CASS
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7981 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 23 gennaio 2026 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Licci;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di IA NO all'Autorità giudiziaria dell'US, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 23 dicembre 2025 al fine di procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio di denaro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7981 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/02/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione IA NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'inosservanza degli artt. 7 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al reato di falsificazione di moneta. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito della doppia punibilità, omettendo di effettuare la preliminare verifica sulla configurabilità del reato secondo la legge italiana a fronte della specifica deduzione da parte della difesa della ricorrenza, nel caso di specie, di una ipotesi di "falso grossolano", inidoneo a ledere la fede pubblica. L'argomento speso sul punto dalla Corte di appello, secondo il quale tale verifica atterrebbe all'accertamento in concreto dei fatti, si risolve nell'abdicazione al dovere di verificare la doppia punibilità imposto all'Autorità giudiziaria italiana. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello pur avendo dato atto che una parte del fatto è stata commesso sul territorio italiano, in quanto la consegna del denaro falsificato si sarebbe verificata a Milano, ha ritenuto di non poter esercitare tale facoltà di rifiuto sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale eccessivamente restrittiva, secondo cui tale motivo di rifiuto richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, valorizzando sul punto l'esito negativo dell'accertamento effettuato presso la Procura della Repubblica di Milano circa la pendenza di un procedimento per i medesimi fatti. La motivazione della Corte di appello è sul punto manifestamente illogica non solo perché, come verificato dal difensore, presso la Procura di Milano risulta l'iscrizione di un procedimento penale (recante n. 2799/26 RGNR) per fatti la cui identità deve essere accertata dalla Corte territoriale, ma anche perché l'art. 18-bis, comma 1, lett. a) I. cit. non presuppone l'esistenza di un procedimento già iscritto, ma è proprio lo strumento attraverso il quale la Corte d'Appello, riconoscendo il preminente interesse nazionale, consente all'autorità giudiziaria italiana (nella specie, la Procura della Repubblica di Milano) di esercitare l'azione penale. 3. Con memoria del 19/02/2026 l'Avv. David Maria Russo ha depositato attestazione ex art. 335 cod. proc. pen. relativa alla iscrizione presso la Procura della Repubblica di Milano in data 27/01/2026 del procedimento penale n. 2799/2026 RGNR a carico di IA NO per il reato di cui all'art. 640 2 cod. pen. insistendo, anche alla luce della documentazione depositata, per raccoglimento dei motivi di ricorso. 4. Si dà atto che l'udienza originariamente fissata per il giorno 25/02/2026 è stata rifissata, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, all'udienza odierna, previo avviso comunicato via PEC al medesimo difensore il giorno 20/02/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché manifestamente infondati. 2. Con riferimento alla censura di assenza della doppia punibilità ne va rilevata in via preliminare l'improponibilità. Va premesso che "In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22/04/2005, n. 69, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno" (Sez. 6, Sentenza n. 2059 del 16/01/2018, Rv. 272137- 01). A tale principio si è attenuta la Corte territoriale che, rilevato che il fatto di falsificazione di monete è previsto come reato anche nell'ordinamento italiano ed è punito con pena della durata massima non inferiore a dodici mesi, come richiesto dall'art. 7, comma 3, I. 69/2005, ha correttamente escluso, quanto alla prospettata ricorrenza di un falso grossolano, che la relativa valutazione rientrasse nell'ambito cognitivo di competenza, involgendo propriamente una questione riguardante il processo di merito dinanzi all'autorità giudiziaria austriaca (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 775 del 8/01/2019, non massimata). Tanto premesso, va rilevato che il ricorrente, con il pretesto di evocare una presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito cautelare da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen. quanto dall'impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza esclusiva dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'emissione del mandato, nel caso di specie l'US (si veda, riguardo al prospettato difetto del requisito della doppia 3 punibilità in presenza di un c.d. falso grossolano, Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, non massimata). In ogni caso si tratta di censura generica, risolvendosi l'affermazione della riconoscibilità ictu °cui/ della contraffazione delle banconote in una mera allegazione priva di riscontro, allo stato inidonea a mettere in discussione il rispetto del principio della doppia incriminazione. 3. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. Premessa la non deducibilità, in questa sede, della censura di illogicità della motivazione, preclusa dal disposto dell'art. 22, comma 1, I. 69/2005, va rilevata la manifesta infondatezza del denunciato vizio di violazione di legge. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Rv. 286876-01). Il vizio denunciato, peraltro, non sussiste. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.). Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02). Si è così affermato che "In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non ostativo alla consegna il fatto che il destinatario del mandato, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte 4 di appello, avesse presentato un'autodenuncia per lo stesso fatto, con conseguente iscrizione di notizia di reato in epoca successiva al momento in cui il mandato era stato ricevuto dall'Autorità nazionale). (Sez. 6, Sentenza n. 20539 del 24/05/2022 Rv. 283600-01) Nel caso di specie, al momento dell'emissione del M.A.E. non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, né rileva, in senso contrario, l'iscrizione del procedimento penale 2799/2026 RGNR a carico di IA NO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., documentata dal difensore con la nota ex art. 335 cod. proc. pen. depositata unitamente alla memoria. Premessa la genericità dell'allegazione secondo la quale tale procedimento riguarderebbe i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, va ribadito che la sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna va valutata al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicché solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali. Nel caso di specie dallo stesso ricorso emerge che il procedimento penale è stato iscritto in data 27/01/2026 e, dunque, in epoca successiva alla emissione del mandato di arresto. 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 26/02/2026
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Licci;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di IA NO all'Autorità giudiziaria dell'US, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 23 dicembre 2025 al fine di procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio di denaro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7981 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/02/2026 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione IA NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'inosservanza degli artt. 7 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al reato di falsificazione di moneta. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito della doppia punibilità, omettendo di effettuare la preliminare verifica sulla configurabilità del reato secondo la legge italiana a fronte della specifica deduzione da parte della difesa della ricorrenza, nel caso di specie, di una ipotesi di "falso grossolano", inidoneo a ledere la fede pubblica. L'argomento speso sul punto dalla Corte di appello, secondo il quale tale verifica atterrebbe all'accertamento in concreto dei fatti, si risolve nell'abdicazione al dovere di verificare la doppia punibilità imposto all'Autorità giudiziaria italiana. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello pur avendo dato atto che una parte del fatto è stata commesso sul territorio italiano, in quanto la consegna del denaro falsificato si sarebbe verificata a Milano, ha ritenuto di non poter esercitare tale facoltà di rifiuto sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale eccessivamente restrittiva, secondo cui tale motivo di rifiuto richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, valorizzando sul punto l'esito negativo dell'accertamento effettuato presso la Procura della Repubblica di Milano circa la pendenza di un procedimento per i medesimi fatti. La motivazione della Corte di appello è sul punto manifestamente illogica non solo perché, come verificato dal difensore, presso la Procura di Milano risulta l'iscrizione di un procedimento penale (recante n. 2799/26 RGNR) per fatti la cui identità deve essere accertata dalla Corte territoriale, ma anche perché l'art. 18-bis, comma 1, lett. a) I. cit. non presuppone l'esistenza di un procedimento già iscritto, ma è proprio lo strumento attraverso il quale la Corte d'Appello, riconoscendo il preminente interesse nazionale, consente all'autorità giudiziaria italiana (nella specie, la Procura della Repubblica di Milano) di esercitare l'azione penale. 3. Con memoria del 19/02/2026 l'Avv. David Maria Russo ha depositato attestazione ex art. 335 cod. proc. pen. relativa alla iscrizione presso la Procura della Repubblica di Milano in data 27/01/2026 del procedimento penale n. 2799/2026 RGNR a carico di IA NO per il reato di cui all'art. 640 2 cod. pen. insistendo, anche alla luce della documentazione depositata, per raccoglimento dei motivi di ricorso. 4. Si dà atto che l'udienza originariamente fissata per il giorno 25/02/2026 è stata rifissata, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, all'udienza odierna, previo avviso comunicato via PEC al medesimo difensore il giorno 20/02/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché manifestamente infondati. 2. Con riferimento alla censura di assenza della doppia punibilità ne va rilevata in via preliminare l'improponibilità. Va premesso che "In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22/04/2005, n. 69, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno" (Sez. 6, Sentenza n. 2059 del 16/01/2018, Rv. 272137- 01). A tale principio si è attenuta la Corte territoriale che, rilevato che il fatto di falsificazione di monete è previsto come reato anche nell'ordinamento italiano ed è punito con pena della durata massima non inferiore a dodici mesi, come richiesto dall'art. 7, comma 3, I. 69/2005, ha correttamente escluso, quanto alla prospettata ricorrenza di un falso grossolano, che la relativa valutazione rientrasse nell'ambito cognitivo di competenza, involgendo propriamente una questione riguardante il processo di merito dinanzi all'autorità giudiziaria austriaca (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 775 del 8/01/2019, non massimata). Tanto premesso, va rilevato che il ricorrente, con il pretesto di evocare una presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, pretende una valutazione di stretto merito cautelare da parte di questa Corte di cassazione, preclusa tanto dalla limitazione prevista dall'art. 22, comma 1, dei casi di ricorso a quelli di cui all'art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen. quanto dall'impossibilità di svolgere in questa sede processuale apprezzamenti di spettanza esclusiva dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'emissione del mandato, nel caso di specie l'US (si veda, riguardo al prospettato difetto del requisito della doppia 3 punibilità in presenza di un c.d. falso grossolano, Sez. 6, n. 43 del 28/12/2023, dep. 2024, non massimata). In ogni caso si tratta di censura generica, risolvendosi l'affermazione della riconoscibilità ictu °cui/ della contraffazione delle banconote in una mera allegazione priva di riscontro, allo stato inidonea a mettere in discussione il rispetto del principio della doppia incriminazione. 3. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. Premessa la non deducibilità, in questa sede, della censura di illogicità della motivazione, preclusa dal disposto dell'art. 22, comma 1, I. 69/2005, va rilevata la manifesta infondatezza del denunciato vizio di violazione di legge. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale. (Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, Rv. 286876-01). Il vizio denunciato, peraltro, non sussiste. Per consolidata giurisprudenza, la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez.6, n. 27992 del 13/6/2018, Huseini, non mass.). Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti "già pendente" un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv.278197-02). Si è così affermato che "In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non ostativo alla consegna il fatto che il destinatario del mandato, nell'imminenza dell'udienza dinanzi alla Corte 4 di appello, avesse presentato un'autodenuncia per lo stesso fatto, con conseguente iscrizione di notizia di reato in epoca successiva al momento in cui il mandato era stato ricevuto dall'Autorità nazionale). (Sez. 6, Sentenza n. 20539 del 24/05/2022 Rv. 283600-01) Nel caso di specie, al momento dell'emissione del M.A.E. non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, né rileva, in senso contrario, l'iscrizione del procedimento penale 2799/2026 RGNR a carico di IA NO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., documentata dal difensore con la nota ex art. 335 cod. proc. pen. depositata unitamente alla memoria. Premessa la genericità dell'allegazione secondo la quale tale procedimento riguarderebbe i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, va ribadito che la sussistenza dell'elemento ostativo alla consegna va valutata al momento in cui la richiesta è stata ricevuta dall'autorità nazionale, sicché solo qualora il procedimento penale in Italia sia "già pendente" si pone l'effettiva esigenza di privilegiare l'attività svolta dagli organi nazionali. Nel caso di specie dallo stesso ricorso emerge che il procedimento penale è stato iscritto in data 27/01/2026 e, dunque, in epoca successiva alla emissione del mandato di arresto. 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 26/02/2026