Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Qualora, convalidato il fermo ed emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, gli atti pervengano, senza che vi sia stata una formale dichiarazione di incompetenza, al pubblico ministero presso il giudice competente a conoscere del procedimento e lo stesso pubblico ministero chieda ed ottenga dal proprio giudice per le indagini preliminari una nuova ordinanza custodiale, tale provvedimento non può in alcun modo essere ritenuto abnorme, trovando esso, anzi, piena giustificazione nel carattere provvisorio che, ai sensi dell'art.27 c.p.p., dev'essere attribuito alla prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 17272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17272 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. " SEVERO FI " N. 1800
3. " PIERO MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " NA NI " N. 42575/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 27-9-2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. CIANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. Alberto ROCCA e Patrizio SPINELLI;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame proposta dall'Ascione avverso quella del G.I.P., che l'8.9.2000 gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato per omicidio aggravato ex art 7 d.l. n. 52/1991. Rilevava preliminarmente il Tribunale l'infondatezza della tesi difensiva, che qualificava come abnorme il provvedimento impugnato, che faceva seguito a quello analogo del G.I.P. di Prato, il quale aveva convalidato il fermo dell'Ascione - disposto dal P.M. di Firenze - ed emesso misura custodiale;
la dedotta abnormità sarebbe derivata dalla mancata declaratoria formale di incompetenza da parte del giudice pratese (conseguente al radicamento della competenza presso il Tribunale distrettuale, in ragione della contestata aggravante), ma in effetti quel giudice era funzionalmente competente per la convalida e la susseguente misura coercitiva e correttamente, compiuti tali adempimenti, aveva trasmesso gli atti al P.M. del Tribunale di Prato, che li aveva poi inviati a Firenze. E il P.M. di questo Tribunale aveva piena facoltà di chiedere al proprio G.I.P. l'emissione del provvedimento cautelare oggi in discussione, posto che precedente ordinanza 19.6.2000 era stata dichiarata inefficace in sede di riesame, per violazione del disposto dell'art. 291 c.p.p.;
del resto, nessun danno era stato provocato dalla descritta situazione processuale all'Ascione, atteso che la decorrenza del termine di custodia cautelare restava fissata alla prima ordinanza. In punto di indizi, osservavano i giudici del riesame che una intercettazione ambientale, nella quale l'indagato parlava di una siepe, riconduceva al luogo del delitto;
la vittima, infatti, era stata assalita da persone che, scese da un'auto in sosta, si erano nascoste dietro una siepe. Tale auto, rubata a Montecatini, era a sua volta ricollegabile alla persona dell'Ascione, il quale di tale furto parlava in altra intercettazione;
e d'altra parte, a bordo era stata ritrovata una chiave fabbricata in zona nella quale risiedevano campani e uno di questi - VI VI, soprannominato LL - era menzionato proprio dall'Ascione del quale era coindagato. Ma poi, lo stesso indagato in altra intercettazione ambientale rivendicava l'omicidio in questione, specificandone anche il movente;
mentre non giovava alla sua posizione, come difensivamente prospettato, il contenuto di ulteriore intercettazione, nella quale l'Ascione parlava di tale delitto con tono distaccato, ma certo non deprecatorio di quanto era avvenuto. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'Ascione, che denunciava:
- col primo motivo di ricorso, abnormità dell'ordinanza custodiale. L'ordinanza del G.I.P. di Prato, che mai si era dichiarato incompetente, come invece avrebbe dovuto, era ancora efficace quando era stata pronunciata quella del G.I.P. di Firenze;
tale duplicazione era illegittima, ne' giovava l'argomento del Tribunale circa la mancanza di pregiudizio ricollegata alla decorrenza del termine di custodia cautelare, giacché era palese l'abnormità della situazione processuale;
- col secondo motivo, vizio della motivazione. Illogicamente l'accenno alla siepe ricollegava la persona dell'Ascione al delitto, in quanto suscettibile di innumerevoli altre interpretazioni;
mancava poi qualunque seria prova circa la identificabilità di un'auto rubata a Montecatini con quella usata per l'omicidio; nessuna concretezza aveva l'accenno alla chiave, mentre il contenuto della intercettazione da cui si ricavava la presa di distanza dell'Ascione dal delitto era stato illogicamente interpretato dal Tribunale. Quanto al movente, nulla coinvolgeva l'Ascione nei conflitti cui il provvedimento impugnato si riferiva. Infine, andava sottolineata la contraddittorietà del rifiuto opposto dal G.I.P. alla prosecuzione delle intercettazioni - motivato colla insussistenza di elementi - e la privazione della libertà a carico dell'Ascione.
Si chiedeva, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo, va rilevato che, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, è affetto dal vizio di abriormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, resulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
l'abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (si veda, da ultimo, Sez. Un. 31.1.2001, n. 6). Deve escludersi che l'ordinanza custodiale del G.I.P. di Prato fosse in tal modo qualificabile;
è vero, infatti, che colla sentenza 14.7.1999, n. 17, le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal G.I.P. competente per la convalida ha efficacia provvisoria, a norma dell'art. 27 c.p.p., disattendendo quindi l'orientamento (peraltro prevalente nelle singole Sezioni) della competenza funzionale di tale G.I.P. anche per l'emissione della misura cautelare, colla conseguente superfluità di una declaratoria di incompetenza, qui invece dichiarata necessaria, cogli ulteriori effetti dell'applicazione dell'art. 27 citato. Ma è proprio alla stregua di quest'ultima disposizione normativa che va esclusa non solo una abnormità dell'atto sotto il profilo strutturale (non essendo, evidentemente, estranea al sistema l'applicazione provvisoria di misura coercitiva, con restituzione degli atti al P.M., che poi provveda, come nella fattispecie, ex art 54 e. 1 c.p.p.), ma anche sotto il profilo funzionale, giacché la mancata declaratoria di incompetenza e, comunque, la mancata rinnovazione della misura nel termine di legge, non comporta certo la stasi del processo, bensì la semplice perdita di efficacia della misura stessa. Il che non elimina, poi, la facoltà del P.M. di chiederne nuova emissione al giudice competente, come in effetti accaduto nel caso in esame.
Inammissibile è anche il secondo motivo, il quale integra una censura in linea di fatto, avente ad oggetto la valutazione indiziaria;
questa Corte non è legittimata a sindacare il peso degli indizi o la loro concreta afferenza al quadro di responsabilità, bensì la correttezza logico-giuridica della valutazione da parte del giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre una critica che si limiti a svalutare la gravità degli indizi in chiave di prospettata logica alternativa. Nella fattispecie, il ragionamento del Tribunale del riesame non appare censurabile perché non si ravvisano manifeste illogicità argomentative, ne' può derivarsene l'esistenza da un raffronto col reale contenuto degli atti di riferimento, esulando tale scrutinio dai limiti istituzionali del giudizio di cassazione (cfr. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone e altri). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Si comunichi ai sensi dell'art. 94 c. 1 bis disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001