Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del 2008 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge per alcuni gravi reati e segnatamente per i soggetti condannati in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990 - si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale. Spetta al richiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010 - idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo restando che nell'ambito della ponderazione effettuata dal giudice non vi è automatismo quanto agli effetti dell'eventuale revoca giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ad origine o essere, per contro, sopravvenuta, con la conseguenza che occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al momento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 21/12/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1752
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 9047/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
1) AO RG N. IL 02/09/1939;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C/;
avverso l'ordinanza n. 2166/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 28/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano, con atto in data 21 ottobre 2008, ha revocato il provvedimento del 4 aprile 1996 col quale TI IO è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento è stato adottato a seguito della normativa di cui alla L. 24 luglio 2008 n. 125 che, per le persone come l'imputato, già condannate per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80, ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge. Si è considerato che la pronunzia di condanna in ordine a tale illecito è divenuta irrevocabile nel febbraio dell'anno 2002;
che la nuova normativa non detta alcuna disciplina intertemporale;
che, trattandosi di norma di carattere processuale, vige il principio tempus regit actum;
che la nuova disposizione determina una ragione sopravvenuta di insussistenza delle condizioni reddituali compatibili con la fruizione del beneficio;
che, conseguentemente, va disposta la revoca con efficacia retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
A seguito dell'opposizione dell'interessato lo stesso Tribunale di Milano ha disposto che la revoca abbia effetto dalla data di entrata in vigore della nuova normativa e quindi dal 28 luglio 2008. Si è affermato che tale normativa deve essere coordinata con i principi dell'ordinamento ed in particolare con l'art. 11 preleggi, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire. Ne consegue che, essendo stata introdotta una presunzione legale, essa opera soltanto dal momento dell'ingresso della nuova normativa, a partire dal quale sono venute meno le condizioni di legge previste per la fruizione del beneficio. Si aggiunge conclusivamente che il giudice, ai fini della valutazione della capacità reddituale anche da attività illecite, può avvalersi di presunzioni semplici che, peraltro, devono essere prese in esame in concreto e che sono comunque estranee all'ambito della procedura impugnatoria.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 114, comma 2, che prevede che la revoca d'ufficio abbia efficacia retroattiva.
3. Il ricorso è fondato nei termini che saranno esposti in appresso. Occorre preliminarmente rammentare che, nell'anno 2005, il D.P.R. n.115 del 2002, art. 112 è stato novellato ed è stata introdotta la previsione del potere di revoca officiosa per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, è stato sostituito l'art. 112, lett. d), prevedendo esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato;
nonché l'art. 113, comma 1, disponendo che "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, lett. d), comma 1, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97". Da una lettura coordinata di tali norme emerge, dunque, che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca" e dunque sulla richiesta formulata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 112, lett. D); e non, invece, quando la revoca avviene d' ufficio da parte del giudice. In tale ultimo caso, l'atto di revoca deve essere gravato col ricorso in opposizione.
Per quel che qui maggiormente interesse, occorre rimarcare che, come questa Corte suprema ha già avuto modo di chiarire (Cass. 4^, 29/4/2010, Rv. 247546), la novella del 2005 ha introdotto un generale potere di revoca dell'atto di ammissione al patrocinio, sia d'ufficio che su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Tale potere trova applicazione nell'ambito di tutte le controversie decise dopo l'entrata in vigore della riforma del 2005. Infatti, a ben vedere, la novella non ridefinisce i requisiti ed i criteri che fondano il diritto alla fruizione del beneficio in questione;
ma si limita a regolare le modalità del controllo sull'esistenza di tali requisiti, e la relativa procedura, consentendo al giudice, in ogni tempo, di verificare la genetica esistenza delie condizioni per la fruizione del patrocinio gratuito. Dunque, muta la regolazione della procedura;
e tale mutamento si applica a tutte le situazioni pendenti in base al principio tempus regit actum. Tale situazione non vulnera retroattivamente un diritto legittimamente acquisito, poiché, come si è accennato, i requisiti di legge per la fruizione dell'istituto non sono stati mutati. Occorre inoltre aggiungere che il tenore letterale dell'art. 112, lett. d) non lascia adito a dubbi sull'autonomo potere di revoca del giudice quando risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito. Va pure considerato che, ai fini della determinazione reddituale, occorre fare riferimento a tutti i redditi, compresi quelli derivanti da attività illecite. L'art. 96 del ridetto D.P.R. n. 115 prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell'istanza deve ritenersi senz'altro possibile nell'ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte suprema è univoca nel senso che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. - come esplicitamente indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 30 marzo 1992- tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi. Si è pure affermato che tra i fatti significativi nel senso indicato possono senza dubbio assumere rilievo condotte illecite, come ad esempio l'attiva partecipazione, accertata con sentenza, ad un'associazione criminale dedita al commercio di sostanze stupefacenti.
Il quadro normativo è infine ulteriormente mutato per effetto della L. 24 luglio 2008, n. 125, che per le persone come l'Imputato già condannate per alcuni gravi illeciti, ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge. In assenza di specificazioni, tale nuova disciplina si applica a tutte le situazioni pendenti. Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 bis, nella parte in cui,
stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai "non abbienti", ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria. La Corte ha chiarito che "l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di "non abbienza", e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata "prova contraria", idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico- patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3". Per effetto di tale pronunzia la situazione appare non radicalmente dissimile da quella già sopra lumeggiata con riguardo alla utilizzabilità di presunzioni semplici desunte anche da condotte illecite accertate definitivamente. Ne discende che la normativa ha rilievo processuale, afferendo alle modalità per accertare il possesso dei requisiti reddituali di cui si discute;
e che trova quindi applicazione il principio "tempus regit actum": essa è cioè applicabile alle situazioni pendenti.
Occorre altresì considerare, infine, che la valutazione afferente all'atto di revoca attiene, come si è sopra esposto, alla mancanza dei requisiti, sia originaria che sopravvenuta.
Da tutto quanto sopra esposto discende che il giudice chiamato nella sede di merito a decidere circa la revoca in discussione è chiamato ad una valutazione che consente di utilizzare informazioni desunte dall'accettata attività criminale nei termini indicati dalla richiamata sentenza costituzionale n. 139. Nell'ambito di tale ponderazione non vi è automatismo quanto all'effetto ex tunc dell'eventuale revoca giacché, come ripetutamente esposto, la carenza dei requisiti reddituali potrà configurarsi ab origine o essere, per contro, sopravvenuta. Si tratterà dunque di appurare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al momento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca successiva.
A tale ponderazione è nel caso di specie chiamato il giudice dell'opposizione. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio ai fini di una nuova valutazione del caso alla luce dei principi sopra espressi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012