Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 49569
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della integrazione del 'fatto ingiusto altruì, costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in cui si è esclusa la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., nei confronti dell'imputata di origine marocchina - condannata per l'omicidio di un uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale e che, dopo lunghi tergiversamenti, aveva rifiutato di sposarla, nonostante gli intercorsi rapporti sessuali, sposando, invece, un'altra donna [ritenendo che tale atteggiamento, pur percepito come deleterio dalla cultura di appartenenza per il "vulnus" arrecato alla propria onorabilità con conseguente preclusione di un futuro matrimonio, non integrasse gli estremi del fatto ingiusto per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.]).

Commentario1

  • 1Provocazione putativa è irrilevante (Cass. 45289/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2024

    Il compimento di un dovere da parte del soggetto asseritamente provocator in tanto può assumere carattere provocatorio in quanto venga esercitato con dispetto o con animo fazioso, si da rendere, in tale caso, apprezzabile lo stato d'ira del soggetto attivo ed ingiusto il fatto determinante la reazione. Le circostanze attenuanti putative sono irrilevanti, in quanto l'attenuante può essere riconosciuta solo se realmente esistente e non perché erroneamente ritenuta dall'agente: va dunque riaffermato il principio per cui non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 49569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49569
Data del deposito : 18 giugno 2014

Testo completo