Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 6419
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Sentenza 21 dicembre 2011

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In tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del 2008 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge per alcuni gravi reati e segnatamente per i soggetti condannati in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990 - si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale. Spetta al richiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010 - idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo restando che nell'ambito della ponderazione effettuata dal giudice non vi è automatismo quanto agli effetti dell'eventuale revoca giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ad origine o essere, per contro, sopravvenuta, con la conseguenza che occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al momento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 6419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6419
    Data del deposito : 21 dicembre 2011

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