Sentenza 25 marzo 2004
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In tema di misure cautelari personali, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame affermi la compatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, sulla base della sottoposizione dell'indagato a continua monitorizzazione; infatti, la previsione di cui all'art. 275, comma quarto bis cod. proc. pen. - per la quale non può essere mantenuta la custodia in carcere quando il soggetto sia affetto da malattia particolarmente grave, in conseguenza della quale le sue condizioni di salute siano tali da non consentire adeguate cure in ambiente penitenziario - deve essere intesa nel senso che il detenuto non può essere mantenuto in vinculis, allorquando nell'istituto carcerario non sono praticabili adeguati interventi diagnostici e terapeutici, atti a risolvere o ad alleviare lo stato morboso, ed a tal fine non è certo sufficiente che il detenuto sia continuamente monitorato, posto che il controllo sulle condizioni di salute di un paziente attiene alla fase diagnostica e non implica la possibilità di effettive terapie intramurarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 26398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26398 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 25/03/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 494
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 005261/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO BE N. IL 15/01/1965;
avverso ORDINANZA del 28/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
latte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il GIP di Palermo rigetta istanza di revoca o di sostituzione della custodia in carcere avanzata nell'interesse di VE TO, sottoposto ad indagini con riferimento al delitto ex art. 416 bis c.p.. Il TdR di Palermo ha rigettato l'appello interposto da Provenzano. Ricorre per Cassazione il predetto deducendo violazione di legge (art. 275 comma 4^ 4 bis c.p.p.) ed assenza di motivazione. Argomenta: a fronte di un accertato e grave stato morboso (sclerosi multipla, recidivante) il giudice de libertate sostiene la compatibilità tra le condizioni di salute e lo stato detentivo dell'indagato, in quanto costui Sarebbe sottoposto, in carcere, a continua "monitorizzazione", vale a dire ad esami medici di varia natura. Ebbene il TdR trascura che, accanto al momento diagnostico, al Provenzano è necessario assicurare quello terapeutico. Si tratta di un soggetto con patologie fisiche e psicologiche ingravescenti e l'assenza assoluta di cure non può che ulteriormente peggiorare la sua situazione. Con l'atto di appello, tale problematica era stata puntualmente prospettata, ma sul punto, il Collegio cautelare non fornisce risposta alcuna, essendo evidente che i concetti di cura e "monitorizzazione" non sono certo coincidenti.
Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
La legge 231/99 ha introdotto nell'art. 275 c.p.p. il comma 4^ bis, che stabilisce che non può essere mantenuta la custodia in carcere quando il soggetto sia affetto da malattia particolarmente grave, in conseguenza della quale le sue condizioni di salute siano tali da non consentire adeguate cure in ambiente penitenziario. Ciò sta a significare, come ha già avuto modo di chiarire giurisprudenza di questa Corte (ASN 200000296-RV 215860), che, quando nell'istituto carcerario non sono praticabili adeguati interventi diagnostici e terapeutici, atti a risolvere od alleviare lo stato morboso, l'interessato non può essere mantenuto in vinculis. Orbene, il provvedimento ricorso, afferma, come premesso, che il Provenzano in carcere è periodicamente "monitorato". Con tale neologismo, secondo il suo uso corrente, si intende significare che viene esercitato controllo, quasi "in tempo reale", sulle condizioni di salute di un paziente. Il TdR dunque, secondo quanto "fatto palese dal significato proprio delle parole, Secondo la connessione di esse", si riferisce alla fase diagnostica, ma nulla precisa circa quella terapeutica, o, se si preferisce, esso afferma che il ricorrente appare curabile, in quanto costantemente seguito nell'evoluzione della malattia che lo affligge, non che egli è effettivamente curato in ambiente carcerario;
manca cioè, la affermazione della possibilità di terapia intramuraria, il che rende ellittica -e quindi manchevole- la motivazione. Tanto dovrà dunque accertare ed esplicitare il giudice del rinvio, che assumerà la decisione conseguente.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004