Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).
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- 1. Caso Provenzano: la Corte Edu riconosce una violazione dell'art. 3Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, in lingua inglese, clicca qui. 1. Con la sentenza in commento, la Corte Edu ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, con riferimento al provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. penit., emesso nei confronti di Bernardo Provenzano il 23 marzo 2016, qualche mese prima della sua morte, avvenuta il 13 luglio 2016. La Corte Edu, accogliendo solo parzialmente una delle doglianze formulate dal ricorrente, ha motivato la riconosciuta violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti facendo riferimento alla insufficiente valutazione, nel provvedimento di proroga, del deterioramento delle funzioni cognitive …
Leggi di più… - 2. Carcere e condizioni salute incompatibili con penaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41542 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/11/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2551
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 13925/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI E\ N. IL *27/08/1971*;
avverso l'ordinanza n. 1406/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 26/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Mura A., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 26.01.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze avanzate da RD PE (fine pena, allo stato, al 03.07.2016) tese ad ottenere differimento, facoltativo o obbligatorio, dell'esecuzione della pena per motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Rilevava invero detto Tribunale, dopo avere ripercorso la storia clinica del soggetto, come al condannato fosse stata diagnosticata depressione maggiore, peraltro - come da disposto recente accertamento peritale- decisamente migliorata (essendo regredita a disturbo dell'adattamento), senza conseguenze sul piano fisico e, comunque, ben fronteggiata in ambito carcerario.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame con atto personale deducendo: a) il Tribunale aveva privilegiato gli esiti della perizia, affidata a medici meno qualificati, disattendendo la consulenza di parte svolta da illustri cattedratici;
b) anche il dirigente psichiatrico penitenziario aveva diagnosticato depressione maggiore con grave rischio di atti autolesionistici;
c) illogico diniego di altra perizia.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. Quanto al primo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.a) va invero osservato come il Tribunale di Sorveglianza abbia basato la propria decisione non solo su accertamenti peritali eseguiti in forma collegiale (un medico legale ed uno psichiatra), ma anche su altri elementi di valutazione (quale l'osservazione psichiatrica fatta presso il carcere di *Torino*). Va poi rilevato come gli accertamenti sui quali il Tribunale ha fondato la propria pronuncia siano ben più recenti, e dunque più aggiornati (fino al *Novembre 2009*), rispetto alla consulenza di parte che risale al *Luglio 2008*. È del tutto evidente che, trattandosi di patologia in continua evoluzione, il dato più significativo è proprio la prossimità cronologica dei rilievi diagnostici. Nè può accogliersi la deduzione relativa alla qualità professionale dei periti, affermazione generica e quanto mai soggettiva.
Anche il secondo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.b) non è fondato. Ed invero dal testo dell'impugnato provvedimento risulta che il Tribunale abbia valutato anche il referto psichiatrico dello specialista del carcere di *Lecce in data 30.11.2009* da cui peraltro si evince che la malattia - in quella data - non era grave ne' incompatibile con l'ambiente carcerario, e comunque il soggetto era stabilizzato, ben curato ed in buono stato di compensazione. Risulta infondato anche il terzo motivo di gravame (v. sopra sub 2.c), posto che gli accertamenti eseguiti risultavano più che adeguati, dovendosi peraltro sempre ricordare come il diniego di nuova perizia, strumento neutro dal punto di vista probatorio, sia incensurabile in cassazione, risolvendosi in valutazione sui rilievi fattuali rimessi al giudice del merito (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 14130 in data 22.01.2007, Rv, 236191, Pastorelli;
ecc.). Infine - ed è risolutivo - l'infermità psichica eventualmente tale da impedire l'esecuzione ordinaria della pena non determina il rinvio dell'esecuzione della stessa ex artt. 146 e 147 c.p., ma impone solo i provvedimenti di cui all'art. 148 c.p. (ricovero in O.P.G. o Casa di Cura), posto che il rinvio ex artt. 146 e 147 c.p. sia consentito unicamente ove - caso che nella fattispecie pacificamente non ricorre - la malattia psichiatrica si risolva anche in malattia fisica (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 25674 in data 15.0 4.004, Rv. 228132, Petruolo;
ecc.).
In definitiva il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RD PE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 Novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010