Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7981
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Presunta inosservanza degli artt. 7 e 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione al reato di falsificazione di moneta (falso grossolano)

    La Corte ha ritenuto che la valutazione del "falso grossolano" attenga all'accertamento dei fatti di merito, di competenza dell'autorità giudiziaria straniera, e non rientri nell'ambito di verifica della doppia punibilità. La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto pretesa valutazione di stretto merito cautelare e generica.

  • Inammissibile
    Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b) della legge 22 aprile 2005, n. 69, e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura di illogicità della motivazione e manifestamente infondata la violazione di legge. Ha affermato che la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto è rimessa all'autorità giudiziaria italiana e che la pendenza di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna solo se risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale. Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto successivamente all'emissione del mandato di arresto europeo, rendendo ininfluente tale iscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7981
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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