Sentenza 17 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
F C.C. 61508 8.8. REPUBBLIC0 86 8 4 /0 2 M A T E A R I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G.N. 18913/9 Dott. Bruno - Rel. Consigliere Cron.23800 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.04/12/01 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 61508 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AT IC, nella qualità di procuratore speciale NI OT di GI OT & с SNC, ora NI OT di GI OT & C. SNC, in persona del socio amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21,2001 2441 presso lo studio dell'avvocato, GAMBERINI MONGENET -1- RODOLFO, che li difende unitamente all'avvocato URSO EMANUELE, giusta delega a margine;
controricorrente nonchè
contro
OT RU, OT RO, CE ESTER;
- intimati la sentenza n. 67/97 della Commissione avverso regionale di TRIESTE, depositata il tributaria 28/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato GAMBERINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. • -2- 18913SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione, con atto notificato il 28 ottobre 1998, deducendo un motivo avverso la sentenza n. 67/03/97 del 28 luglio 1997 con cui, secondo quel che è esposto nel controricorso, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia avrebbe accolto l'appello della snc VA BI e avrebbe dichiarate non dovute le imposte di registro ipotecarie e catastali su alcuni immobili indicati nell'atto 31 dicembre 1984 di regolarizzazione della sdf VA BI in snc di VA, AN BI e c. in quanto tali immobili “non risultavano essere mai stati intavolati e quindi nel regime dei libri fondiari (applicabile nella località interessata) avente effetti reali non sono mai stati di proprietà della società". La snc di VA, AN BI e c. resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto non contiene una comprensibile esposizione del fatto. Nel ricorso la esposizione del fatto è realizzata -secondo la prassi della Avvocatura dello Stato- attraverso l' inserimento nel ricorso stesso di due sentenze. La sentenza di primo grado (444 del 27 novembre 1989 della Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia) è effettivamente relativa alla tassazione della regolarizzazione della snc BI;
è però di accoglimento del ricorso del contribuente. La sentenza di secondo grado (n. 67/03/97 del 28 luglio 1997) sembrerebbe invece relativa ad imposte dirette, ed accoglie l'appello del sig. VA BI. Dunque la lettura del ricorso non consente di comprendere lo svolgimento della controversia da cui scaturisce il ricorso (e neppure il petitum del ricorso stesso data l'incertezza circa il contenuto della sentenza impugnata). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in lire 1.650.000 (di cui 1.500.000 per onorari). Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 dicembre 2001 Presidente CORT асчист Men Coloта l IL CANCELLIERE C1 U S maldo DEPOSITATO IN CANCELLERIA A 17 GIU. 2002 CANCELLIERE C1 Arnado CasanOggi ашь