confronti dell'INPS. Nella specie si lamenta invece solo la mancata condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi, laddove nei confronti di questo, come si è detto, la statuizione pretorile non era stata impugnata (con conseguente giudicato).
D'altronde il giudicato interno è rilevabile di ufficio, di tal che la Corte deve limitarsi a correggere ed integrare la motivazione del Tribunale, non solo in ordine all'erroneo principio affermato dal Tribunale in relazione all'estensione della domanda al terzo, ma anche in ordine al rilevato passaggio in giudicato della predetta statuizione pretorile nei confronti del datore di lavoro. Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata, così integrata e corretta, va dunque confermata, essendo conforme a diritto, ed essendo del tutto non riproponibili le questioni volte a rimettere in discussione la possibilità di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come da dispositivo. Nulla per le spese va invece disposto nei confronti dell'INPS, che ha depositato solo procura speciale e non ha partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente Provincia Toscana dei Padri Scolopi - Istituto Calasanzio di Empoli, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire .15.000.oltre lire 3.000.000=per onorario difensivo. Nulla per le spese nei confronti dell'INPS.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 1999.