CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33621 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PE nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che conclude per l'inammissibilita' Penale Sent. Sez. 2 Num. 33621 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa il 4 gennaio 2023 con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo, applicava a PP IC la custodia cautelare in carcere in relazione a due imputazioni provvisorie di estorsione (una delle quali arrestatasi a livello di tentativo) ed una di incendio doloso. I primi due fatti risultavano aggravati dall'art.416 bis 1 cod. pen.. 2. La difesa del IC ha presentato ricorso in cui vengono formulati quattro distinti motivi qui sintetizzati nei termini di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 3. Con il primo motivo si lamenta violazione della norma procedurale con riferimento all'articolo 297 commi 3 e 4 nonché 303 cod. proc. pen.. La misura cautelare applicata all'imputato il 4 gennaio 2023 è inefficace per violazione degli articoli citati. Infatti, tutti gli elementi di fatto posti a base della ordinanza applicativa erano già noti all'epoca in cui l'imputato era stato attinto da precedente misura, emessa il 2 febbraio 2021 nell'ambito di altro procedimento penale per l'ipotesi associativa (art.416 bis cod. pen.). I fatti, oltre ad essere già cristallizzati in atti di indagine, sono posti in collegamento conseguenziale gli uni rispetto agli altri, tanto da costituire una contestazione a catena che impone la retrodatazione della decorrenza dei termini computando così l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo contestano la violazione dell'art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle stesse disposizioni del codice di procedura (gli artt.125 comma 3, 192 commi 2 e 3 , 273 e 546 lett.e) in relazione a ciascuno dei capi di imputazione contestati all'imputato (n. 3, n. 4 e n. 5). Per tale ragione appare conveniente la trattazione unitaria. Per ciascun episodio viene proposta una diversa lettura delle risultanze istruttorie: - quanto al n.3, si evidenzia che la pregressa amicizia giovanile dei soggetti coinvolti impone una lettura 'sdramatizzante' dei fatti, collocati in un periodo storico (quello del covid) particolare. - quanto al n.4, l'elemento indiziario relativo alla consegna da parte del IC al BA di un biglietto da consegnare a sua volta alla persona offesa, è frutto di un travisamento del contenuto della intercettazione in cui il biglietto viene menzionato;
per altro verso, era emerso in altro procedimento che i titolari della società asseritamente estorta (Sud Conglomerati) avevano negato qualsivoglia pressione estorsiva;
- anche con riferimento al capo 5 vi è stato travisamento delle risultanze d'indagine, costituite esclusivamente da captazioni ambientali senza riscontri audio-video né osservazioni dirette degli operanti. L'unico frammento di immagine utilizzabile riprende IC nell'atto di salutare il cognato BA dal balcone di casa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per diversi profili. Affrontando innanzitutto il primo motivo di ricorso, se ne rileva la genericità in quanto aspecifico. Esso infatti non si confronta compiutamente con una delle ragioni addotte dal tribunale del riesame in relazione alla doglianza in quella sede avanzata. 1.1 Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardino lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave". 1.2 E' necessario tuttavia puntualizzare, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, che l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). 1.3 In particolare, la nozione di anteriore "clesumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016 - dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) ed investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). 1.4 Nel quadro così delineato, la verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziar fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali. 1.5 Siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato al giudice del merito cautelare. Questa Corte può sindacare la correttezza della motivarione solo nei termini della tradizionale triade dei vizi elencati nell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. Nel caso specifico, il tribunale, dopo aver sottolineato, in punto di diritto (a pg. 4 dell'ordinanza, in fondo) le incongruenze logiche implicite nella tesi difensiva, passa ad indicare le ragioni che in fatto sono ostative al riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione. Si fa riferimento, si legge nell'ordinanza, alle diverse dinamiche criminali poiché un episodio è la classica 'messa a posto' mentre l'altro risponderebbe ad una logica personale o famigliare. Logica mafiosa per entrambi gli episodi ma assenza di unitaria strategia estorsiva predeterminata. Logica e non contraddittoria con quanto in precedenza osservato appare poi l'ulteriore osservazione che la semplice affiliazione mafiosa non possa costituire il collante ideologico delle due estorsioni con il delitto associativo posto a base sella prima misura, poiché da quest'ultima non discende ex se la necessaria adesione programmatica di qualsivoglia reato fine, come d'altronde pacificamente acquisito in giurisprudenza. A ciò si aggiunge -e questo è un aspetto cruciale per valutare la specificità del motivo di ricorso- che, come accennato all'inizio, il ricorso non si confronta affatto con uno degli aspetti evidenziati dall'ordinanza per negare la richiesta retrodatazione della decorrenza temporale della seconda ordinanza. Infatti a pg. 7 e 8, dopo aver ampiamente illustrato i criteri per la valutazione della "desumibilità dagli atti", il tribunale sottolinea che l'informativa finale relativa ai fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza è stata depositata in data successiva alla adozione della prima misura cautelare (relativa al reato associativo). Da ciò, si conclude nella impugnata ordinanza (pg.8), deriva la infondatezza della asserzione difensiva. Ebbene, a fronte di tale piattaforma argomentEitiva, il motivo di ricorso è sostanzialmente silente poiché esso non si confronta specificamente con questo secondo profilo di rigetto, come pure avrebbe dovuto per assolvere il principio di specificità richiesto per non cadere nel vizio di genericità. 2. Come già sopra osservato, in relazione agli ulteriori motivi di ricorso appare conveniente la trattazione unitaria, giacché essi contestano la violazione dell'art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle stesse disposizioni del codice di procedura (gli artt.125 comma 3, 192 commi 2 e 3 , 273 e 546 lette) in relazione a ciascuno dei capi di imputazione contestati all'imputato nell'impugnata ordinanza. Sopra si è anche già osservato che essi, in relazione a ciascun episodio propongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ciò li rende, inevitabilmente manifestamente infondati. Infatti, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo. Occorre ricordare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Nel caso di specie, fin dalla rubrica la formulazione dei motivi di ricorso risulta equivoca. Infatti, non solo si lamenta congiuntamente e promiscuamente la errata applicazione di norme processuali (art.606 lett. c) cod proc. pen.) unitamente al vizio di motivazione (art.606 lett. e) cod. proc. pen.) ma addirittura non si indica nemmeno quale vizio motivazionale (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) affligga la motivazione contestata. Premesso che questa Corte non è dotata di poteri integrativi in materia e non può quindi andare alla ricerca in via interpretativa del criterio mancante, in ogni caso al giudice di legittimità resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Per quanto detto, ai fini del presente giudizio sia consentito solo rilevare che nel caso concreto in relazione a ciascun capo di imputazione provvisorio il tribunale ha ribadito gli elementi indiziari in maniera logica e priva di contraddizioni. Per il capo 3, considerazioni quali il risalente rapporto di conoscenza o l'epoca emergenziale COVID-19 di accadimento dei fatti non sono certo idonee a scalfire le valutazioni basate sull'abbondante apporto intercettivo opportunamente analizzato dal tribunale. In relazione al capo 4, si illustrano compiutamente le risultanze delle intercettazioni e gli ulteriori elementi logici che inducono a configurare il fatto come la classica 'messa a posto' di stile mafioso. Anche in questo caso, non è la lettura parc:ellizzata dei fatti, ed in particolare il riferimento al 'passaggio del biglietto' tra il IC ed il BA, ad essere in grado di disarticolare o anche solo ad incrinare l'apparato motivazionale dispiegato su diverse pagine della motivazione. Il Pre idente Ancor più stringente il compendio motivazionale in relazione all'episodio del capo 5, ove si fa riferimento, con lettura attenta, alle singole lintercettazioni nonché ai dati del sistema di localizzazione della vettura ove erano presenti gli indagati nelle fasi preparatorie dell'atto criminale con l'accesso al distributore per l'acquisto del combustibile poco dopo utilizzato per appiccare l'incendio al deposito della persona offesa. L'estremo dettaglio dell'ordinanza sul punto di per sé smentisce la ricostruzione 'sminuente' proposta dalla difesa che pretende di limitare il ruolo del IC ad un occasionale ed irrilevante saluto dato al BA ed al fratello dal balcone. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 Il con igliere relator
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che conclude per l'inammissibilita' Penale Sent. Sez. 2 Num. 33621 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza è stato rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa il 4 gennaio 2023 con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo, applicava a PP IC la custodia cautelare in carcere in relazione a due imputazioni provvisorie di estorsione (una delle quali arrestatasi a livello di tentativo) ed una di incendio doloso. I primi due fatti risultavano aggravati dall'art.416 bis 1 cod. pen.. 2. La difesa del IC ha presentato ricorso in cui vengono formulati quattro distinti motivi qui sintetizzati nei termini di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 3. Con il primo motivo si lamenta violazione della norma procedurale con riferimento all'articolo 297 commi 3 e 4 nonché 303 cod. proc. pen.. La misura cautelare applicata all'imputato il 4 gennaio 2023 è inefficace per violazione degli articoli citati. Infatti, tutti gli elementi di fatto posti a base della ordinanza applicativa erano già noti all'epoca in cui l'imputato era stato attinto da precedente misura, emessa il 2 febbraio 2021 nell'ambito di altro procedimento penale per l'ipotesi associativa (art.416 bis cod. pen.). I fatti, oltre ad essere già cristallizzati in atti di indagine, sono posti in collegamento conseguenziale gli uni rispetto agli altri, tanto da costituire una contestazione a catena che impone la retrodatazione della decorrenza dei termini computando così l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo contestano la violazione dell'art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle stesse disposizioni del codice di procedura (gli artt.125 comma 3, 192 commi 2 e 3 , 273 e 546 lett.e) in relazione a ciascuno dei capi di imputazione contestati all'imputato (n. 3, n. 4 e n. 5). Per tale ragione appare conveniente la trattazione unitaria. Per ciascun episodio viene proposta una diversa lettura delle risultanze istruttorie: - quanto al n.3, si evidenzia che la pregressa amicizia giovanile dei soggetti coinvolti impone una lettura 'sdramatizzante' dei fatti, collocati in un periodo storico (quello del covid) particolare. - quanto al n.4, l'elemento indiziario relativo alla consegna da parte del IC al BA di un biglietto da consegnare a sua volta alla persona offesa, è frutto di un travisamento del contenuto della intercettazione in cui il biglietto viene menzionato;
per altro verso, era emerso in altro procedimento che i titolari della società asseritamente estorta (Sud Conglomerati) avevano negato qualsivoglia pressione estorsiva;
- anche con riferimento al capo 5 vi è stato travisamento delle risultanze d'indagine, costituite esclusivamente da captazioni ambientali senza riscontri audio-video né osservazioni dirette degli operanti. L'unico frammento di immagine utilizzabile riprende IC nell'atto di salutare il cognato BA dal balcone di casa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per diversi profili. Affrontando innanzitutto il primo motivo di ricorso, se ne rileva la genericità in quanto aspecifico. Esso infatti non si confronta compiutamente con una delle ragioni addotte dal tribunale del riesame in relazione alla doglianza in quella sede avanzata. 1.1 Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardino lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave". 1.2 E' necessario tuttavia puntualizzare, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, che l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). 1.3 In particolare, la nozione di anteriore "clesumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016 - dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) ed investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). 1.4 Nel quadro così delineato, la verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziar fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali. 1.5 Siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato al giudice del merito cautelare. Questa Corte può sindacare la correttezza della motivarione solo nei termini della tradizionale triade dei vizi elencati nell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. Nel caso specifico, il tribunale, dopo aver sottolineato, in punto di diritto (a pg. 4 dell'ordinanza, in fondo) le incongruenze logiche implicite nella tesi difensiva, passa ad indicare le ragioni che in fatto sono ostative al riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione. Si fa riferimento, si legge nell'ordinanza, alle diverse dinamiche criminali poiché un episodio è la classica 'messa a posto' mentre l'altro risponderebbe ad una logica personale o famigliare. Logica mafiosa per entrambi gli episodi ma assenza di unitaria strategia estorsiva predeterminata. Logica e non contraddittoria con quanto in precedenza osservato appare poi l'ulteriore osservazione che la semplice affiliazione mafiosa non possa costituire il collante ideologico delle due estorsioni con il delitto associativo posto a base sella prima misura, poiché da quest'ultima non discende ex se la necessaria adesione programmatica di qualsivoglia reato fine, come d'altronde pacificamente acquisito in giurisprudenza. A ciò si aggiunge -e questo è un aspetto cruciale per valutare la specificità del motivo di ricorso- che, come accennato all'inizio, il ricorso non si confronta affatto con uno degli aspetti evidenziati dall'ordinanza per negare la richiesta retrodatazione della decorrenza temporale della seconda ordinanza. Infatti a pg. 7 e 8, dopo aver ampiamente illustrato i criteri per la valutazione della "desumibilità dagli atti", il tribunale sottolinea che l'informativa finale relativa ai fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza è stata depositata in data successiva alla adozione della prima misura cautelare (relativa al reato associativo). Da ciò, si conclude nella impugnata ordinanza (pg.8), deriva la infondatezza della asserzione difensiva. Ebbene, a fronte di tale piattaforma argomentEitiva, il motivo di ricorso è sostanzialmente silente poiché esso non si confronta specificamente con questo secondo profilo di rigetto, come pure avrebbe dovuto per assolvere il principio di specificità richiesto per non cadere nel vizio di genericità. 2. Come già sopra osservato, in relazione agli ulteriori motivi di ricorso appare conveniente la trattazione unitaria, giacché essi contestano la violazione dell'art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alle stesse disposizioni del codice di procedura (gli artt.125 comma 3, 192 commi 2 e 3 , 273 e 546 lette) in relazione a ciascuno dei capi di imputazione contestati all'imputato nell'impugnata ordinanza. Sopra si è anche già osservato che essi, in relazione a ciascun episodio propongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ciò li rende, inevitabilmente manifestamente infondati. Infatti, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo. Occorre ricordare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Nel caso di specie, fin dalla rubrica la formulazione dei motivi di ricorso risulta equivoca. Infatti, non solo si lamenta congiuntamente e promiscuamente la errata applicazione di norme processuali (art.606 lett. c) cod proc. pen.) unitamente al vizio di motivazione (art.606 lett. e) cod. proc. pen.) ma addirittura non si indica nemmeno quale vizio motivazionale (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) affligga la motivazione contestata. Premesso che questa Corte non è dotata di poteri integrativi in materia e non può quindi andare alla ricerca in via interpretativa del criterio mancante, in ogni caso al giudice di legittimità resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Per quanto detto, ai fini del presente giudizio sia consentito solo rilevare che nel caso concreto in relazione a ciascun capo di imputazione provvisorio il tribunale ha ribadito gli elementi indiziari in maniera logica e priva di contraddizioni. Per il capo 3, considerazioni quali il risalente rapporto di conoscenza o l'epoca emergenziale COVID-19 di accadimento dei fatti non sono certo idonee a scalfire le valutazioni basate sull'abbondante apporto intercettivo opportunamente analizzato dal tribunale. In relazione al capo 4, si illustrano compiutamente le risultanze delle intercettazioni e gli ulteriori elementi logici che inducono a configurare il fatto come la classica 'messa a posto' di stile mafioso. Anche in questo caso, non è la lettura parc:ellizzata dei fatti, ed in particolare il riferimento al 'passaggio del biglietto' tra il IC ed il BA, ad essere in grado di disarticolare o anche solo ad incrinare l'apparato motivazionale dispiegato su diverse pagine della motivazione. Il Pre idente Ancor più stringente il compendio motivazionale in relazione all'episodio del capo 5, ove si fa riferimento, con lettura attenta, alle singole lintercettazioni nonché ai dati del sistema di localizzazione della vettura ove erano presenti gli indagati nelle fasi preparatorie dell'atto criminale con l'accesso al distributore per l'acquisto del combustibile poco dopo utilizzato per appiccare l'incendio al deposito della persona offesa. L'estremo dettaglio dell'ordinanza sul punto di per sé smentisce la ricostruzione 'sminuente' proposta dalla difesa che pretende di limitare il ruolo del IC ad un occasionale ed irrilevante saluto dato al BA ed al fratello dal balcone. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 9 giugno 2023 Il con igliere relator