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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15671 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GULOB, IG DI LA MI nato il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE di ASSISE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Maurizio Greco, in difesa delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa che concludeva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni scritte e nota spese, udito l'Avv.CA Emilio Fiore, difensore delle parti civili CA NZ, Daniele MU, IT EL, IO NN, RI NN, US NN e IO NN, che chiedeva il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese, dichiarando di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 udito l'Avv. Michele Corropoli, in difesa di OB, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di assise di appello di Roma confermava la condanna all'ergastolo del ricorrente cui era contestato il reato previsto dall'art. 280 cod. pen. Si contestava al OB di avere agito per finalità di terrorismo, essendo stato mosso dall'intento di contrastare >, la missione internazionale operativa nel distretto afghano di Baia Murghab, attentando alla vita del personale militare italiano impegnato in tale attività; OB, utilizzando un'arma automatica, uccideva il OR GI CA NN e ledeva in modo grave OR GI CA NZ, colpendolo alla colonna vertebrale e cagionandone la paralisi dalla testa in giù. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512-bis, 526 cod. proc. pen): la condanna sarebbe basata sulle dichiarazioni di TT e AB, commilitoni del ricorrente, nei confronti dei quali non sarebbero state effettuate le opportune ricerche, per consentire la loro presenza in dibattimento;
la condanna sarebbe illegittima anche in relazione a quanto previsto dal diritto convenzionale, considerato che sarebbe basata, in modo esclusivo e determinante sulle dichiarazioni di testi non uditi in contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 280 cod. pen.): mancherebbe la prova della finalità terroristica dell'azione contestata;
contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe emerso invece che l'obiettivo del OB non sarebbe stato quello di intimidire lo Stato italiano, ma solo quello di porre in essere una rappresaglia, come emergerebbe dalla testimonianza del TA CA. Non sarebbe stato provato come il ricorrente possa avere interloquito con il Gahfoor, circostanza rilevante ai fini dell'inquadramento della finalità dell'azione, tenuto conto che i due erano di etnie diverse e parlavano dialetti differenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. L'utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio disciplinato dagli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pe . è stato oggetto di un rilevante intervento di interpretazione conformativa generato dalla necessità di adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella configurazione ad esse assegnata dalla Corte 2 europea dei diritti umani laddove concretizza le garanzie astrattamente previste dall'art. 6 della Convenzione. In materia non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che la Convenzione europea dei diritti umani come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di rango sovralegislativo, ma subcostituzionale: il giudice comune è tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo "conforme" alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad ogni strumento ermeneutico disponibile;
l'incidente di legittimità costituzionale è indicato come strumento residuale da utilizzare quando è impossibile la torsione interpretativa delle norme legislative (Corte cost. sentenza n. 80 del 2011),II ruolo della "norma" convenzionale, come emerge dalla mediazione giurisprudenziale della Corte europea, è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale che ha affermato che l'obbligo dell'interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di una interpretazione "consolidata" o di una sentenza pilota: «solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo [...] La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well- established case- law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (Corte cost. n. 49 del 2015). La Corte costituzionale ha anche indicato indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento ovvero « la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea;
gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo;
la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni;
la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera;
il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una "sentenza pilota" in senso stretto» (Corte cost. n. 49 del 2015). Dunque: non ogni sentenza 3 della Corte Edu genera l'obbligo di interpretazione adeguatrice, ma solo quelle che siano espressione di un diritto consolidato, che offra una ratio decidendí del diritto scrutinato non frutto di una elaborazione episodica, ma di un percorso interpretativo sedimentato e condiviso, se non addirittura avvallato dall'intervento di una pronuncia di Grande camera. 2.2. La natura di diritto consolidato deve essere senz'altro riconosciuta alle pronunce di Grande Camera che hanno chiarito l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione, e segnatamente alle sentenze pronunciate nei casi HE Al AW v. Regno IT (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e SC v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015): queste due decisioni hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) risulti bilanciato da "adeguate garanzie procedurali" così superando il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituivano l'elemento "decisivo e determinante" dell'accertamento di responsabilità (orientamento che aveva condotto la cassazione alla interpretazione conformativa espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198). Tale fonte di diritto - in parte di matrice giurisprudenziale - costituisce fonte sovraordinata alla legge che impone la interpretazione conformativa delle norme di rango legislativo e, in subordine, qualora l'adeguamento risulti impraticabile, l'onere di sollevare la questione di legittimità costituzionale. 2.3. Può dunque essere affermato che in aderenza alle indicazioni espresse dalla corte di Strasburgo con diritto che si ritiene consolidato nelle sentenze HE Al AW v. Regno IT (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwilì v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015) che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi degli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen. possano costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistita da "adeguate garanzie procedurali" individuabili nell'utilizzo di modi di raccolta della prova dichiarativa che ne garantiscano la genuinità dei contenuti, oltre che e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (in termini: Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771 ,). 2.3. Nel caso in esame le dichiarazioni predibattimentailitari afghani delle quali si contesta l'utilizzo risultano essere state rese da uomini che ricoprivano un ruolo istituzionale che si erano immediatamente messi a disposizione per testimoniare: dunque, non emergono circostanze idonee a far ritenere che si tratti di testimonianze non veridiche. A tale rilievo si aggiunge quello, invero decisivo, che le dichiarazioni contestate non risultano essere la fonte esclusiva e determinante della condanna. 4 Il giudice di primo grado - come rilevato dalla Corte territoriale - aveva infatti riportato numerose testimonianze rese in fase dibattimentale da numerosi militari presenti sul luogo del delitto che rendevano) convergenti, prive di contraddizioni e che ricostruivano la vicenda in maniera pacifica;
in questo contesto le dichiarazioni dei militari afghani non riassunte in contraddittorio rappresentano solo una conferma di quanto già emergeva dalle altre dichiarazioni testimoniali, invero autosufficienti (pag. 8 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo non è consentito in quanto non individua fratture logiche e manifeste decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della ritenuta sussistenza della finalità terroristica, ma si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una ineccepibile motivazione in ordine alla rilevazione dell'intento terroristico perseguito dal ricorrente rilevando come questi avesse agito improvvisamente di imprevedibilmente, approfittando di trovarsi nel medesimo avamposto dei soldati italiani, aggredendo tutto il contingente italiano e non solo una persona, il che rendeva evidente che l'intento fosse quello di intimidire la popolazione, allo scopo di costringere il governo italiano e le forze della coalizione NATO a ritirare le truppe della missione di pace, così da riprendere il controllo dei territorio (pag. 12 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione prova di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: - dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida, tenuto conto dei parametri di legge vigenti per ciascuna in complessivi euro 5 millesettecentocinquantacinque/00, oltre accessori di legge;
- dalle parti civili NZ CA, MU DA, EL IT, NN IO, NN RI, NN US, NN IO, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: - dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida per ciascuna in complessivi euro millesettecentocinquantacinque/00, oltre accessori di legge;
- dalle parti civili NZ CA, MU DA, EL IT, NN IO, NN RI, NN US, NN IO, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Maurizio Greco, in difesa delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa che concludeva per il rigetto del ricorso e depositava conclusioni scritte e nota spese, udito l'Avv.CA Emilio Fiore, difensore delle parti civili CA NZ, Daniele MU, IT EL, IO NN, RI NN, US NN e IO NN, che chiedeva il rigetto del ricorso e depositava conclusioni e nota spese, dichiarando di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15671 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 udito l'Avv. Michele Corropoli, in difesa di OB, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di assise di appello di Roma confermava la condanna all'ergastolo del ricorrente cui era contestato il reato previsto dall'art. 280 cod. pen. Si contestava al OB di avere agito per finalità di terrorismo, essendo stato mosso dall'intento di contrastare >, la missione internazionale operativa nel distretto afghano di Baia Murghab, attentando alla vita del personale militare italiano impegnato in tale attività; OB, utilizzando un'arma automatica, uccideva il OR GI CA NN e ledeva in modo grave OR GI CA NZ, colpendolo alla colonna vertebrale e cagionandone la paralisi dalla testa in giù. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512-bis, 526 cod. proc. pen): la condanna sarebbe basata sulle dichiarazioni di TT e AB, commilitoni del ricorrente, nei confronti dei quali non sarebbero state effettuate le opportune ricerche, per consentire la loro presenza in dibattimento;
la condanna sarebbe illegittima anche in relazione a quanto previsto dal diritto convenzionale, considerato che sarebbe basata, in modo esclusivo e determinante sulle dichiarazioni di testi non uditi in contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 280 cod. pen.): mancherebbe la prova della finalità terroristica dell'azione contestata;
contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe emerso invece che l'obiettivo del OB non sarebbe stato quello di intimidire lo Stato italiano, ma solo quello di porre in essere una rappresaglia, come emergerebbe dalla testimonianza del TA CA. Non sarebbe stato provato come il ricorrente possa avere interloquito con il Gahfoor, circostanza rilevante ai fini dell'inquadramento della finalità dell'azione, tenuto conto che i due erano di etnie diverse e parlavano dialetti differenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. L'utilizzo a fini di prova delle dichiarazioni non assunte in contraddittorio disciplinato dagli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pe . è stato oggetto di un rilevante intervento di interpretazione conformativa generato dalla necessità di adeguare le garanzie interne a quelle convenzionali, nella configurazione ad esse assegnata dalla Corte 2 europea dei diritti umani laddove concretizza le garanzie astrattamente previste dall'art. 6 della Convenzione. In materia non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che la Convenzione europea dei diritti umani come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo assurge a fonte del diritto interno di rango sovralegislativo, ma subcostituzionale: il giudice comune è tenuto ad interpretare la legislazione interna in modo "conforme" alla ratio decidendi del giudice convenzionale, facendo ricorso ad ogni strumento ermeneutico disponibile;
l'incidente di legittimità costituzionale è indicato come strumento residuale da utilizzare quando è impossibile la torsione interpretativa delle norme legislative (Corte cost. sentenza n. 80 del 2011),II ruolo della "norma" convenzionale, come emerge dalla mediazione giurisprudenziale della Corte europea, è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale che ha affermato che l'obbligo dell'interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di una interpretazione "consolidata" o di una sentenza pilota: «solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo [...] La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well- established case- law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (Corte cost. n. 49 del 2015). La Corte costituzionale ha anche indicato indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento ovvero « la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea;
gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo;
la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni;
la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera;
il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una "sentenza pilota" in senso stretto» (Corte cost. n. 49 del 2015). Dunque: non ogni sentenza 3 della Corte Edu genera l'obbligo di interpretazione adeguatrice, ma solo quelle che siano espressione di un diritto consolidato, che offra una ratio decidendí del diritto scrutinato non frutto di una elaborazione episodica, ma di un percorso interpretativo sedimentato e condiviso, se non addirittura avvallato dall'intervento di una pronuncia di Grande camera. 2.2. La natura di diritto consolidato deve essere senz'altro riconosciuta alle pronunce di Grande Camera che hanno chiarito l'estensione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione, e segnatamente alle sentenze pronunciate nei casi HE Al AW v. Regno IT (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e SC v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015): queste due decisioni hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) risulti bilanciato da "adeguate garanzie procedurali" così superando il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo che riteneva non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari che costituivano l'elemento "decisivo e determinante" dell'accertamento di responsabilità (orientamento che aveva condotto la cassazione alla interpretazione conformativa espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198). Tale fonte di diritto - in parte di matrice giurisprudenziale - costituisce fonte sovraordinata alla legge che impone la interpretazione conformativa delle norme di rango legislativo e, in subordine, qualora l'adeguamento risulti impraticabile, l'onere di sollevare la questione di legittimità costituzionale. 2.3. Può dunque essere affermato che in aderenza alle indicazioni espresse dalla corte di Strasburgo con diritto che si ritiene consolidato nelle sentenze HE Al AW v. Regno IT (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011) e Schatschaschwilì v. Germania (Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015) che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi degli artt. 512 e 512 bis cod. proc. pen. possano costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistita da "adeguate garanzie procedurali" individuabili nell'utilizzo di modi di raccolta della prova dichiarativa che ne garantiscano la genuinità dei contenuti, oltre che e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (in termini: Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771 ,). 2.3. Nel caso in esame le dichiarazioni predibattimentailitari afghani delle quali si contesta l'utilizzo risultano essere state rese da uomini che ricoprivano un ruolo istituzionale che si erano immediatamente messi a disposizione per testimoniare: dunque, non emergono circostanze idonee a far ritenere che si tratti di testimonianze non veridiche. A tale rilievo si aggiunge quello, invero decisivo, che le dichiarazioni contestate non risultano essere la fonte esclusiva e determinante della condanna. 4 Il giudice di primo grado - come rilevato dalla Corte territoriale - aveva infatti riportato numerose testimonianze rese in fase dibattimentale da numerosi militari presenti sul luogo del delitto che rendevano) convergenti, prive di contraddizioni e che ricostruivano la vicenda in maniera pacifica;
in questo contesto le dichiarazioni dei militari afghani non riassunte in contraddittorio rappresentano solo una conferma di quanto già emergeva dalle altre dichiarazioni testimoniali, invero autosufficienti (pag. 8 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo non è consentito in quanto non individua fratture logiche e manifeste decisive del percorso motivazionale posto a fondamento della ritenuta sussistenza della finalità terroristica, ma si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una ineccepibile motivazione in ordine alla rilevazione dell'intento terroristico perseguito dal ricorrente rilevando come questi avesse agito improvvisamente di imprevedibilmente, approfittando di trovarsi nel medesimo avamposto dei soldati italiani, aggredendo tutto il contingente italiano e non solo una persona, il che rendeva evidente che l'intento fosse quello di intimidire la popolazione, allo scopo di costringere il governo italiano e le forze della coalizione NATO a ritirare le truppe della missione di pace, così da riprendere il controllo dei territorio (pag. 12 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione prova di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: - dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida, tenuto conto dei parametri di legge vigenti per ciascuna in complessivi euro 5 millesettecentocinquantacinque/00, oltre accessori di legge;
- dalle parti civili NZ CA, MU DA, EL IT, NN IO, NN RI, NN US, NN IO, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio: - dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida per ciascuna in complessivi euro millesettecentocinquantacinque/00, oltre accessori di legge;
- dalle parti civili NZ CA, MU DA, EL IT, NN IO, NN RI, NN US, NN IO, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 L'estensore Il Presi ente