Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /0 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 66 Dott. Antonio SAGGIO G.N. 3781/99 75 Cron.17363 Dott. Giovanni sigliere PRESTIPINO Consigliere Dott. Francesco Anton Rep. OGLIA Dott. Raffaele Consigliere Ud.12/03/01 - Dott. Giuseppe CELLERINO . Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta co ORE SENTENZA dal Sig. 2 per diritti L. 5000 4. GIU 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE OM TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell'avvocato SFORZA ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato SPAGNOLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 1118 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 09/02/98 R.G.N. 1069/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SPAGNOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. L -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Siracusa del 20/7/90 ME Ottavio conveniva in giudizio l'INPS deducendo di avere lavorato dall'1/1/49 al 31/12/73, data in cui venne licenziato e collocato in pre- pensionamento, con riconoscimento della indennità di mancato preavviso, chiedeva il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dall'1/6/74, con gli aumenti previsti dall'art. 10 L. n. 160 del 3/6/75. L'INPS non si opponeva alla richiesta di retrodatazione della pensione, ma eccepiva la prescrizione dei crediti maturati anteriormente all'1/1/75. Il Pretore riconosceva il diritto del ME a percepire la pensione dal 1/6/74, ma dichiarava prescritti i ratei maturati prima dell'1/1/75. Il Tribunale di Siracusa, investito in grado di appello ad istanza del ME, con sentenza del 6/2 - 9/2/98, rigettava l'appello, precisando che infondata era la tesi dell'appellante secondo cui il diritto ai ratei era inscindibile dal diritto a pensione, con la conseguenza che il termine di prescrizione relativo ai ratei maturati decorreva dalla data in cui l'INPS, con circolare del 17/4/87, aveva riconosciuto natura risarcitoria e non retributiva all'indennità di# preavviso, il diritto a pensione, infatti, era ontologicamente e qualitativamente diverso dal diritto alla percezione dei singoli ratei e non era lecita l'unificazione delle due diverse ipotesi. I termini di prescrizione erano indicati dalla legge (e non dalla circolare INPS) e decorrevano dalla maturazione dei ratei e non dal riconoscimento dell'INPS; l'appellante avrebbe dovuto rendersi parte W diligente ed azionare tempestivamente la sua pretesa “a prescindere dalla concordanza dell'INPS". Legittima quindi era la declaratoria di estinzione per prescrizione delle pretese collegate alla retrodatazione della pensione, per essere decorsi oltre 10 anni fra la nascita del diritto e la proposizione della domanda in sede amministrativa. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ME, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 129 R. D. n. 1827 del 1935 in relazione alla sentenza della Corte Cost.n 283/1989, dell'art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990 applicata ai procedimenti INPS, art. 2907, 2908, 2909 c.c. 115 e 116 CPC, nonché omessa istruttoria, contraddittorietà ed illogicità di motivazione (art. 360 n., 4 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il כי Tribunale aveva mal posto il rapporto fra diritto a pensione, come tale imprescrittibile, e diritto ai ratei, soggetto a prescrizione, e quindi aveva errato nell'affermare che il riconoscimento dell'INPS in corso di causa, in ordine alla decorrenza dal 1/6/74, non avesse attribuito anche il diritto a percepire i ratei relativi. L'affermazione era illogica e contraddittoria e non teneva conto del decorso ultra - decennale dei procedimenti amministrativi, rispetto ai quali il riconoscimento dell'INPS era solo l'atto finale ed aveva natura innovativa rispetto ai procedimenti "definiti con la decorrenza 2 h del 1/11/74 ovvero del 1/1/75". C'era stata la domanda relativa al supplemento di pensione richiesto in base ai contributi figurativi corrispondenti al I° semestre 1975 e quella relativa alla pèrequazione automatica da corrispondere nell'anno seguente al 1/6/74, per cui da una parte non era ravvisabile alcuna inerzia della parte e dall'altra vi era stato un atto ricognitivo dell'INPS, ingiustamerite negato dal Tribunale;
questi non si era accorto che si era formato il giudicato, per mancata impugnazione, sulla decorrenza dal 1/6/94, in quanto fera assurto alla dignità giudiziaria di giudicato> il mero atto ricognitivo" dell'INPS. La domanda non riguardava “rate di pensione non riscosse nei cinque anni dalla loro scadenza", alle quali fosse applicabile la prescrizione quinquennale, ma una domanda di pensione non liquidata i e non posta in pagamento, il cui importo doveva essere liquidato, ora per allora, sulla base dei parametri di calcolo esistenti alla data del 1/6/74. Era quindi applicabile alla fattispecie l'art. 129 della L. n. 18271 del 1935, con la conseguenza che era applicabile la prescrizione decennale per i ratei non posti in liquidazione. Il diritto a detti ratei, però, non poteva "precedere il riconoscimento del diritto alla prestazione", la pensione con decorrenza retroattiva, per cui era errata la sentenza che ipotizzava la i decorrenza del termine prescrizionale da un momento antecedente a quello dell'attribuzione del diritto, avvenuta nel corso del giudizio. "La natura di confessione giudiziale del titolo costitutivo del diritto alla prestazione a decorrere dal 1/6/74 ed il formarsi del giudicato per 3 mancata impugnazione" sul punto esimeva dall'accertamento di diversi termini di decorrenza della prescrizione. Nel decennio anteriore alla data della domanda amministrativa sicuramente esistevano altre domande amministrative e procedimenti pendenti, non esauriti. In ogni caso, prima del 1990 era incerta la natura dell'indennità di mancato preavviso e non vi era l'accertamento che "la pensione di anzianità può decorrere anche nel periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso"; c'era stato in proposito un "diritto pretorio”, che produceva gli effetti dello ius superveniens, cui si era adeguato l'INPS. La sentenza quindi doveva essere cassata e riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1/6/74, M con perequazione automatica del relativo importo e liquidazione dei ratei dal giugno 1974 in poi con relativi accessori. Il ricorso è infondato. L'ammissione effettuata dall'INPS in corso di causa che il diritto alla pensione decorre dalla data indicata dal ricorrente non costituisce riconoscimento in senso tecnico che interrompe la prescrizione per i ratei, ai sensi dell'art. 2944 c:c., sia perché è stata fatta in via ipotetica solo per eccepire la prescrizione dei ratei, sia perché in tema di diritti indisponibili, quale è quello alle prestazioni previdenziali, non è nemmeno astrattamente configurabile un atto ricognitive, o una confessione giudiziale costituiva del diritto, perché il diritto sorge quando sussistono le condizioni di legge e cessa con il venir meno delle stesse. E' principio di diritto acquisito nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità quello secondo cui il diritto a pensione non è prescrittibile, né sottoponibile a decadenza, mentre il diritto ai singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, se sono stati liquidati e messi in riscossione, oppure decennale negli altri casi. Sono quindi infondate tutte le tesi prospettate dal ricorrente: il termine di prescrizione per i ratei decorre dalla maturazione degli stessi e non del riconoscimento del diritto a pensione da parte dell'INPS; i pretesi atti interruttivi non vengono specificatamente dedotti e generica è la censura nella parte in cui si deduce l'esistenza di un decorso ultra decennale della pratica amministrativa per il riconoscimento del diritto;
la incertezza anche giurisprudenziale sulla natura dell'indennità di mancato preavviso non giustifica l'inerzia della parte ed il mancato compimento degli atti interruttivi;
né il successivo riconoscimento giudiziale del diritto può essere inteso come “diritto pretorio”, cui collegare gli effetti dello jus superveniens, come vorrebbe il ricorrente. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC:
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 12 marzo 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Alaioranaloran таи на o Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -4 GIU. 2001 lle 5 E oggi, R E IL CANCELLIERE