Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 26398
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Sentenza 25 marzo 2004

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In tema di misure cautelari personali, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame affermi la compatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, sulla base della sottoposizione dell'indagato a continua monitorizzazione; infatti, la previsione di cui all'art. 275, comma quarto bis cod. proc. pen. - per la quale non può essere mantenuta la custodia in carcere quando il soggetto sia affetto da malattia particolarmente grave, in conseguenza della quale le sue condizioni di salute siano tali da non consentire adeguate cure in ambiente penitenziario - deve essere intesa nel senso che il detenuto non può essere mantenuto in vinculis, allorquando nell'istituto carcerario non sono praticabili adeguati interventi diagnostici e terapeutici, atti a risolvere o ad alleviare lo stato morboso, ed a tal fine non è certo sufficiente che il detenuto sia continuamente monitorato, posto che il controllo sulle condizioni di salute di un paziente attiene alla fase diagnostica e non implica la possibilità di effettive terapie intramurarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 26398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26398
    Data del deposito : 25 marzo 2004

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