Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 17272
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Qualora, convalidato il fermo ed emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, gli atti pervengano, senza che vi sia stata una formale dichiarazione di incompetenza, al pubblico ministero presso il giudice competente a conoscere del procedimento e lo stesso pubblico ministero chieda ed ottenga dal proprio giudice per le indagini preliminari una nuova ordinanza custodiale, tale provvedimento non può in alcun modo essere ritenuto abnorme, trovando esso, anzi, piena giustificazione nel carattere provvisorio che, ai sensi dell'art.27 c.p.p., dev'essere attribuito alla prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 17272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17272
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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