Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 45645
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Sentenza 30 settembre 2013

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In tema di misure cautelari personali, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame affermi la compatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione sulla base della sottoposizione del detenuto a continua monitorizzazione; infatti la previsione di cui all'art. 275, comma quarto bis cod. proc. pen. deve essere intesa nel senso che il detenuto non può essere mantenuto in "vinculis" allorquando nell'istituto carcerario non sono praticabili adeguati interventi diagnostici e terapeutici, atti a risolvere o ad alleviare lo stato morboso, ed, a tal fine, non è certo sufficiente il continuo monitoraggio, posto che il controllo sulle condizioni di salute di un paziente attiene alla fase diagnostica e non implica la possibilità di effettive terapie intramurarie. (In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari - nei confronti di un indagato affetto da patologia neoplastica al fegato e in attesa di trapianto - senza approfondire la differenza tra screening pre-trapianto, riguardante la fase diagnostica e trattamento-ponte in vista del trapianto, riguardante le terapie peculiari da garantire al paziente e la possibilità della loro erogazione attraverso ricoveri presso strutture ospedaliere esterne o mediante la collocazione stabile del detenuto in un medesimo ambiente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 45645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45645
    Data del deposito : 30 settembre 2013

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