Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
Il reato di false comunicazioni sociali e quello di truffa possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 6495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6495 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
06495-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2017 FRANCESCO IPPOLITO Presidente Sent. n. sez. 2143/2017 Rel. Consigliere - MIRELLA AGLIASTRO REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N.26761/2017 GAETANO DE AM NT CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI LO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 28/03/2017 del TRIBUNALE PER IL RIESAME di FROSINONE sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
il Procuratore Generale SIMONE PERELLI ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito l'avvocato CESARE PIRAINO del foro di ROMA, difensore di NI LO, SI SE e TO IZ, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.03.17 depositata il 6.5.2017, il Tribunale di Frosinone, a seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 7.4.2016 che aveva rigettato la richiesta cautelare reale in pregiudizio di TR AR, AN ZI, ER EP, ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 640 cod. pen., e di cui all'art. 2621 cod. civ. della somma di euro 5.125.000,00 (euro cinque milioni centoventicinquemila), presente sui conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati o di somme liquide nella loro disponibilità da individuarsi in sede di esecuzione del provvedimento. Il Tribunale di Frosinone, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 21 settembre 2016 con la quale era stato annullato il provvedimento di rigetto di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale e che aveva affermato il seguente principio di diritto "basta il presupposto della confiscabilità e cioè la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca in base alle leggi vigenti per consentire l'ablabilità ai sensi del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. che costituisce ipotesi autonoma rispetto al sequestro preventivo di cui al primo comma" (Sez. 2, sentenza n. 46389 del 21.09.2016, non massimata).
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Frosinone, in funzione di giudice dell'appello, hanno proposto ricorso per cassazione AR TR e EP ER chiedendone l'annullamento.
2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al fumus dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), osservando che bisognava tenere conto di quanto contenuto nella consulenza di parte prodotta dai ricorrenti, attestate la inconsistenza dell'elemento oggettivo del falso in bilancio e della truffa, anche in forza delle dichiarazioni "a campione" di alcuni fornitori e clienti della Plasco che avevano confermato le voci di credito in contabilità, desumendone la insussistenza di un debito pari a 8.412.000,00 relativo all'anno 2014. Si evidenzia che esisteva una contabilità gestionale distinta, riguardante passività collegate alle forniture di materie prime, ma che si trattava di scritture di storno di operazioni iscritte nella contabilità societaria solo ai fini gestionali ed il pagamento non è stato mai reclamato da alcuno. A 2 2.2 Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al concorso dei reati di truffa e false comunicazioni sociali e alla sussistenza degli elementi costitutivi di quest'ultimo, mettendo in dubbio che i due reati possano concorrere. Il fatto materiale rilevante non rispondente al vero su cui deve cadere la comunicazione sociale non può essere integrato dall'esistenza di alterazioni o irregolarità di carattere contabile, mentre, d'altro canto, la nuova proprietà non aveva dovuto far fronte al pagamento di debiti, concernenti costi delle materie prime.
2.3 Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora, con connotati di concretezza e attualità valutabili con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. A fronte di questo pericolo, gli imputati avevano rilasciato una dichiarazione di impegno a non effettuare alcuna operazione che potesse modificare il patrimonio (verbale del 28.3.2017), e comunque pur a conoscenza della richiesta di sequestro da parte del Pubblico Ministero sin dal maggio 2016, non avevano compiuto alcun atto finalizzato a diminuire il proprio patrimonio, e ciò anche dopo il dissequestro ordinato dal Tribunale del Riesame del 13.9.2016. 2.4 Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla individuazione del profitto: si lamenta che i giudici del riesame, nel qualificare il profitto, evidenziano la sussistenza di un presunto scarto tra il valore di acquisto delle azioni e quello reale. La presunta truffa ha avuto come conseguenza l'acquisizione del complesso aziendale della Plasco e, pertanto, dal profitto deve essere sottratto il valore residuo effettivamente incamerato dalla persona offesa.
2.5 Nel quinto motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto del sequestro preventivo. Il sequestro operato dal Tribunale di Frosinone è del tipo "diretto" e non per equivalente, e non sono stati individuati dal Tribunale i conti correnti e le somme di denaro nella disponibilità degli imputati rimettendo al Pubblico Ministero l'individuazione dei beni in fase esecutiva. Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha esteso il vincolo cautelare ai beni indicati nel decreto di sequestro del 15.7.2016, poi dichiarato inefficace. Il Tribunale doveva, con riferimento a somme di denaro, individuare l'ammontare e la allocazione presso il presunto autore o terzi che quel denaro custodiscano.
2.6 Nel sesto motivo, si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al sequestro di titoli e polizze nella disponibilità dei ricorrenti, perchè il provvedimento di sequestro del Tribunale doveva riguardare conti correnti e somme liquide nella disponibilità degli indagati, non essendovi identificazione tra conti correnti e denaro liquido da un lato, e conti correnti e valori mobiliari, dall'altro.
3. AN ZI, moglie di ER EP, socio della Plasco, ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Frosinone ha disposto il sequestro preventivo, anche in suo pregiudizio, deducendo motivi che ricalcano quelli del ricorso presentato da TR AR e ER EP: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al fumus dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e di truffa (art. 640 cod. pen.); in particolare con riguardo alla sua posizione non potrebbe essere chiamata a rispondere oltre il prezzo incassato pari a euro 937.500,00, importo già depositato sotto forma di titoli e contanti presso la Banca Generali;
violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al concorso dei reati di truffa e false comunicazioni sociali e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. in seguito alla novella del 2015; violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora, che deve essere concreto e attuale mentre non sussistono ragioni per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie da collegare a fatti concreti diversi dalla astratta gravità del reato;
violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla individuazione del profitto, dell'oggetto del sequestro preventivo e del sequestro dei titoli e polizze nella disponibilità degli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il procedimento nasce da una denuncia-querela sporta in data 3.3.2016 dal rappresentante legale della società Alpla Italia s.r.l., operante nel settore della produzione di materiale plastico per imballaggi, in relazione ai reati di falso in bilancio e truffa consumati nell'ambito di trattative per l'acquisto da parte dell'Alpla dell'intero pacchetto azionario della Plasco s.p.a., (con sede ad Anagni, operante nel settore della produzione di preforme in PET). Le azioni della Plasco s.p.a. appartenevano in misura varia agli indagati TR AR, ER e ad una società fiduciaria facente capo ad AN ZI, moglie del ER. In tale denuncia-querela si rappresentava che gli amministratori della s.r.l., dopo numerose trattative finalizzate all'acquisto, aveva acquistato le azioni della di euro. Plasco per un ammontare di 8.000.000,00 (otto milioni) con un anticipo di 5.000.000,00 (cinque milioni) versati nel novembre 2015 a mezzo di assegni circolari regolarmente incassati. Durante le trattative la Plasco s.p.a. aveva esibito scritture contabili e societarie tra cui il bilancio relativo all'anno 2014 alla stregua delle quali la s.r.l. si era determinata all'acquisto. Sennonché dopo la 4 conclusione negoziale, la direzione amministrativa della s.p.a Plasco diramava dati contabili provvisori relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2015 da cui emergeva una situazione finanziaria che evidenziava una perdita pari a circa 10 milioni di euro, in contrasto con la provvisoria situazione contabile al 31.8.2015 consegnata durante il periodo pre-contrattuale. Il nuovo collegio sindacale constatava un'alterazione dei dati del bilancio al 31.12.2014 ed un'alterazione della provvisoria situazione economico-patrimoniale al 31.8.2015 che era stata esibita durante le trattative, ottenuta tramite falsificazione delle sommatorie di voci di costo crediti e ricavi contenuta nei mastrini contabili e mediante alterazione dei valori delle rimanenze di magazzino riguardanti beni conteggiati ad un peso superiore di quello reale e per un valore superiore.
2. Il ricorso proposto da AN ZI è fondato. osserie L'ordinanza impugnata nulla dispone su quanto argomentato nella memoria F ritualmente depositata nel giudizio di secondo grado il 13.12.2016, per sostenere la estraneità ai fatti di causa. La ricorrente hi ribadito che aveva acconsentito, su richiesta del marito ER EP, a figurare quale fiduciante della REVIFID s.r.l., socia della Plasco;
al momento dell'acquisto, il corrispettivo era stato corrisposto direttamente dal ER ai precedenti venditori;
nelle trattative riguardanti la vendita della Plasco alla Alpla, non sarebbe mai intervenuta, essendo di fatto il marito effettivo proprietario delle azioni;
di non avere mai rivestito cariche in seno alla società né ha mai compiuto atti gestori di sorta. Nel provvedimento del Tribunale di Frosinone, la posizione della ricorrente viene totalmente pretermessa così concretandosi il vizio di mancanza di motivazione che impone l'annullamento del provvedimento impugnato con conseguente rinvio per un nuovo esame.
3. I ricorsi presentati dai ricorrenti TR e ER trovano trattazione unitaria, atteso che i motivi dedotti coincidono.
3.1 Con riferimento alle misure cautelari reali, contrariamente a quanto avviene per le misure personali, non si richiede la valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi (Sez. U. n. 4 del 25/03/1993, Rv. 193117), ma basta l'accertamento sommario che il fatto rientri nella fattispecie criminosa che forma oggetto dell'imputazione, con conseguente possibilità di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta (Sez. U. n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223721) e sempre che si sia verificato il fumus circa la fondatezza della relativa accusa, mentre la pericolosità è insita nella confiscabilità del bene. Su queste basi, i ricorsi sono solo parzialmente fondati.
3.1.1 I primi tre motivi non possono trovare accoglimento. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno fondato la contraria prospettazione difensiva sulle risultanze della loro consulenza di parte, sulle interviste a campione di clienti o 5 creditori, sulle dichiarazioni del responsabile del magazzino Plasco, a fronte dei rilievi mossi dal nuovo collegio sindacale. Il Tribunale di Frosinone, esaminando gli elementi risultanti dagli atti, ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati ipotizzati di false comunicazioni sociali come modificato dalla legge 27.5.2015 n. 69 e di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen. Con riferimento al reato di falso in bilancio in particolare, era necessario che le poste contabili ed il modo di tenuta della contabilità fossero esposte in bilancio per consentire un oggettivo e veritiero controllo della situazione economica e patrimoniale esistente al momento della stipulazione della vendita.
3.1.2 In relazione al secondo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali per influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico;
il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Sez. U., sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803), pertanto non vi può essere possibilità di identificazione con il reato di truffa (Sez. 5, sentenza n. 18556 del 15/02/2011, Rv. 250087) i due reati possono concorrere tra loro, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra le rispettive fattispecie. Il motivo pertanto deve essere respinto.
3.1.3 Quanto al terzo motivo, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del profitto la natura del quale è di tipo "diretto" per i reati in contestazione, ed è costituito da somme di denaro cioè un bene per definizione fungibile e "volatile". L'adozione del provvedimento impugnato si fonda sulla considerazione che il sequestro della somma costituente "profitto" dei reati ipotizzati è legittimo nella prospettiva dell'esigenza di evitare che la cosa confiscabile sia dispersa, utilizzata o alienata proprio in riferimento alla "natura volatile dei beni da apprendere" e cioè somme di denaro corrisposte quale anticipo per la vendita delle azioni Plasco. Per quanto precede, i tre motivi sopra esposti vanno rigettati perché infondati.
4. Il quarto motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo nell'ammontare di euro 5.125.000,00 pari alla somma complessiva degli assegni circolari versati ai tre indagati (eseguiti sui conti correnti o sulle somme liquide nella loro disponibilità). Si tratta dell'anticipo versato dai querelanti sulla base delle garanzie che avevano offerto i venditori TR, ER e ED s.r.l. circa i bilanci di esercizio della Plasco dal 2009 al 2014 attestanti la completezza, la correttezza e la rappresentatività di ogni aspetto economico-patrimoniale e della documentazione contabile messa a disposizione dei futuri compratori, così inducendoli all'acquisto. Va osservato che il profitto nel reato di truffa è collegato al vantaggio ingiusto (con altrui danno) e va determinato nei limiti in cui si riferisce all'utilità economica che ne deriva all'autore del reato. Infatti la confisca del profitto, anche quando ha ad oggetto denaro liquido deve riferirsi al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore in modo da assolvere alla funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dall'illecito penale (Sez. 2, sentenza n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729). Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che il profitto confiscabile non può essere correlato al corrispettivo pattuito, dovendosi verificare se all'attività illecita si sia accompagnata una controprestazione lecita con la conseguenza di dovere decurtare dall'importo conseguito i costi sostenuti per dare adempimento alla prestazione di cui la controparte si sia avvantaggiata. Si tratta di principio che si ricollega a quanto rilevato dalle Sezioni Unite che ha trovato compiuta applicazione in numerose successive pronunce (Sez. 6, n. 9988 del 27/01/2015, Rv. 262794; Sez. 6, n. 53430 del 05/11/2014, Rv. 261841). Il sequestro funzionale alla confisca costituisce una misura che influisce in modo incisivo sulla proprietà e deve dunque avere una base legale ed essere specificamente commisurato all'entità per la quale esso è previsto e disciplinato, imponendosi in tal modo sin dall'inizio una nitida individuazione non solo delle ragioni del sequestro, ma anche del quantum sequestrabile, alla luce dei canoni legislativamente applicabili come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. A questo proposito, va rilevato che le Sezioni Unite (Sez. U. n. 26654 del 27/03/2008 Fisia Italimpianti, Rv. 239924) hanno tracciato un netto discrimen tra profitto conseguente da un "reato contratto e profitto derivante da "reato in contratto". Nel primo caso si determina una immedesimazione del reato con il negozio giuridico e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità (attività contrattuali di narcotraffico), con l'effetto che tutto il profitto è assoggettabile a confisca. Nel secondo caso - in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sè, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il - contratto è assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. Le Sezioni Unite hanno quindi chiarito come, 7 ferma l'assoggettabilità a confisca dell'intero vantaggio patrimoniale conseguito dai "reati contratto", nelle ipotesi di "reato in contratto" è necessario distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile): in particolare, il profitto deve essere "concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente". Dalle superiori considerazioni discende che l'area del profitto assoggettabile a confisca e dunque a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha un'ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituente reato presupposto. Il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure". Nel caso di specie occorre individuare il vantaggio economico effettivamente conseguito dagli alienanti. L'accertamento riguardante l'individuazione e la quantificazione del profitto deve essere compiuto dal giudice di merito cui viene devoluta la questione. È necessario pertanto trasmettere gli atti al Tribunale di Frosinone per un nuovo esame relativo all'individuazione e alla quantificazione del profitto da sottoporre a sequestro.
5. Il quinto ed il sesto motivo riguardante l'identificazione dei beni su cui deve cadere il provvedimento ablatorio vengono assorbiti in conseguenza dell'accoglimento del motivo che precede.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento alla ricorrente AN ZI e rinvia al Tribunale di Frosinone per nuovo esame. Annulla la stessa ordinanza nei confronti di AR TR e EP ER limitatamente alla individuazione e quantificazione del profitto e rinvia al Tribunale di Frosinone per nuovo esame sul punto. Così deciso il 16/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agiastro lithieve Allorth Depositato in Cancelleria - 9 FEB 2018 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO UDIZIARIO Piera ESPOSITO 8