CASS
Sentenza 30 novembre 2022
Sentenza 30 novembre 2022
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile l'appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di condanna che abbia ritenuto insussistente un'aggravante a effetto speciale (nella specie, la premeditazione), in quanto l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nel far salvi i limiti all'appello previsti dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., differenzia tale disconoscimento dalle ipotesi di modifica del titolo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45451 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO EL nato a [...] il [...] LO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocato DANIELA MAZZOCCHI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - avvocato MANFREDO FIORMONTI che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 novembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha dichiarato EL TT e CA OT colpevoli del reato di omicidio commesso ai danni di IT AJ (capo 1) nonché dei connessi reati di Penale Sent. Sez. 1 Num. 45451 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 14/09/2022 soppressione del cadavere (capo 2), furto dell'autovettura in uso alla vittima (capo 3) e, infine, del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente ceduta, in parte, anche a AJ (capo 4). Per l'effetto ha condannato: - EL TA alla pena di anni 20 di reclusione per i primi tre reati, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione contestata per il solo omicidio e riunite le violazioni sotto il vincolo della continuazione, e alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato sub 4); - CA TA alla pena di anni 13 di reclusione per i reati sub 1), 2 e 3), unificati sotto il vincolo della continuazione, e alla pena di anni 2 per l'ulteriore reato di cui al capo 4), esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti e, con riferimento al reato in materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R, n. 309 del 1990. 2. Investita dell'appello del pubblico ministero limitatamente alla posizione di EL TA nonché dell'impugnazione di entrambi gli imputati, la Corte di assise di appello di Milano: - in via preliminare ha ritenuto ammissibile, nonostante i limiti fissati dall'art. 443 cod. proc. pen., l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Monza nei confronti di EL TA in punto di esclusione della circostanza ad effetto speciale della premeditazione e di trattamento sanzionatorio, sia perché, a prescindere dalla denominazione, aveva il contenuto sostanziale di un ricorso per cassazione, nella parte in cui denunziava il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., automaticamente convertitos;
i in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., sia perché aveva comunque ad oggetto un elemento accessorio, la premeditazione, che concorre a qualificare giuridicamente il fatto sicché la sua esclusione modifica il nomen juris nei termini previsti dall'art. 443 cod. proc. - ha riformato la pronuncia, riqualificando il fatto ascritto ad EL TA al capo 1) come omicidio premeditato, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli per tale imputazione in anni 30 di reclusione;
- ha confermato la sentenza nei confronti di CA TA 3. Secondo le valutazioni dei giudici del merito, in larga parte conformi, l'uccisione di IT Larr7 era stata commissionata da CA SC - a seguito del fallimento della relazione sentimentale che li aveva legati in passato, oltre che per ragioni di vendetta legati ad un furto di gioielli, dapprima a CA TA e, dopo il rifiuto di quest'ultimo - a EP MM, il quale, a fronte 2 di un corrispettivo, aveva organizzato l'agguato, servendosi della collaborazione in fase esecutiva dei fratelli EL e CA TA, di SC Serio, LV També e GE HI. MM, dopo avere concordato un appuntamento con AJ ed i coimputati presso un box nella sua disponibilità, con il pretesto di concludere la trattativa già avviata con la consegna di una partita di stupefacente del tipo marijuana, aveva sorpreso la vittima alle spalle e, mentre i complici lo tenevano fermo, lo aveva colpito più volte al capo con un corpo contundente per poi strangolarlo con l'utilizzo di una corda di nylon. Il cadavere era stato trasportato, tra gli altri ì dai fratelli TA, in un primo tempo, all'interno di un'abitazione, successivamente, in una taverna di un appartamento in fase di ristrutturazione, infine, gettato in un pozzo artesiano, raggiunto dopo l'apertura di un varco in una delle pareti, coperto di calcinacci e materiale di risulta. 4. Avverso la sentenza ricorre EL OT, per il tramite del difensore di fiducia avv. Daniela Mazzocchi, sviluppando tre motivi 2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte di assise di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame del pubblico ministero perché proposto avverso sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, che, lungi dal modificare il titolo di reato, aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione, con effetti limitati al solo trattamento sanzionatorio. Evidenzia che non è, invece, applicabile il disposto dell art. 593 cod.' llien., come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che, nell'estendere al giudizio ordinario, il divieto di proporre appello avverso le sentenze di condanna, già previsto per il giudizio abbreviato, legittima il pubblico ministero ad appellare anche le sentenze che incidono in maniera più significativa sulla prospettazione accusatoria, tra cui quelle che escludono la sussistenza di circostanza aggravante ad effetto speciale. Anche qualificando l'atto di impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per cassazione convertito in appello, la Corte distrettuale avrebbe dovuto, comunque, dichiararlo inammissibile in ragione delle doglianze denunziate, tutte versate in fatto. 2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta alla base della decisione di escludere l'aggravante della premeditazione nonché violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. 3 La sentenza impugnata ha ribaltato la ricostruzione fattuale del G.i.p., tutt'altro che manifestamente illogica;
anzi è talmente plausibile da essere stata interamente recepita dalla Corte di assise di Monza nel separato giudizio nei confronti dei coindagati. Gli elementi che depongono per la consapevolezza di EL TA in ordine all'organizzazione dell'agguato mortale ai danni di AJ da parte di MM sono evanescenti ) sicché nel dubbio non poteva che essere adottata la soluzione più favorevole all'imputato. Neanche la pacifica circostanza che l'imputato aveva incontrato AJ il giorno prima dell'omicidio e quella, altrettanto indiscussa, che aveva mantenuto con la vittima contatti telefonici fino a pochi minuti prima dell'agguato può essere valorizzata in chiave accusatoria;
essa, infatti, è pienamente compatibile con la ricostruzione difensiva secondo la quale i fratelli TA erano stati strumentalizzati e sapientemente utilizzati da MM con la speranza di poter, al pari di AJ, smerciare una grossa partita di droga. Militano in senso favorevole all'imputato una serie di circostanze ed argomenti logici spiegabili unicamente con la sua mancata conoscenza del proposito omicidiario di MM e con il carattere, imprevisto e necessitato, del contributo fornito alla fase esecutiva: - EL TA aveva partecipato all'incontro senza preoc:cuparsi di lasciare tracce arrivando addirittura ad incontrare la vittima così da correre il rischio di essere visto da terze persone, come in effetti avvenuto;
- aveva mantenuto nel luogo del delitto il possesso del cellulare con il quale aveva chiamato AJ consentendo la sua localizzazione. Sono perfettamente compatibili con la autonoma organizzazione dell'agguato da parte di MM sia l'accertato movente economico dell'omicidio, idoneo ad indurre quest'ultimo, interessato a trattenere per sé il compenso pattuito con il mandante, a non rendere i complici partecipi dell'organizzazione, mettendoli al corrente del piano quando non avrebbero potuto più tirarsi indietro, nonché la disorganizzazione delle fasi immediatamente successive, che sicuramente sarebbe stata evitata ove coloro che se erano occupati avessero, fin dall'inizio, partecipato alla programmazione dell'omicidio. La circostanza che EL TA fosse a conoscenza' della pregressa intenzione omicidiaria della HI non aggiunge nulla in ordine alla consapevolezza del ricorrente sul reale motivo della convocazione di AJ, una volta rimasto accertato che gli invitati si era recati all'appuntamento su invito di MM e nella comune convinzione di partecipare alla compravendita di stupefacente. 4 La Corte di assise di appello ha valutato lo stesso compendio probatorio utilizzato dal giudice del primo grado pervenendo a conclusioni opposte che non solo presentano evidenti criticità sul piano logico, ma non tengono nemmeno conto della regola probatoria fissata dall'art. 533 cod. proc. pen., in base alla quale l'affermazione di responsabilità postula una certezza processuale che è esclusa laddove sussistano più ipotesi ricostruttive parimenti valide. Non sono state chiarite le ragioni per cui EL TA aveva agito in accordo con MM senza informare il fratello CA, per il quale la premeditazione è stata esclusa in via definitiva, nonostante il germano avesse un ruolo gerarchicamente superiore nel gruppo mafioso di comune appartenenza. Soprattutto è stato trascurato che CA TA, le cui dichiarazioni sono state considerate dal giudice dell'appello l'"architrave dell'accusa", non ha mai accusato il fratello di essere stato ab origine complice cosciente di MM nella fase organizzativa e preparatoria, neanche quando, dopo l'iniziale reticenza, lo aveva pienamente coinvolto nella fase esecutiva. 2.3 Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 118 cod. pen. Il principio giurisprudenziale, in base al quale l'aggravante di cui all'art. 577, primo comma,n. 3), cod. pen. deve essere estesa al concorrente che abbia aderito all'altrui premeditazione nel caso concreto non è applicabile posto che non risulta in alcun modo provatorhe EL TA fosse a conoscenza dell'accordo criminoso intercorso tra MM ed il mandante e della volontà del primo di sostituirsi al fratello nella consumazione dell'omicidio commissionato dalla SciCichitano. Non vi è certezza né della sussistenza in capo all'imputato della ferrea volontà omicidiaria, che costituisce l'elemento ideologico della premeditazione, né della sua persistenza per un tempo sufficiente ad integrare l'elemento cronologico. 5. CA TA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso articolando in un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e art, 73, comma 7, d.P.R. n. 39 del 1990 Lamenta che la sentenza impugnata, nel determinare la pena della violazione più grave in misura superiore al minimo edittale, non abbia 1:enuto conto della condotta collaborativa del ricorrente e della perdita dell'originaria capacità a delinquere a seguito della scelta di collaborare con la giustizia Quanto alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento della circostanza ad effetto speciale della collaborazione in materia di stupefacenti, essa doveva essere determinata nella massima misura al fine di valorizzare adeguatamente la rinnovata personalità dell'imputato 5 Illogico e contraddittorio è l'apparato motivazionale che, pur attribuendo massima attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine a tutti i fatti contestati, in sede di commisurazione della pena ha ignorato tale aspetto per attribuire rilevanza esclusiva alla oggettiva gravità o a valutazioni personali prive di carattere giuridico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto da EL TA, relativo alla violazione dei limiti fissati dall'art. 443, comma 3, all'appello del pubblico ministero contro le decisioni di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato, è fondato ed assorbente degli altri due. 1.1. Non sono corrette le argomentazioni sulla base delle quali la Corte di assise di appello ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore del Tribunale di Monza per censurare la sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio nella parte in cui aveva escluso l'aggravante della premeditazione. Sostiene la Corte di assise di appello, sia pure in via residuale, che il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Monza era legittimato ad appellare la sentenza di condanna ricorrendo l'ipotesi derogatoria prevista dall'inciso del terzo comma dell'art. 443, comma 3, cit. ("salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato"), posto che la sentenza appellata, escludendo la premeditazione, aveva modificato solo la definizione giuridica del fatto di omicidio. A sostegno della conclusione, la Corte territoriale cita l'orientamento, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, che abbia ritenuto insussistente un'aggravante ad effetto speciale. Ciò perché "tale disconoscimento comporta una derubricazione che incide sul titolo di reato, mutandone la natura ed il regime di prescrizione". Secòndo tale opzione ermeneutica,l'inciso "salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato", oltre a rendere ammissibile il gravame volto ad ottenere il ripristino della originaria, più grave, ipotesi contestata, estende il potere di appello del pubblico ministero consentendogli la deduzione di motivi diversi ed ulteriori rispetto a quello relativo all'avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato come quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena (Sez. 2, n. 27648 del 30/06/2021, Rv. 281564 - 01; Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, P.G. in proc. Dhif, Rv. 268217 - 01; Sez. 6, n. 6274 del 17/11/2010, Chiefari, Rv. 249462 - 01). 1.2. Ritiene il Collegio che, a seguito delle modifiche introdotte ai primi due commi dell'art. 593 cod. proc. pen. dall'art. 2,11ett. a), d.lgs, 6 febbraio 2018, n. 6 11, con decorrenza dal 06/03/2018, tale opzione ermeneutica abbia perso validità perché si pone in insanabile contrasto non solo con il nuovo testo ma con l'intero regime dell'appello del pubblico ministero risultante dal coordinamento dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato, con l'art. 443, comrna 3, disposizione rimasta immutata. L'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., continua a prevedere l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato "salvo che modifichino il titolo del reato". L'art. 593, comma 1, come modificato, prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna pronunziate nei giudizi diversi dall'abbreviato, dall'applicazione di pena a richiesta, o aventi ad oggetto misure di sicurezza, per le quali valgono i limiti rispettivamente previsti dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc. pen., "solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". L'ipotesi dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale è stata esplicitamente differenziata da quella della modifica del titolo del reato sul presupposto, ritenuto rilevante ai fini della legittimazione all'appello, che si tratti di pronunce diverse e, come tali, sottoposte a diversi limiti. Non è più possibile includere nel genus "sentenze che modificano il titolo del reato" anche la species delle sentenze che "escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale". In caso contrario, quindi continuando a considerare sovrapponibili le due pronunce, si perverrebbe al risultato, invero paradossale, di assimilare completamente i casi in cui è proponibile l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse nel giudizio ordinario (indicati dall'art. 593, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) a quelli in cui il medesimo mezzo di impugnazione è proponibile dal pubblico ministero avverso le sentenze emesse nel giudizio abbreviato (indicati dall'art. 443, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) , in tal modo frustrando la ratio dell'intervento del legislatore che, individuando diverse categorie di sentenze appellabili dal pubblico ministero a seconda del rito prescelto, ordinario o abbreviato, intende chiaramente configurare un potere di impugnazione dell'accusa più limitato ove abbia ad oggetto le pronunce emesse nel rito speciale al fine3 rendere quest'ultimo, in un'ottic:a deflattiva, più conveniente per l'imputato, anche sotto questo profilo (già nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si chiariva che le disposizioni in tema di limitazione dell'appellabilità della sentenza emessa nel giudizio abbreviato tendono a evitare, in attuazione delle finalità espresse dalla legge- delega, che il giudizio svoltosi con rito abbreviato in primo grado possa ritardare r, 7 la sua completa definizione, rendendo inutile l'accelerazione del processo in primo grado). A seguito della riforma del 2018, la legittimazione all'appello del pubblico;
continua ad avere una diversa estensione nel giudizio ordinario rispetto al rito abbreviato, anche se meno ampia che in passato. Solo nel rito ordinario il pubblico ministero può proporre appello conto le sentenze che escludono la sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale e cioè di quelle circostanze che importano un aumento della pena superiore a un terzo (art. 63, comma 3, cod. proc. pen.) o, come la premeditazione, l'irrogazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Peraltro, la nuova normativa ha superato bt il controllo di costituzionalità da parte della Consulta, che ne ha escluso l'irragionevolezza, evidenziando che l'impugnazione del pubblico ministero non è giuridicamente connessa al principio di obbligatorietà dell'azione penale e che, diversamente dall'impugnazione dell'imputato, proiezione del suo inviolabile diritto di difesa, ex art. 24 Cost., essa si presenq pertanto più flessibile nel contrasto con altri valori di pari rango, come, ad esempio, il principio della ragionevole durata del processo (Corte cost., sent. n. 34 del 26/2/2020). 1.3. L'argomentazione spesa in via principale a sostegno dell'ammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica di Monza parte da una premessa corretta, l'automatica conversione in atto di appello ex art. 580 cod. proc. pen., ma perviene ad una conclusione erronea, l'ammissibilità del mezzo di impugnazione come convertito alla stregua dei parametri fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. Nonostante i limiti previsti dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. e a prescindere dalla qualificazione formale attribuitagli dalla parte pubblica (appello a norma dell'art. 593 cod. proc. pen.), l'atto di impugnazione del Procuratore della Repubblica di Monza, a seguito della proposizione dell'appeko da parte degli imputati, si è certamente convertito ex art. 580 cod. proc. pen. in atto di appello. Esso, quindi, poteva essere scrutinato dalla Corte di assise di appello solo qualora denunciasse vizi deducibili con il ricorso per cassazione, secondo la schema precisato dalla giurisprudenza di legittimità con il principio per il quale «in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni 8 conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado» (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739- 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/201:3, Agostino, Rv. 257326 - 01; Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, Raia e altro, Rv. 241872). Nel caso in esame, l'atto di impugnazione del Procuratore della Repubblica, come si evince dall'esposizione contenuta nella senéenza impugnata (pag. 91) nonché dal suo esame diretto consentito in questa sede di legittimità per la natura processuale della questione dedotta, non denunzia vizi legittimità neanche quelli di illogicità della motivazione, a mente dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. come individuati dalla Corte distrettuale (pagg. 114 e 115). Il pubblico ministero ha censurato l'esclusione della premeditazione, attraverso una diversa ricostruzione del fatto prospettata come più plausibile rispetto a quella accolta dalla senítriza del G.i.p.. In quest'ottica non ha formulato specifiche critiche al percorso motivazionale ma si è limitato ad attaccarne l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, sollecitando, in termini non consentiti nti giudizio di legittimità, una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziande: ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01;). Ha, in particolare, lamentato l'erronea valutazione cli alcuni elementi dimostrativi della premeditazione che, invece, erano già stati analiticamente presi in esame dal G.i.p. che li aveva considerati, con argomenti non manifestamente illogici ed in piena sintonia con il complessivo compendio probatorio, delle mere suggestioni alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA TA, ritenuto altamente credibile. A quest'ultimo proposito, il Giudice del primo grado aveva sottolineato che CA TA non solo non aveva mai reso esplicite affermazioni sul coinvolgimento del fratello EL fin dalla fase ideativa dell'omicidio, ma aveva convincentemente circoscritto il suo personale contributo alla fase esecutiva finale così da determinare il G.i.p., con statuizione non oggetto di impugnazione, ad escludere nei suoi confronti la contestata premeditazione. Con ragionamento parimenti plausibile aveva apprezzato come privi di decisivo spessore accusatorio sia la pregressa conoscenza da parte di EL TA dell'intenzione omicidiaria del mandante CA SC (non quindi dell'organizzatore con cui era entrato in contatto, EP MM), sia l'attivismo dimostrato dall'odierno ricorrente nei confronti della vittima nel giorno e nelle ore precedenti l'agguato 9 perché ampiamente compatibili con le giustificazioni rese dall'interessato. EL TA aveva, infatti, sostenuto di essere stato ignaro del mandato conferito a MM dalla SC, di avere contattato AJ in vista dell'appuntamento organizzato da MM nella convinzione, comune alla vittima, di dover partecipare ad una cessione di stupefacenti e, infine, di avere fornito un contributo all'esecuzione materiale dell'omicidio perché impossibilitato ad opporsi all'ordine impartitogli nell'immediatezza da MM, uomo che godeva di prestigio ed autorevolezza per essere figlio del capo mandamento di Riesi. 1.4. L'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TA EL in relazione all'aggravante della premeditazione, ritenuta con riguardo al reato di cui al capo 1), con conseguente integrale reviviscenza di tutte le statuizioni a carico di EL TA contenute nella sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza, in data 26 novembre 2020. 2. L'unico motivo dedotto nel ricorso proposto da CA TA non supera il vaglio di ammissibilità perché versato in fatto ed in ogni caso manifestamente infondato. La Corte di assise di appello (pagg.129 e 130), in disparte dl considerazioni, non pertinenti, evocative della necessità di compensare gli effetti prodotti nel trattamento sanzionatorio dall'Yesclusione di 'una aggravante oggettivamente sussistente" e dal non condiviso riconoscimento delle attenuanti generiche, ha comunque fornito ampia ed articolata giustificazione della misura della pena inflitta. La dosimetria è stata commisurata in prossimità del massimo edittale in considerazione dell'accentuata gravità ed efferatezza del reato nonché della condotta processuale non del tutto lineare tenuta dal ricorrente, il quale, solo dopo l'iniziale reticenza, aveva coinvolto il fratello EL nella consumazione del reato. Tali eventi di segno negativo sono stati valutati, con apprezzamento di merito incensurabile in questa sede, come preponderanti rispetto al contributo collaborativo. Quanto alla misura della diminuzione per l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, essa è stata, altrettanto logicamente, quantificata in termini contenuti, prossimi al minimo, alla luce dell'incontestato mancato recupero di risorse economiche derivatE dalla consumazione dei reati e dal livello limitato della collaborazione, che non aveva consentito di identificare tutte le persone coinvolte nella cessione di stirtìàcenti. 10 2.1. Il ricorso di TA CA va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA EL in relazione all'aggravante della premeditazione, ritenuta con riguardo al reato di cui al capo 1. Dichiara inammissibile il ricorso di TA CA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocato DANIELA MAZZOCCHI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - avvocato MANFREDO FIORMONTI che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 novembre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha dichiarato EL TT e CA OT colpevoli del reato di omicidio commesso ai danni di IT AJ (capo 1) nonché dei connessi reati di Penale Sent. Sez. 1 Num. 45451 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 14/09/2022 soppressione del cadavere (capo 2), furto dell'autovettura in uso alla vittima (capo 3) e, infine, del delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente ceduta, in parte, anche a AJ (capo 4). Per l'effetto ha condannato: - EL TA alla pena di anni 20 di reclusione per i primi tre reati, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione contestata per il solo omicidio e riunite le violazioni sotto il vincolo della continuazione, e alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato sub 4); - CA TA alla pena di anni 13 di reclusione per i reati sub 1), 2 e 3), unificati sotto il vincolo della continuazione, e alla pena di anni 2 per l'ulteriore reato di cui al capo 4), esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti e, con riferimento al reato in materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R, n. 309 del 1990. 2. Investita dell'appello del pubblico ministero limitatamente alla posizione di EL TA nonché dell'impugnazione di entrambi gli imputati, la Corte di assise di appello di Milano: - in via preliminare ha ritenuto ammissibile, nonostante i limiti fissati dall'art. 443 cod. proc. pen., l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Monza nei confronti di EL TA in punto di esclusione della circostanza ad effetto speciale della premeditazione e di trattamento sanzionatorio, sia perché, a prescindere dalla denominazione, aveva il contenuto sostanziale di un ricorso per cassazione, nella parte in cui denunziava il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., automaticamente convertitos;
i in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., sia perché aveva comunque ad oggetto un elemento accessorio, la premeditazione, che concorre a qualificare giuridicamente il fatto sicché la sua esclusione modifica il nomen juris nei termini previsti dall'art. 443 cod. proc. - ha riformato la pronuncia, riqualificando il fatto ascritto ad EL TA al capo 1) come omicidio premeditato, e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli per tale imputazione in anni 30 di reclusione;
- ha confermato la sentenza nei confronti di CA TA 3. Secondo le valutazioni dei giudici del merito, in larga parte conformi, l'uccisione di IT Larr7 era stata commissionata da CA SC - a seguito del fallimento della relazione sentimentale che li aveva legati in passato, oltre che per ragioni di vendetta legati ad un furto di gioielli, dapprima a CA TA e, dopo il rifiuto di quest'ultimo - a EP MM, il quale, a fronte 2 di un corrispettivo, aveva organizzato l'agguato, servendosi della collaborazione in fase esecutiva dei fratelli EL e CA TA, di SC Serio, LV També e GE HI. MM, dopo avere concordato un appuntamento con AJ ed i coimputati presso un box nella sua disponibilità, con il pretesto di concludere la trattativa già avviata con la consegna di una partita di stupefacente del tipo marijuana, aveva sorpreso la vittima alle spalle e, mentre i complici lo tenevano fermo, lo aveva colpito più volte al capo con un corpo contundente per poi strangolarlo con l'utilizzo di una corda di nylon. Il cadavere era stato trasportato, tra gli altri ì dai fratelli TA, in un primo tempo, all'interno di un'abitazione, successivamente, in una taverna di un appartamento in fase di ristrutturazione, infine, gettato in un pozzo artesiano, raggiunto dopo l'apertura di un varco in una delle pareti, coperto di calcinacci e materiale di risulta. 4. Avverso la sentenza ricorre EL OT, per il tramite del difensore di fiducia avv. Daniela Mazzocchi, sviluppando tre motivi 2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che la Corte di assise di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame del pubblico ministero perché proposto avverso sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, che, lungi dal modificare il titolo di reato, aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione, con effetti limitati al solo trattamento sanzionatorio. Evidenzia che non è, invece, applicabile il disposto dell art. 593 cod.' llien., come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che, nell'estendere al giudizio ordinario, il divieto di proporre appello avverso le sentenze di condanna, già previsto per il giudizio abbreviato, legittima il pubblico ministero ad appellare anche le sentenze che incidono in maniera più significativa sulla prospettazione accusatoria, tra cui quelle che escludono la sussistenza di circostanza aggravante ad effetto speciale. Anche qualificando l'atto di impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per cassazione convertito in appello, la Corte distrettuale avrebbe dovuto, comunque, dichiararlo inammissibile in ragione delle doglianze denunziate, tutte versate in fatto. 2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta alla base della decisione di escludere l'aggravante della premeditazione nonché violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. 3 La sentenza impugnata ha ribaltato la ricostruzione fattuale del G.i.p., tutt'altro che manifestamente illogica;
anzi è talmente plausibile da essere stata interamente recepita dalla Corte di assise di Monza nel separato giudizio nei confronti dei coindagati. Gli elementi che depongono per la consapevolezza di EL TA in ordine all'organizzazione dell'agguato mortale ai danni di AJ da parte di MM sono evanescenti ) sicché nel dubbio non poteva che essere adottata la soluzione più favorevole all'imputato. Neanche la pacifica circostanza che l'imputato aveva incontrato AJ il giorno prima dell'omicidio e quella, altrettanto indiscussa, che aveva mantenuto con la vittima contatti telefonici fino a pochi minuti prima dell'agguato può essere valorizzata in chiave accusatoria;
essa, infatti, è pienamente compatibile con la ricostruzione difensiva secondo la quale i fratelli TA erano stati strumentalizzati e sapientemente utilizzati da MM con la speranza di poter, al pari di AJ, smerciare una grossa partita di droga. Militano in senso favorevole all'imputato una serie di circostanze ed argomenti logici spiegabili unicamente con la sua mancata conoscenza del proposito omicidiario di MM e con il carattere, imprevisto e necessitato, del contributo fornito alla fase esecutiva: - EL TA aveva partecipato all'incontro senza preoc:cuparsi di lasciare tracce arrivando addirittura ad incontrare la vittima così da correre il rischio di essere visto da terze persone, come in effetti avvenuto;
- aveva mantenuto nel luogo del delitto il possesso del cellulare con il quale aveva chiamato AJ consentendo la sua localizzazione. Sono perfettamente compatibili con la autonoma organizzazione dell'agguato da parte di MM sia l'accertato movente economico dell'omicidio, idoneo ad indurre quest'ultimo, interessato a trattenere per sé il compenso pattuito con il mandante, a non rendere i complici partecipi dell'organizzazione, mettendoli al corrente del piano quando non avrebbero potuto più tirarsi indietro, nonché la disorganizzazione delle fasi immediatamente successive, che sicuramente sarebbe stata evitata ove coloro che se erano occupati avessero, fin dall'inizio, partecipato alla programmazione dell'omicidio. La circostanza che EL TA fosse a conoscenza' della pregressa intenzione omicidiaria della HI non aggiunge nulla in ordine alla consapevolezza del ricorrente sul reale motivo della convocazione di AJ, una volta rimasto accertato che gli invitati si era recati all'appuntamento su invito di MM e nella comune convinzione di partecipare alla compravendita di stupefacente. 4 La Corte di assise di appello ha valutato lo stesso compendio probatorio utilizzato dal giudice del primo grado pervenendo a conclusioni opposte che non solo presentano evidenti criticità sul piano logico, ma non tengono nemmeno conto della regola probatoria fissata dall'art. 533 cod. proc. pen., in base alla quale l'affermazione di responsabilità postula una certezza processuale che è esclusa laddove sussistano più ipotesi ricostruttive parimenti valide. Non sono state chiarite le ragioni per cui EL TA aveva agito in accordo con MM senza informare il fratello CA, per il quale la premeditazione è stata esclusa in via definitiva, nonostante il germano avesse un ruolo gerarchicamente superiore nel gruppo mafioso di comune appartenenza. Soprattutto è stato trascurato che CA TA, le cui dichiarazioni sono state considerate dal giudice dell'appello l'"architrave dell'accusa", non ha mai accusato il fratello di essere stato ab origine complice cosciente di MM nella fase organizzativa e preparatoria, neanche quando, dopo l'iniziale reticenza, lo aveva pienamente coinvolto nella fase esecutiva. 2.3 Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 118 cod. pen. Il principio giurisprudenziale, in base al quale l'aggravante di cui all'art. 577, primo comma,n. 3), cod. pen. deve essere estesa al concorrente che abbia aderito all'altrui premeditazione nel caso concreto non è applicabile posto che non risulta in alcun modo provatorhe EL TA fosse a conoscenza dell'accordo criminoso intercorso tra MM ed il mandante e della volontà del primo di sostituirsi al fratello nella consumazione dell'omicidio commissionato dalla SciCichitano. Non vi è certezza né della sussistenza in capo all'imputato della ferrea volontà omicidiaria, che costituisce l'elemento ideologico della premeditazione, né della sua persistenza per un tempo sufficiente ad integrare l'elemento cronologico. 5. CA TA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso articolando in un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e art, 73, comma 7, d.P.R. n. 39 del 1990 Lamenta che la sentenza impugnata, nel determinare la pena della violazione più grave in misura superiore al minimo edittale, non abbia 1:enuto conto della condotta collaborativa del ricorrente e della perdita dell'originaria capacità a delinquere a seguito della scelta di collaborare con la giustizia Quanto alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento della circostanza ad effetto speciale della collaborazione in materia di stupefacenti, essa doveva essere determinata nella massima misura al fine di valorizzare adeguatamente la rinnovata personalità dell'imputato 5 Illogico e contraddittorio è l'apparato motivazionale che, pur attribuendo massima attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine a tutti i fatti contestati, in sede di commisurazione della pena ha ignorato tale aspetto per attribuire rilevanza esclusiva alla oggettiva gravità o a valutazioni personali prive di carattere giuridico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto da EL TA, relativo alla violazione dei limiti fissati dall'art. 443, comma 3, all'appello del pubblico ministero contro le decisioni di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato, è fondato ed assorbente degli altri due. 1.1. Non sono corrette le argomentazioni sulla base delle quali la Corte di assise di appello ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore del Tribunale di Monza per censurare la sentenza emessa in esito al primo grado del giudizio nella parte in cui aveva escluso l'aggravante della premeditazione. Sostiene la Corte di assise di appello, sia pure in via residuale, che il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Monza era legittimato ad appellare la sentenza di condanna ricorrendo l'ipotesi derogatoria prevista dall'inciso del terzo comma dell'art. 443, comma 3, cit. ("salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato"), posto che la sentenza appellata, escludendo la premeditazione, aveva modificato solo la definizione giuridica del fatto di omicidio. A sostegno della conclusione, la Corte territoriale cita l'orientamento, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, che abbia ritenuto insussistente un'aggravante ad effetto speciale. Ciò perché "tale disconoscimento comporta una derubricazione che incide sul titolo di reato, mutandone la natura ed il regime di prescrizione". Secòndo tale opzione ermeneutica,l'inciso "salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato", oltre a rendere ammissibile il gravame volto ad ottenere il ripristino della originaria, più grave, ipotesi contestata, estende il potere di appello del pubblico ministero consentendogli la deduzione di motivi diversi ed ulteriori rispetto a quello relativo all'avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato come quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena (Sez. 2, n. 27648 del 30/06/2021, Rv. 281564 - 01; Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, P.G. in proc. Dhif, Rv. 268217 - 01; Sez. 6, n. 6274 del 17/11/2010, Chiefari, Rv. 249462 - 01). 1.2. Ritiene il Collegio che, a seguito delle modifiche introdotte ai primi due commi dell'art. 593 cod. proc. pen. dall'art. 2,11ett. a), d.lgs, 6 febbraio 2018, n. 6 11, con decorrenza dal 06/03/2018, tale opzione ermeneutica abbia perso validità perché si pone in insanabile contrasto non solo con il nuovo testo ma con l'intero regime dell'appello del pubblico ministero risultante dal coordinamento dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato, con l'art. 443, comrna 3, disposizione rimasta immutata. L'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., continua a prevedere l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse in esito a giudizio abbreviato "salvo che modifichino il titolo del reato". L'art. 593, comma 1, come modificato, prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna pronunziate nei giudizi diversi dall'abbreviato, dall'applicazione di pena a richiesta, o aventi ad oggetto misure di sicurezza, per le quali valgono i limiti rispettivamente previsti dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc. pen., "solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". L'ipotesi dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale è stata esplicitamente differenziata da quella della modifica del titolo del reato sul presupposto, ritenuto rilevante ai fini della legittimazione all'appello, che si tratti di pronunce diverse e, come tali, sottoposte a diversi limiti. Non è più possibile includere nel genus "sentenze che modificano il titolo del reato" anche la species delle sentenze che "escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale". In caso contrario, quindi continuando a considerare sovrapponibili le due pronunce, si perverrebbe al risultato, invero paradossale, di assimilare completamente i casi in cui è proponibile l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse nel giudizio ordinario (indicati dall'art. 593, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) a quelli in cui il medesimo mezzo di impugnazione è proponibile dal pubblico ministero avverso le sentenze emesse nel giudizio abbreviato (indicati dall'art. 443, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) , in tal modo frustrando la ratio dell'intervento del legislatore che, individuando diverse categorie di sentenze appellabili dal pubblico ministero a seconda del rito prescelto, ordinario o abbreviato, intende chiaramente configurare un potere di impugnazione dell'accusa più limitato ove abbia ad oggetto le pronunce emesse nel rito speciale al fine3 rendere quest'ultimo, in un'ottic:a deflattiva, più conveniente per l'imputato, anche sotto questo profilo (già nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si chiariva che le disposizioni in tema di limitazione dell'appellabilità della sentenza emessa nel giudizio abbreviato tendono a evitare, in attuazione delle finalità espresse dalla legge- delega, che il giudizio svoltosi con rito abbreviato in primo grado possa ritardare r, 7 la sua completa definizione, rendendo inutile l'accelerazione del processo in primo grado). A seguito della riforma del 2018, la legittimazione all'appello del pubblico;
continua ad avere una diversa estensione nel giudizio ordinario rispetto al rito abbreviato, anche se meno ampia che in passato. Solo nel rito ordinario il pubblico ministero può proporre appello conto le sentenze che escludono la sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale e cioè di quelle circostanze che importano un aumento della pena superiore a un terzo (art. 63, comma 3, cod. proc. pen.) o, come la premeditazione, l'irrogazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Peraltro, la nuova normativa ha superato bt il controllo di costituzionalità da parte della Consulta, che ne ha escluso l'irragionevolezza, evidenziando che l'impugnazione del pubblico ministero non è giuridicamente connessa al principio di obbligatorietà dell'azione penale e che, diversamente dall'impugnazione dell'imputato, proiezione del suo inviolabile diritto di difesa, ex art. 24 Cost., essa si presenq pertanto più flessibile nel contrasto con altri valori di pari rango, come, ad esempio, il principio della ragionevole durata del processo (Corte cost., sent. n. 34 del 26/2/2020). 1.3. L'argomentazione spesa in via principale a sostegno dell'ammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica di Monza parte da una premessa corretta, l'automatica conversione in atto di appello ex art. 580 cod. proc. pen., ma perviene ad una conclusione erronea, l'ammissibilità del mezzo di impugnazione come convertito alla stregua dei parametri fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. Nonostante i limiti previsti dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. e a prescindere dalla qualificazione formale attribuitagli dalla parte pubblica (appello a norma dell'art. 593 cod. proc. pen.), l'atto di impugnazione del Procuratore della Repubblica di Monza, a seguito della proposizione dell'appeko da parte degli imputati, si è certamente convertito ex art. 580 cod. proc. pen. in atto di appello. Esso, quindi, poteva essere scrutinato dalla Corte di assise di appello solo qualora denunciasse vizi deducibili con il ricorso per cassazione, secondo la schema precisato dalla giurisprudenza di legittimità con il principio per il quale «in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni 8 conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado» (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739- 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/201:3, Agostino, Rv. 257326 - 01; Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, Raia e altro, Rv. 241872). Nel caso in esame, l'atto di impugnazione del Procuratore della Repubblica, come si evince dall'esposizione contenuta nella senéenza impugnata (pag. 91) nonché dal suo esame diretto consentito in questa sede di legittimità per la natura processuale della questione dedotta, non denunzia vizi legittimità neanche quelli di illogicità della motivazione, a mente dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. come individuati dalla Corte distrettuale (pagg. 114 e 115). Il pubblico ministero ha censurato l'esclusione della premeditazione, attraverso una diversa ricostruzione del fatto prospettata come più plausibile rispetto a quella accolta dalla senítriza del G.i.p.. In quest'ottica non ha formulato specifiche critiche al percorso motivazionale ma si è limitato ad attaccarne l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, sollecitando, in termini non consentiti nti giudizio di legittimità, una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziande: ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01;). Ha, in particolare, lamentato l'erronea valutazione cli alcuni elementi dimostrativi della premeditazione che, invece, erano già stati analiticamente presi in esame dal G.i.p. che li aveva considerati, con argomenti non manifestamente illogici ed in piena sintonia con il complessivo compendio probatorio, delle mere suggestioni alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA TA, ritenuto altamente credibile. A quest'ultimo proposito, il Giudice del primo grado aveva sottolineato che CA TA non solo non aveva mai reso esplicite affermazioni sul coinvolgimento del fratello EL fin dalla fase ideativa dell'omicidio, ma aveva convincentemente circoscritto il suo personale contributo alla fase esecutiva finale così da determinare il G.i.p., con statuizione non oggetto di impugnazione, ad escludere nei suoi confronti la contestata premeditazione. Con ragionamento parimenti plausibile aveva apprezzato come privi di decisivo spessore accusatorio sia la pregressa conoscenza da parte di EL TA dell'intenzione omicidiaria del mandante CA SC (non quindi dell'organizzatore con cui era entrato in contatto, EP MM), sia l'attivismo dimostrato dall'odierno ricorrente nei confronti della vittima nel giorno e nelle ore precedenti l'agguato 9 perché ampiamente compatibili con le giustificazioni rese dall'interessato. EL TA aveva, infatti, sostenuto di essere stato ignaro del mandato conferito a MM dalla SC, di avere contattato AJ in vista dell'appuntamento organizzato da MM nella convinzione, comune alla vittima, di dover partecipare ad una cessione di stupefacenti e, infine, di avere fornito un contributo all'esecuzione materiale dell'omicidio perché impossibilitato ad opporsi all'ordine impartitogli nell'immediatezza da MM, uomo che godeva di prestigio ed autorevolezza per essere figlio del capo mandamento di Riesi. 1.4. L'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TA EL in relazione all'aggravante della premeditazione, ritenuta con riguardo al reato di cui al capo 1), con conseguente integrale reviviscenza di tutte le statuizioni a carico di EL TA contenute nella sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza, in data 26 novembre 2020. 2. L'unico motivo dedotto nel ricorso proposto da CA TA non supera il vaglio di ammissibilità perché versato in fatto ed in ogni caso manifestamente infondato. La Corte di assise di appello (pagg.129 e 130), in disparte dl considerazioni, non pertinenti, evocative della necessità di compensare gli effetti prodotti nel trattamento sanzionatorio dall'Yesclusione di 'una aggravante oggettivamente sussistente" e dal non condiviso riconoscimento delle attenuanti generiche, ha comunque fornito ampia ed articolata giustificazione della misura della pena inflitta. La dosimetria è stata commisurata in prossimità del massimo edittale in considerazione dell'accentuata gravità ed efferatezza del reato nonché della condotta processuale non del tutto lineare tenuta dal ricorrente, il quale, solo dopo l'iniziale reticenza, aveva coinvolto il fratello EL nella consumazione del reato. Tali eventi di segno negativo sono stati valutati, con apprezzamento di merito incensurabile in questa sede, come preponderanti rispetto al contributo collaborativo. Quanto alla misura della diminuzione per l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, essa è stata, altrettanto logicamente, quantificata in termini contenuti, prossimi al minimo, alla luce dell'incontestato mancato recupero di risorse economiche derivatE dalla consumazione dei reati e dal livello limitato della collaborazione, che non aveva consentito di identificare tutte le persone coinvolte nella cessione di stirtìàcenti. 10 2.1. Il ricorso di TA CA va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA EL in relazione all'aggravante della premeditazione, ritenuta con riguardo al reato di cui al capo 1. Dichiara inammissibile il ricorso di TA CA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2022.