Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
A 01 1 2 8 /0 1 E N O 6 I 8 Z 9 5 1 . A / R N 4 / T - 6 S 2 I B . I G . .R L E R L .P R A A D T . A L B U D E A B D T I I A 1 S R I 3 T REPUBBLICA ITALIANA 1 R R. G. N. 12108/98 E . T * IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON. 2363 A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/09/2000 Michele CANTILLO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Consigliere - Enrico ALTIERI Richiesta copia studio Giulio GRAZIADEI -> IL SOLE 24 ORE dal Sig. Giuseppe MARZIALE per diritti L. 3022 26 GEN. 2001 Antonino DI BLASI rel. >> IL CANCELLIERS ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi in genere - Condono presentato dalla sul ricorso n. 12108/98 R.G. proposto da società - Avviso notificato ai fini IRPEF -Impugnazione SASEA SAS con sede in Venezia - Lido, Via Lepanto n. 15, in persona del società - Carenza interesse socio accomandatario sig. CO HE David, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso dagli Avv.ti Ruggero Sonino del Foro di Venezia e Goffredo Gobbi nello studio del quale ultimo in Roma, Via Maria Cristina, n.8, è elettivamente domiciliata,
- Ricorrente -
contro
CANCELLERIA L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per CB220499 legge, 1446 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. GOBBI Intimata Resistente per diritti L. 3000 per la Cassazione della sentenza n. 10/21/97 resa dalla Commissione 10.9. FEB. 2001- IL CANCELLIERE Tributaria Regionale di Venezia Sez. n. 21 in data 09/04/1997 - 27/05/1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per la resistente Amministrazione, l'Avv. Di Martino dell'Avvocatura CANCELLERIA Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del I° e del II° motivo del ricorso, l'accoglimento parziale del terzo con l'assorbimento del IV°. V SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle Imposte Dirette dello Stato di Venezia, con avviso notificato il 25-11-1994, accertava, ex art. 39, comma I° DPR n. 600/1973, il reddito della SASEA S.a.S., con sede in Venezia, relativamente all'anno Au 1990, in ragione di L.109.027.000. Con lo stesso atto evidenziava che l'accertamento veniva effettuato ai fini IRPEF per la quota di reddito imputabile ai soci e non già, ai fini ILOR, nei confronti della società, posto che quest'ultima aveva presentato istanza di condono "tombale" ai sensi della Legge n. 413/1991. La SASEA S.a.S. impugnava l'atto, eccependo la carenza di potestà accertativa dell'Ufficio, per effetto della presentazione del condono. L'Amministrazione resisteva, sostenendo la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria di primo grado di Venezia con decisione n. 71 del 19-10-1995 dichiarava il non luogo a deliberare. 2 L'appello proposto dalla contribuente veniva definito dalla sentenza in epigrafe indicata che confermava la pronuncia di primo grado e precisava trattarsi di estinzione del processo ex lege, per intervenuto condono. Avverso quest'ultima decisione, con atto notificato il 3-7-1998, ha proposto ricorso la contribuente, che ne ha chiesto la cassazione sulla base di quattro mezzi. L'Amministrazione dopo essersi costituita con atto del 21/11/1998 senza svolgere difese scritte, alla pubblica udienza di trattazione ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte osserva che il ricorso - articolato in quattro motivi con cui si deducono altrettante violazioni di legge e vizi della motivazione - deve essere dichiarato inammissibile non avendo la ricorrente interesse a proporre il gravame. Invero, l'interesse ad impugnare una sentenza va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento possa far conseguire alla parte che lo propone;
e quando nessuna utilità concreta può derivare dalla proposizione del gravame, l'interesse ad impugnare è insussistente e l'impugnazione deve ritenersi inammissibile. Nel caso in esame, risulta evidente la posizione di assoluta indifferenza della società rispetto all'impugnazione e, quindi, l'impossibilità che la stessa consegua un risultato giuridicamente apprezzabile in esito al ricorso. Nell'avviso, infatti, era stato espressamente evidenziato che l'accertamento veniva effettuato ai fini IRPEF, per la quota di reddito imponibile ai soci, e non già ai fini ILOR, nei confronti della società, posto che il rapporto con 3 quest'ultima era da ritenersi definito per effetto della domanda di condono c.d. "tombale" presentata, ex L. n. 413/91 dalla società stessa. E appunto per questa ragione la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, si è limitata a confermare la statuizione di non luogo a deliberare adottata dal giudice di primo grado ed a precisare che l'estinzione del processo si era verificata per effetto dell'intervenuto condono. Così stando le cose è evidente che, per effetto della pronuncia di merito, si è venuta a consolidare una posizione della società ampiamente satisfattiva sul piano fiscale, non solo perché l'originario avviso di accertamento dei redditi ne escludeva espressamente la rilevanza ai fini ILOR, ma anche perché l'intervenuto condono ex legge 413/91, e la conseguente pronuncia di non luogo a deliberare per intervenuta estinzione del processo, realizzano сви l'interesse sostanziale della società ricorrente, che si era vista riconoscere i benefici previsti dalla citata normativa, che la stessa, peraltro, aveva espressamente richiesto con la domanda di condono. L'intervenuta definizione del rapporto, su basi reciprocamente satisfattive, esclude, per un verso, la possibilità di iniziative dell'Amministrazione pregiudizievoli e lesive degli interessi della contribuente, e, d'altra parte, esclude l'esistenza in capo alla stessa di un interesse meritevole di tutela giuridica e, quindi, tale da giustificare, legittimandola, l'impugnazione. Conclusivamente la Corte ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di un interesse originario ed attuale, a nulla rilevando l'assenza di uno specifico rilievo dell'Amministrazione, al riguardo, dal momento che la questione dell'interesse a ricorrere esula dalla disponibilità delle parti e va, quindi, esaminata d'ufficio, sia che essa riguardi la sussistenza dell'interesse al momento della proposizione del ricorso, sia che si tratti di accertare se l'interesse persista ancora al momento della decisione. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 20/09/2000. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere - Relatore - Estensore CORTE Dott Antonino Di Blasi U IL CANCELLIERE S Arnaldo Casano A DEPOSITATO IN CANCECANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE 01 "Gelous Arm Casano A I 6 5 E R 8 . N 9 A 1 N O / T I - 4 Z U / B 6 A B 2 . I R L . T R L R S . T A I P . . G D B E A A L R I E T R D A 1 I E 3 D S 1 T N E . 5 E A S T N I N M A E S E