Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Fabio 01899/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMARI Oggetto Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1979/99 Dott. Vittorio DUVA -· Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere Cron. 4646 Rel. ConsigliereDott. Ugo FAVARA Rep. 525 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud.26/09/01 -• Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE 1.55 dal Sig. SENTENZA per diritti 11 FEB 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ID EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato PICONE ALFONSO, che lo difende unitamente all'avvocato ROCCA ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MELE, in persona del suo legale rappresentante Mario Ferrando, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA N PORPORA 12, presso lo studio 2001 dell'avvo cato TRAISCI FRANCESCO PAOLO difesa *1655 dall'avvocato VADI VALENTINO, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 3511/97 del Tribunale di GENOVA, sezione 2° emessa il 24/10/1997, depositata il 17/12/97; RG.13424/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica C udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato ALFONSO PICONE;
udito il P.M.
1.1 delin persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 13.1.93 la Pubblica as- sistenza Croce Verde di Mele conveniva dinanzi al Pre- tore di Genova DD GI e la RA Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 22.10.92, L'ambulanza di essa istante mentre era ferma alla via Pre' era stata urtata dal veicolo del convenuto che : proveniva da opposta direzione. Radicatosi il contrad- ん dittorio, si costituivano i covenuti assumendo che l'ambulanza aveva effettuato una inversione di marcia invadendo la corsia percorsa dalla vettura guidata da esso DD. Nel corso del giudizio interveniva DD AB, proprietario della vettura condotta da DD G.LO. All'esito della istruttoria, il Pretore con Dentenza del 1-7.94 rigettava la AN condenmande la parte estante "al fagaments Selle spese. Dichiarara improponitile la Selanda 2 огорова sentenza da DD AB per inosservanza dell'art. 22 della 1. 990/69. A seguito di impugnazione della Pubblica Assi- stenza in via principale e di DD AB in via in- Tribunale di Genova con sentenza delcidentale, il 17.12.97 confermava la decisione del primo giudice provvedendo sulle spese. Motivava, tra l'altro, il giudice di appello che la copia della raccomandata era stata depositata dopo la rimessione della causa al Collegio e la difesa della Pubblica Assistenza ne aveva eccepito la tardività ei la mancanza di contraddittorio sul per conseguenza, punto. Comunque, doveva ritenersi pacifico l'onere in capo all'attore in rinconvenzionale di osservanza dell'art. 22 della 1. 990/69 con improponibilità del gravame in- f cidentale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione DD AB affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso la Pubblica Assi- stenza Croce Verde di Mele. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Croce Verde Mele per non essere stati indicati i motivi di 3 impugnazione con la necessaria specificità. Si osserva in contrario che la parte ricorrente ha dedotto in forma intelligibile la censura così consen- tendo a questa Corte di esercitare la sua funzione iti- tuzionalein ordine a quanto è oggetto della censura. Con l'unico mezzo di annullamento il DD, denun- ziata la violazione dell'art. 345 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che il Tribu- nale di Genova abbia erroneamente considerata tardiva la produzione della lettera raccomandata inviata all'assicuratore ex art. 22 della 1. 990/69. Di conse- guenza, non doveva essere dichiarata improponibile la domanda di esso ricorrente. La censura non ha fondamento. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (25/91) la norma dell'art. 345 cpc secondo la quale anche in grado di appello possono depositarsi nuovi documenti senza bisogno di autorizzazione del giudice va interpretata nel senso che quei documenti se non prodotti al momento dela costituzione in giudizio della parte con la contestuale loro elencazione nell'atto di appello o nella comparsa di risposta, pos- sono essere ulteriormente depositatai nel corso della fase istruttoria di secondo grado fino alla precisazio- ne delle conclusioni ed alla rimessione della causa al 4 i collegio in modo che sia consentito alla controparte di prenderne visione in tempo utile per eventualmente mo- dificare le proprie conclusioni e di illustrarle poi nelle scritture difensive in sede di discussione orale della causa. Pertanto, i documenti nuovi possono rite- nenrsi ritualmente introdotti nel giudizio solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione. Nella motivazione della sentenza impugnata i giudi- ci di appello hanno rilevato che la lettera raccomanda- ta era stata depositata dal DD dopo la rimessione della causa al Collegio e la parte appellante Pubblica Assistenza Croce Verde ne aveva tempestivamente eccepi- to la tardività e la conseguente irritualità. Non emergendo dagli atti che il documento anzidetto sia stato prodotto con l'atto di appello incidentale, la decisione del Tribunale è stata resa in armonia con i principi giurisprudenziali di questa Corte. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. 5 Così deciso in Roma il 26.9.01. R.G. 1979/1999 Il Consigliere est. Il Presidente avaza Niñonio zouva IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oggi, li11/15.01 A M E R P U IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 129,11 2066 456 14977 al n.048 2 gate 2.5.5.6.1,2082 AGENZIA DELLE ENTRATE BOMA 2 Registrato in versate € 149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia IPFO) Giddiziari Il Responsabile Servizi (Dr. M. RACHICHINIY 0 0 5 1