Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41542
CASS
Sentenza 10 novembre 2010

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Massime1

Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 41542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41542
Data del deposito : 10 novembre 2010

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