Sentenza 3 aprile 2002
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- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 47 36 02 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 3881/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere 6018/99 Dott. Camillo FILADORO Consigliere 10074/99 Cron. 10756 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente Ud. 03/07/01 SEN TENZA sul ricorso proposto da: SE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ROMEO SILVIA;
intimata e sul 2° ricorso n° 06018/99 proposto da: 2001 ROMEO SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA presso 3116 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, -1- rappresentata e difesa dall'avvocato DE MARTINI GIAN CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI RIPETTA GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUGLIESE ANTONIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale e sul 3° ricorso n° 10074/99 proposto da: ROMEO SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MARTINI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SE SRL;
intimato avverso la sentenza n. 229/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 20/01/99 R.G.N. 8397/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VESCI;
-2- udito l'Avvocato DE MARTINI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marcello MATERA rigettto di entrambi i ricorsi. -3- Sostituto Procuratore che ha concluso per il 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova del 3 febbraio 1995 RO IA esponeva di essere stata assunta dalla Confesercenti nel dicembre 1977 e addetta a mansioni di segreteria, successivamente aveva svolto funzioni di cassa;
poi dal gennaio 1993 era stata addetta all'ufficio di Sampierdarena come imputatrice ed il 17 giugno successivo era stata trasferita alla CO, società costituita dalla Confesercenti per espletare i servizi contabili ed amministrativi;
dal 15 settembre 1994 le era stato affidato il compito di contattare gli associati Confesercenti per la consegna delle fatture ed il ritiro degli importi e dal 12 ottobre 1994 aveva svolto mansioni di aiuto del funzionario del settore sviluppo;
il 30 novembre dello stesso anno la CO aveva avviato la procedura di riduzione del personale, che aveva condotto ad un accordo con le organizzazioni sindacali sulla esistenza della crisi e sull'entità degli esuberi, nonché al suo licenziamento intimato il 2 gennaio 1995; la ricorrente, per quanto ancora interessa in questa sede, deduceva l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223/91 perché nella comunicazione di apertura della procedura non vi era riferimento ai motivi tecnici e produttivi che rendevano impossibile l'adozione di misure idonee ad evitare la messa in mobilità, e per errata applicazione dei criteri di scelta, non essendosi tenuto conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità (la RO era coniugata con due figli); Si costituiva la CO la quale, illustrate le cause che avevano reso necessaria la messa in mobilità, assumeva non essere necessario procedere ad alcuna covalutazione della ricorrente perché era stato risolto il rapporto di tutti gli addetti agli uffici commerciali. Il Pretore con sentenza n. 1776 del 1997, accoglieva la domanda perché i lavoratori da licenziare erano stati individuati in via preventiva e non in base alla applicazione di criteri oggettivi e astratti. 2 Sull'appello della CO la statuizione di primo grado veniva confermata, con diversa motivazione dal locale Tribunale con sentenza del 28 gennaio 1999. Il Tribunale dichiarata preliminarmente inammissibile, perché non sollevata in primo grado, l'eccezione della lavoratrice relativa alla violazione dell'art. 4 comma nono della legge 223/91, escludeva che con il riferimento fatto dalla CO alla collocazione aziendale ed ai profili professionali fossero stati illecitamente individuati in via preventiva i lavoratori da estromettere, sul rilievo che dette indicazioni sono invece imposte dal terzo comma dell'art. 4 della legge 223/91; rilevavano però i Giudici di merito che all'interno di ciascuna categoria vi è una pluralità di profili professionali, i quali hanno valore meramente esemplificativo delle professionalità corrispondenti alla categoria, con possibilità quindi di spostamento del lavoratore in quell'ambito nell'esplicazione dello ius variandi riservato all'imprenditore, per cui una corretta applicazione dei criteri di scelta impone il confronto tra pari professionalità e non solo tra uguali profili, valutando la professionalità sulla base dell'intera gamma delle mansioni espletabili dal lavoratore appartenente alla categoria. Ciò sarebbe confermato dall'obbligo del datore di comunicare oltre ai profili professionali anche la collocazione aziendale delle eccedenze, per cui se detti criteri valessero a circoscrivere l'area di scelta dei licenziandi non avrebbe ragion d'essere l'ampio dibattito di dottrina e giurisprudenza proprio sulla delimitazione dell'ambito entro cui deve essere operata la scelta, perché questa sarebbe individuata a priori nella comunicazione iniziale del datore. Nella specie la RO aveva svolto nel primo periodo mansioni di addetta alla cassa e nel secondo periodo mansioni inerenti i servizi di contabilità ed amministrativi, mentre solo due mesi prima del licenziamento aveva svolto mansioni di aiuto al funzionario del settore sviluppo, di talché si doveva ? presumere, salvo prova contraria a carico della società, che la medesima avesse 3. la capacità professionale per svolgere compiti compresi nei profili professionali che non erano stati oggetto del licenziamento collettivo. Avverso detta sentenza la S ON propone un primo ricorso no tificato il 18 febbraio 1999 affidato a tre motivi, ed un ulteriore ricorso di identico tenore notificato il 25 marzo 1999, mentre la RO ha depositato due distinti controricorsi con ricorso incidentale condizionato nonché memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 3881/99 al ricorso incidentale condizionato n. 6018/99. Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla lavoratrice W secondo la quale AT De SE, che ha rilasciato il mandato in calce al presente ricorso, non avrebbe i poteri di rappresentanza della società. La contestazione oltre ad essere del tutto generica, è anche infondata : poiché la medesima De SE figura nell'epigrafe dell'atto come legale rappresentante della società, va fatta applicazione del principio più volte enunciato (cfr. tra le tante Cass. 11615/2000 e 4563/98) per cui il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo nella società di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo o stabilite dal consiglio di amministrazione, perché attesa la natura del rapporto (organico) che legail soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, come e' dimostrato dagli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, per i quali l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti non e' opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società. Essendo ammissibile il primo ricorso proposto dalla società, va dichiarato inammissibile il secondo ricorso dalla stessa proposto avente identico tenore. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 4 commi 3 e 5 della legge 223/91 in relazione all'art. 12 delle preleggi, nonché contraddittorietà ed illogicità di motivazione. Premesso in fatto che era stato soppresso un intero settore di supporto, e cioè tutte le posizioni degli “aiuti ai funzionari commerciali di SE P. e MP, e che il Tribunale aveva riconosciuto - disattendendo i rilievi del primo giudice - che l'indicazione, nella comunicazione aziendale, dei profili professionali del personale da esodare è espressamente richiesta dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 223, lamenta la società ricorrente che il Tribunale abbia poi, contraddittoriamente, ritenuto necessaria una completa enunciazione delle professionalità aventi contenuto analogo, che dovrebbe N consentire il confronto non solo tra pari profili, ma fra pari professionalità alla stregua della intera gamma delle mansioni espletabili. Sostiene di contro parte ricorrente che l'azienda non potrebbe adempiere all'obbligo di comunicazione ravvisato dal Tribunale perché l'indicazione delle "professionalità praticabili” vanificherebbe gli obblighi di concretezza imposti dalla legge aprendo la strada all'incertezza. Peraltro, dal punto di vista generale, il pericolo di una impropria selezione dei licenziandi tramite modifiche delle mansioni nell'imminenza della procedura, di cui non vi era invero cenno nella fattispecie, potrebbe essere evitato facendo ricorso ai principi di correttezza e buona fede e di divieto di discriminazioni. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 12 delle preleggi, perché il Tribunale, dopo avere ammesso che l'interpretazione letterale della disposizione prescrive di fare esclusivo riferimento alle mansioni svolte ed alla collocazione all'atto dell'avvio della procedura, aveva poi rifiutato la medesima interpretazione perché diversamente "non avrebbe ragion d'essere l'ampio dibattito sulla delimitazione dell'ambito ما5 entro c ui de ve essere operata las celta, perché questa s arebbe individuata a priori nella comunicazione iniziale del datore." Al contrario, sostiene la ricorrente, l'interpretazione di una disposizione non può essere condizionata da alcun dibattito, ma si deve procedere alla sua interpretazione letterale quando essa sia chiara ed univoca;
così operando il Tribunale avrebbe addirittura inventato una norma inesistente. Con il terzo mezzo si denunzia violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223/91 in relazione agli artt. 115 e 116 c.c. (recte cod. proc. civ.), agli artt. 41 e 24 della Costituzione ed ai principi di correttezza e buona fede, perché - senza affermare alcuna violazione, peraltro mai dedotta, di questi principi - il Tribunale avrebbe attribuito alle mansioni svolte dalla lavoratrice parità professionale e fungibilità h con quelle asseritamente svolte da altri non individuati lavoratori della CO. Con il primo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 437 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 4 quinto comma della legge 223/91, nonché difetto di motivazione, deducendo che in caso di licenziamento collettivo spetterebbe al datore di lavoro e non al lavoratore di dimostrare l'avvenuta osservanza della normativa procedurale e dei criteri di scelta, con la possibilità, in mancanza, di dichiarare d'ufficio la nullità del recesso;
di talché si poteva ben far valere in sede di appello la mancata comunicazione all'ufficio regionale del lavoro delle indicazioni previste dall'art. 4 comma nono della legge 223/91, attenendo la decadenza solo alle eccezioni in senso proprio. Con il secondo mezzo si denunzia violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni e mancanza di motivazione sulla eccezione proposta nella memoria d'appello relativa alla mancata disamina congiunta tra le parti sulla possibilità di utilizzo totale o parziale della manodopera eccedente. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato in via preliminare, non merita accoglimento. In relazione al primo motivo è infondata l'affermazione per cui il giudice potrebbe dichiarare d'ufficio la nullità del recesso per motivi non dedotti con l'atto introduttivo. E' infatti giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 3271 del 20 marzo 2000 e n. 3774 del 15 aprile 1999) che nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura di mobilità ai sensi della legge 22 3/91, il giudice di merito, non può (per non in correre nel vizio di extrapetizione) prendere in considerazione eventuali ragioni di illegittimità della procedura stessa, in difetto di specifiche censure, in applicazione del principio di carattere processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda, principio che, p in caso di deduzione dell'illegittimità di un licenziamento, comporta la necessità di indicare i vizi di forma o di sostanza che lo inficiano. Per le medesime ragioni è infondato anche il secondo motivo, giacché lo stesso ricorrente incidentale dichiara di avere sollevato la questione relativa alla mancato esame congiunto previsto dall'art. 4 quinto comma della legge 223/91 nella memoria difensiva in appello, e quindi non in sede di ricorso introduttivo. Peraltro l'esame congiunto deve avvenire solo a richiesta delle organizzazioni sindacali, mentre nel motivo di ricorso questa circostanza non viene dedotta e quindi la censura non sarebbe comunque in grado di inficiare la sentenza impugnata. Merita invece accoglimento il ricorso principale, i cui motivi, stante la connessione vanno trattati congiuntamente. Si tratta della delicata questione relativa alla delimitazione dell'ambito entro il quale devono essere applicati i criteri di scelta enunciati dall'art. 5 della legge n. 223/91 per il personale da licenziare. La legge citata, com'è noto, delinea una complessa procedura, che ha origine con la comunicazione di inizio della procedura di mobilità prescritta dal terzo comma dell'art. 4, con la quale vengono enunciate dal datore le esigenze dell'impresa; in essa vanno infatti indicati, oltre ai motivi che hanno dato luogo all'esubero, "il numero, la collocazione aziendale, i profili professionali del personale eccedente". Ne discende che nella comunicazione del datore il numero e la collocazione aziendale del personale da porre in mobilità devono essere in essenziale connessione con gli altri elementi che pure vanno indicati, ossia con le ragioni che hanno determinato l'esubero e con le ragioni che rendono inevitabile l'espulsione. Nel contempo la comunicazione deve fare integrale astrazione da ogni elemento che valga ad individuare direttamente le “persone" da espungere. Non è casuale il riferimento che il datore deve fare ai "profili professionali", perché questi, in maniera più precisa rispetto agli inquadramenti nelle varie categorie contrattuali, sono in grado di dare contezza delle mansioni svolte f ん nell'ambito delle varie articolazioni produttive, permettendo così la verifica della loro connessione con l'indicato del processo di crisi, ovvero di ristrutturazione. Ed infatti il riferimento ai profili ed alla collocazione aziendale del personale in esubero, offre pregnanti elementi di riscontro sulla genuinità dell'operazione alle organizzazioni sindacali, cui è devoluto "ex ante” il controllo dell'iniziativa imprenditoriale di riduzione del personale (cfr. Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455). Chiusa la prima fase ( nella specie con l'accordo sindacale sulla esistenza e sul numero degli esuberi), si passa alla seconda fase, nella quale, dai dati astratti enunciati dal datore occorre poi passare alla individuazione in concreto delle persone da collocare in mobilità. A tal fine l'art. 5 della medesima legge prospetta una sorta di "procedura concorsuale" trai lavoratori, da seguire o con i c riteri de ttati dai contratti collettivi, ovvero con i criteri di legge e cioè carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive, ed è noto che i primi due criteri tendono a far 8 cadere la scelta sul lavoratore più forte sul mercato del lavoro, affinché i licenziamenti abbiano il minore costo sociale possibile, e ciò sarà tanto più conseguibile quanto più si amplia la platea dei soggetti a cui applicare i criteri stessi. Ma prima ancora di passare alla fase del concorso, va verificata la legittimità di una applicazione dei criteri circoscritta ad un ambito più limitato rispetto al complesso aziendale a cui la norma fa riferimento, perché questa è operazione estremamente delicata, essendo indubbio che una indebita restrizione della selezione varrebbe ad alterare profondamente il corretto meccanismo di applicazione dei criteri medesimi. Inoltre in questa fase non è previsto il controllo preventivo da parte delle organizzazioni sindacali, residuando solo il controllo giudiziale ex post nel conflitto intercorrente direttamente tra datore di lavoro e lavoratore. p La prima parte dell'art. 5 dispone che “l'individuazione dei lavoratori d a collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale" Dunque in via preliminare la delimitazione del personale “a rischio” si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 4; è ovvio infatti che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell'impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare. Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma per cui le medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al "complesso aziendale”; ciò in forza di una duplice ragione: una è quella, già ricordata, per cui l'intendimento di espungere dall'azienda i lavoratori più forti è meglio conseguibile ampliando al massimo l'area in cui operare la scelta;
९ l'altra è quella di approntare una ulteriore di garanzia contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l'ambito della selezione. D'altra parte sarebbe incongruo che quest'ambito venisse già predeterminato dalla legge, perché ciò varrebbe indebitamente a presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilità tra parti o settori dell'impresa. Se tale è il contesto, si arguisce facilmente che non vi è spazio per una restrizione all'ambito di applicazione dei criteri di scelta che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice, perché, come già detto, ciò finirebbe nella sostanza con l'alterare la corretta applicazione dei criteri stessi, che l'art. 5 della legge 223/91 intende espressamente sottrarre al datore, imponendo che h questa venga effettuata o sulla base dei criteri concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri legali. E' dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione unilaterale del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del personale. La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive 4 ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 4, quando cioè gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (cfr. nello stesso senso Cass. 26 settembre 2000 n. 12711, 18 novembre 1997 n. 11465, 10 giugno 1999 n. 5718). Per converso non sembra invece potersi affermare che in tutti i casi vi debba essere una necessaria corrispondenza tra il dato relativo alla “collocazione del personale" indicato dal datore nella comunicazione di cui all'art. 4 e la precostituzione dell'area di scelta. 10 Il datore infatti segnala la collocazione del personale da espungere (reparto, settore produttivo ecc.) , ma ciò non comporta automaticamente che l'applicazione dei criteri di scelta coincida sempre con il medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano sempre esclusi dalla covalutazione con tutti gli altri, giacché o gni delimitazione dell'area di scelta è soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la giustificano. A mero titolo esemplificativo si può osservare che ove il datore, nella comunicazione di cui all'art. 4 indicasse che tutto il personale in esubero è collocato all'interno di un unico reparto , essendo solo questo oggetto di soppressione o di ristrutturazione, non sarebbe giustificato limitare l'ambito di и applicazione dei criteri dis celta a quegli stessi lavoratori ne 1 caso in cui svolgessero mansioni assolutamente identiche a quelle ordinariamente svolte anche in altri reparti, salva la dimostrazione di ulteriori ragioni tecnico- produttive ed organizzative comportanti la limitazione della selezione. Ed ancora, quando la riduzione del personale fosse necessitata dall'esistenza di una crisi che induce a ridurre genericamente i costi, non vi sarebbe, quanto meno in via teorica, alcun motivo di limitare la scelta ad uno dei settori dell'impresa, e quindi la selezione andrebbe operata in relazione al complesso aziendale. Con il che si può spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicità - altrimenti scarsamente comprensibile del richiamo alle "esigenze tecnico produttive ed - organizzative", perché nella prima parte, come hanno rilevato alcuni interpreti, esse si riferiscono all'ambito di selezione mentre nella seconda parte le medesime concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri dell'età e del carico di famiglia, alla individuazione del singolo lavoratore. Alla luce di questi principi non appare dunque corretta la soluzione data dal Tribunale, che ha avuto riguardo alla categoria di inquadramento, ritenendo illegittima la selezione alla stregua del solo profilo professionale, sul rilievo che 41 ciascuna categoria consta di più profili, per cui la professionalità dovrebbe essere valutata alla stregua dell'intera gamma della mansioni espletabili. Invero la categoria di inquadramento non è menzionata tra i dati che devono indicarsi nella comunicazione di cui all'art. 4 terzo comma (ma solo tra i dati da comunicare agli organi pubblici ed alle organizzazioni sindacali una volta che tutta la procedura si è esaurita ed i recessi sono stati comunicati, cfr. art. 4 comma nono) proprio, perché constando di più profili professionali, è scarsamente significativa della reale organizzazione del lavoro in azienda e di come debba essere modificata per fare fronte alle esigenze di crisi o di W ristrutturazione. Inoltre, così facendo, i Giudici di merito hanno erroneamente concentrato la valutazione sulla categoria di inquadramento del lavoratore il quale, peraltro, non ha alcun diritto al cambio di profilo, che è invece è una facoltà riservata t all'imprenditore nell'ambito appunto dello “ius variandi", mentre avrebbe dovuto concentrarla sull'impresa, decidendo se le circostanze dedotte dal datore, ossia la soppressione dell'intero settore di supporto, esonerasse il datore dal procedere alla covalutazione della lavoratrice alla luce dei criteri dettati dall'art. 5 della legge n. 223 in concorso con tutti i lavoratori del complesso aziendale. Va quindi rigettato il ricorso incidentale ed in accoglimento di quello principale proposto per primo dalla società la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Genova, che deciderà la controversia attenendosi al principio per cui in caso di licenziamento collettivo l'applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al "complesso aziendale" a cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, non in forza di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma solo ove la p redeterminazione del campo di s elezione ( reparto, stabilimento e cc e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico- produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale. Va infine dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto dalla CO srl.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale n. 3881/99 e quello incidentale n. 6018/99; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di 2850402 Genova. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla CO srl. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. ofleyhinва но IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE тамга в ию Dall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -3 APR. 2002 eggi, IL CANCELLIERE Phill , S 1 I U . A L T L T R , O A B A ' W S I L E L D P 2 E S 7 A I - D T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A M S E I D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L E D E B L R E O D